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Dichiarazione di improcedibilità dell’appello incidentale era illegittima. Era stata pronunciata quale conseguenza del rigetto dell’appello principale (ma la può determinare l'inammissibilità non il rigetto). Cassazione dà ragione alla contribuente

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Estratto: “I motivi sono fondati in quanto il giudice dell'appello ha considerare l'improcedibilità dell'appello incidentale quale conseguenza del rigetto dell'appello principale, quando, viceversa, solo la dichiarazione di inammissibilità dell'appello principale, e non il suo rigetto nel merito, rende improcedibile l'appello incidentale. L'art. 334 cod. proc. civ. fa dipendere la validità dell'impugnazione tardiva dall'ammissibilità dell'appello principale, mentre, nel caso in esame, non si è in presenza di un appello incidentale tardivo e, comunque, l'appello principale è stato rigettato nel merito e non dichiarato inammissibile, per cui illegittima è la dichiarazione di improcedibilità dell'appello incidentale quale conseguenza del rigetto dell'appello principale”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Ordinanza n. 6035 del 4 marzo 2020

Rilevato che

con sentenza n. 3961/01/14 pubblicata il 13 giugno 2014 la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Viterbo n. 122/2/13 con la quale era stato rideterminato il reddito accertato nei confronti di S.F. con avvisi di accertamento n. TKL010301XXX e n. TKL010301XXX, rispettivamente per gli anni 2006 e 2007, in euro 9.560,25 per ciascun anno, ed era stato dichiarato improcedibile l'appello incidentale proposto dalla S. avverso la medesima sentenza e con il quale chiedeva l'annullamento in toto degli avvisi di accertamento impugnati deducendo di non dovere alcun tributo né sanzione;

che S.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi;

che l'Agenzia delle Entrate si è costituita senza svolgere alcuna difesa all'esclusivo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione.

Considerato che

con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 54, 23, 28, 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, ed agli artt. 333 e 334 cod. proc. civ.

In particolare, si deduce l'illegittimo legame della dichiarazione di improcedibilità dell'appello incidentale con il rigetto dell'appello principale;

che con il secondo motivo si assume violazione di legge ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. ancora con riferimento alla dichiarazione di improcedibilità dell'appello incidentale con il rigetto nel merito dell'appello principale; che con il terzo motivo si lamenta omessa e illogica motivazione e la nullità della sentenza per omessa motivazione ex artt. 360, n. 4 cod. proc. civ. e 132, n. 4 cod. proc. civ. con riferimento all'assoluta carenza di motivazione dell'improcedibilità dell'appello incidentale; che i tre motivi vanno trattati congiuntamente riferendosi tutti alla dichiarazione di improcedibilità dell'appello incidentale collegato al rigetto dell'appello principale.

I motivi sono fondati in quanto il giudice dell'appello ha considerare l'improcedibilità dell'appello incidentale quale conseguenza del rigetto dell'appello principale, quando, viceversa, solo la dichiarazione di inammissibilità dell'appello principale, e non il suo rigetto nel merito, rende improcedibile l'appello incidentale. L'art. 334 cod. proc. civ. fa dipendere la validità dell'impugnazione tardiva dall'ammissibilità dell'appello principale, mentre, nel caso in esame, non si è in presenza di un appello incidentale tardivo e, comunque, l'appello principale è stato rigettato nel merito e non dichiarato inammissibile, per cui illegittima è la dichiarazione di improcedibilità dell'appello incidentale quale conseguenza del rigetto dell'appello principale;

che la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla medesima Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione che provvederà anche al regolamento delle spse del presente giudizio di legittimità.

P.q.m.

La Corte accoglie l'appello; Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Roma, 5 dicembre 2019

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