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Corte di Cassazione, Sez. 5,
Ordinanza n. 34706 del 30 dicembre 2019
Rilevato che:
1.L' I.F.A. s.r.l. propone ricorso, affidato a sette motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Siracusa, n. 2478/16/16, depositata in data 27 giugno 2016, che ha respinto il suo appello principale (oltre che l'appello incidentale dell'Ufficio) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Siracusa, che aveva parzialmente accolto il ricorso della medesima contribuente contro la cartella di pagamento relativa all'iscrizione a ruolo per ritenute alla fonte, Ires, sanzioni ed interessi.
2.Si è costituita l'Agenzia delle entrate, depositando controricorso.
3. Considerato che:
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma , num. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per la sua motivazione, per relationem alla sentenza di primo grado, ma meramente apparente, in ordine al capo relativo alla ritenuta legittimità dell'iscrizione a ruolo per ritenute alla fonte, sanzioni ed interessi, per euro 9.395,75.
Il motivo è fondato e va accolto.
La formula adottata nella motivazione della sentenza impugnata, nella parte rubricata “Motivo sub 1”, è apodittica e tautologica, limitandosi ad argomentare genericamente che dalla lettura dei ruoli sarebbe possibile apprezzare la correttezza del calcolo effettuato dal giudice di prime cure, sulla scorta dei pagamenti effettuati.
Nessuna specifica valutazione critica viene espressa dalla CTR in ordine alle censure di cui ai motivi d'appello del contribuente, relativi alla circostanza che erano stati calcolati interessi scaduti successivamente al pagamento ed alla misura dovuta delle sanzioni in base alla normativa vigente ratione temporis, ma iscritte a ruolo per l'intero.
Pertanto, come denunciato dal ricorrente, è nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, num. 4, cod. proc. civ., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata- come quella qui sub iudice - per relationem alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (Cass. 25/10/2018, n. 27112, ex plurimis).
2.Con il quarto motivo, che giova anticipare per la sua potenziale capacità di assorbimento, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma , num. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per la sua motivazione, per relationem con le controdeduzioni dell'Agenzia nel giudizio d'appello, interamente trascritte nella parte motiva della sentenza, in ordine al capo relativo alla ritenuta legittimità dell'iscrizione a ruolo a titolo di Ires, per euro 24.073,90.
Il motivo è fondato, atteso che la motivazione della CTR, sul punto, si limita alla pedissequa trascrizione delle controdeduzioni dell'Amministrazione, la cui critica valutazione, unitamente a quella dei motivi d'appello della contribuente, non può ritenersi assolta dalla premessa della clausola di stile «integralmente condiviso dal Collegio».
Infatti, è vero che questa Corte ha ritenuto che la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità, né dei contenuti né delle modalità espositive (Cass. 07/11/2016, n. 22562).
Tuttavia, nel caso di specie, da tale tecnica redazionale non risultano in modo chiaro, univoco ed esaustivo, ragioni della decisione attribuibili all'organo giudicante, atteso che rimangono prive di valutazione critica, in fatto ed in diritto, questioni ( la novità dell'allegazione in appello, da parte della contribuente, dell'avvenuta compensazione solo parziale di un credito d'imposta; la mancanza, e la sua rilevanza preclusiva, di una dichiarazione correttiva della stessa contribuente sul punto) fondamentali che le controdeduzioni non trattano nel dettaglio, ma si limitano a sottoporre all'attenzione della Commissione, per cui la mancanza di una espressa pronuncia di quest'ultima si traduce in una mancanza assoluta di motivazione sul punto.
3.Restano assorbiti il secondo (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio), il terzo (motivazione contraddittoria), il quinto ed il sesto motivo (violazione e falsa applicazione di norme di legge).
Egualmente assorbito è il settimo motivo (nullità della sentenza per error in procedendo, consistente nell'affermazione, trascritta nella motivazione della sentenza tramite la riproduzione delle controdeduzioni erariali, che la contribuente avrebbe allegato per la prima volta in appello l'avvenuta compensazione solo parziale di un credito d'imposta), che la ricorrente ha proposto in via espressamente subordinata al mancato accoglimento dei precedenti motivi.
4.All'accoglimento del primo e del quarto motivo segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il quarto motivo e dichiara assorbiti il secondo, il terzo, il quinto, il sesto ed il settimo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2019
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