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Il valore solo indiziario dei valori OMI: la Cassazione accoglie il ricorso contro la sentenza impugnata perché non fondata su ulteriori elementi.

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Estratto: “posto che nell'ipotesi di contestazione di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di beni immobili, la reintroduzione con effetto retroattivo della presunzione semplice, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della I. n. 88/2009, che ha modificato l'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e l'art. 54 del d.P.R. n. 633/1972, ha soppresso la presunzione legale (relativa) di corrispondenza del prezzo della compravendita al valore normale del bene, introdotta dall'art. 35 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in I. 4 agosto 2006, n. 248”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Ordinanza n. 32873 del 13 dicembre 2019

RILEVATO CHE:

la CTR della Toscana, con sentenza depositata il 19 luglio 2012, ha accolto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e respinto l'appello incidentale condizionato di E.C.G. s.r.l. avverso la sentenza della CTP di Arezzo che, in accoglimento del ricorso della società, aveva annullato l'avviso di accertamento notificato il 25.09.2009, con il quale, sulla base dei dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), era stato rettificato il prezzo di tre distinte unità immobiliari dalla stessa cedute a terzi nel corso dell'esercizio 2004 ed erano state liquidate le maggiori imposte pretese per detta annualità a titolo di IRPEG, IRAP e IVA;

il giudice d'appello ha affermato che: -l'accertamento dell'Ufficio non deve essere improntato al criterio di certezza oltre ogni ragionevole dubbio e va, invece, fondato su valutazioni indiziarie di carattere probabilistico; -è improbabile che una azienda, in un periodo di prosperità del quadro economico generale, alieni beni immobili a prezzi inferiore ai valori OMI, i quali costituiscono un valido elemento indiziario; -quanto all'appello incidentale, non può considerarsi contraddittorio un avviso di accertamento per il solo fatto che siano stati presi in considerazione differenti periodi di imposta, potendo, se mai, una valutazione più ampia attribuire maggiore credibilità all'intervento dell'Ufficio;

E. propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a dodici motivi, cui l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

CONSIDERATO CHE:

con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 42 d.P.R. n. 600/ 1973, e 54, 55 d.P.R. n. 633/1972, per avere la CTR rigettato l'appello incidentale condizionato con il quale era stata riproposta l'eccezione, implicitamente respinta in primo grado, di nullità dell'avviso per contraddittorietà della motivazione, siccome fondata su fatti ed elementi afferenti a tre diversi periodi di imposta;

col secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 39, lett. d) d.P.R. n. 600/1973, 54 d.P.R. n. 633/1972 e 2697, 2729 cod. civ., per avere la CTR ritenuto che l' avviso di accertamento potesse essere fondato su elementi probabilistici, ed, in particolare, sull'improbabilità che la vendita di beni immobili avvenga a prezzi inferiori ai valori OMI, prendendo in considerazione solo i dati presuntivi utilizzati dall'Ufficio e omettendo totalmente di valutare la prova contraria da essa offerta;

con il terzo motivo E.denuncia il vizio di insufficiente motivazione della sentenza impugnata, con la quale la CTR ha accolto l'appello dell'Ufficio sulla base del solo scostamento fra i prezzi di vendita dichiarati e i valori OMI, implicitamente ritenendo che tanto fosse sufficiente a giustificare la dedotta antieconomicità della gestione, senza indicare le ragioni per le quali ha ritenuto di disattendere le motivazioni del primo giudice e le ampie difese da essa illustrate per contestare la legittimità dell'accertamento;

con il quarto motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 54, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 (come riformulato dall'art. 24, comma 4, lett. f della I. n. 88/09) e 39, lett. d) d.P.R. n. 600/1973, per avere il giudice di appello fondato la decisione sull'unica circostanza dello scostamento dei prezzi delle compravendite dai valori OMI, che non costituiscono più presunzioni assolute;

con i motivi dal quinto al dodicesimo la società contribuente denuncia ulteriori, plurimi vizi di motivazione della sentenza;

il quarto motivo - che, in ordine logico, va esaminato preliminarmente - è fondato, posto che nell'ipotesi di contestazione di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di beni immobili, la reintroduzione con effetto retroattivo della presunzione semplice, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della I. n. 88/2009, che ha modificato l'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e l'art. 54 del d.P.R. n. 633/1972, ha soppresso la presunzione legale (relativa) di corrispondenza del prezzo della compravendita al valore normale del bene, introdotta dall'art. 35 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in I. 4 agosto 2006, n. 248;

ciò non significa che sia precluso al giudice del merito di fondare il proprio convincimento su di un unico elemento, purché dotato dei requisiti di precisione e di gravità, ma detto elemento non può essere costituito dai soli valori OMI, che devono essere corroborati da ulteriori indizi, onde non incorrere nel divieto di praesumptio de praesumpto (Cass., Sez. V, 25 gennaio 2019, n. 2155; Cass., Sez. V, 7 settembre 2018, n. 21813; Cass., Sez. V, 12 aprile 2017, n. 9474); poiché la CTR ha accolto l'appello dell'Ufficio sulla base della sola circostanza dello scostamento fra i prezzi di vendita degli immobili dichiarati nei rogiti ed i dati OMI, risultano fondati anche il secondo motivo del ricorso (formalmente introdotto in termini di violazione di legge ma sostanzialmente volto a denunciare un vizio di motivazione) nonché il terzo motivo, non potendo il giudizio di antieconomicità della gestione societaria essere tratto da tale unico elemento, del tutto insufficiente a provare l' incoerenza del prezzo delle cessioni, e risultando, pertanto, la decisione priva di un percorso argomentativo idoneo a sorreggerla;

all'accoglimento dei motivi suindicati conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla CTR della Toscana in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 25 giugno 2019

 

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