Estratto: “La formula adottata nella motivazione della sentenza impugnata, nella parte rubricata “Motivo sub 1”, è apodittica e tautologica, limitandosi ad argomentare genericamente che dalla lettura dei ruoli sarebbe possibile apprezzare la correttezza del calcolo effettuato dal giudice di prime cure, sulla scorta dei pagamenti effettuati. Nessuna specifica valutazione critica viene espressa dalla CTR in ordine alle censure di cui ai motivi d'appello del contribuente, relativi alla circostanza che erano stati calcolati interessi scaduti successivamente al pagamento ed alla misura dovuta delle sanzioni in base alla normativa vigente ratione temporis, ma iscritte a ruolo per l'intero. Pertanto, come denunciato dal ricorrente, è nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, num. 4, cod. proc. civ., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata- come quella qui sub iudice - per relationem alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (Cass. 25/10/2018, n. 27112, ex plurimis)”.