Estratto: “posto che nell'ipotesi di contestazione di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di beni immobili, la reintroduzione con effetto retroattivo della presunzione semplice, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della I. n. 88/2009, che ha modificato l'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e l'art. 54 del d.P.R. n. 633/1972, ha soppresso la presunzione legale (relativa) di corrispondenza del prezzo della compravendita al valore normale del bene, introdotta dall'art. 35 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in I. 4 agosto 2006, n. 248”.