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Una guida completa alla cittadinanza turca da investimento | Comprare un secondo passaporto grazie ad un investimento

Tutti i segreti per pagare zero tasse grazie ai Paradisi fiscali PARTE PRIMA

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Corso di diritto tributario. Lezione 1. Definizione e fonti del diritto tributario.

D/R Esistono tasse sulle persone fisiche a Dubai? Bisogna presentare dichiarazione dei redditi?

Estratto: “Quando è in discussione, come nel caso di specie, la valutazione delle "possibilità economiche familiari" del contribuente è, tuttavia, proprio e soltanto il titolare della pretesa tributaria l'unico soggetto legittimato a contraddire la difesa avversaria, eccependo e fornendo la prova di un tenore di vita in concreto superiore - alle disponibilità offerte dai redditi legalmente dichiarati, tale da giustificare l'impiego a tal fine anche dei proventi illeciti”.

Estratto: “Nella sentenza appellata è stato correttamente rilevato che il sig. T. non è titolare di un'impresa individuale, né trattasi di ente o società.

Il contribuente non risulta svolgere attività libero professionale ma, al contrario, dal mese di febbraio 2014 ha definitivamente cessato la propria attività di consulente agronomo con conseguente cessazione della propria partita IVA dal 31/12/2014, per essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di una società avente sede in Francia, Stato in cui egli si è trasferito definitivamente ed in cui risiede.”

Estratto: “Risultano in ogni caso decisivi i rilevi della stessa Cassazione (sez Unite n 13378/2016) che, pur nella vigenza della formulazione precedente del citato art 2, riconosce comunque il diritto al rimborso nel termine di 48 mesi dal versamento (art. 38 DPR 602/73) ed il diritto del contribuente di opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione, in base al principio della capacità contributiva”.

Estratto: “il beneficio fiscale, di cui all'art. 1, commi 344 e ss. della l. n. 296 del 2006, per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi, trattandosi di un 'agevolazione volta ad incentivare il miglioramento energetico dell'intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell'interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, come si evince, peraltro, dalla formulazione letterale della predetta disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione d'imposta”.

Estratto:"l'accettazione dell'eredità è il presupposto perché si possa rispondere dei debiti erariali, una eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che. egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita di eredità (art. 476 cod. civ.), ma della relativa prova l'Amministrazione finanziaria è parte processualmente onerata".

Estratto: «costituisce indirizzo ermeneutico consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale: «in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria».

Estratto: “Nella fattispecie, pur senza assumere una sorta di "inerenza presuntiva" e ribadito il meccanismo dell'onere probatorio, gli accordi infragruppo appaiono sussistenti sulla base della documentazione societaria, tra cui i verbali di organi sociali, rispetto ai quali i fondati dubbi sulla (parziale) documentazione postuma non risultano decisivi. I documenti artefatti o postumi, di rilevanza interna, non valgono ad avvalorare la fittizietà di servizi di supporto la cui esistenza risulti da documenti contabili e/o societari di data certa. D'altra parte, l'effettiva utilità ritratta dalla controllata è desumibile dalla attività di assistenza e coordinamento effettivamente svolta dalla capogruppo”.

Estratto: “la mancata produzione di componenti reddituali, stante la gratuità del mutuo tra società transfrontaliere appartenenti allo stesso gruppo, fa venire meno lo stesso elemento costitutivo della fattispecie abusiva dell'indebito risparmio fiscale riconducibile alla norma(...)”.

3 PAESI A BASSA TASSAZIONE CON UN SISTEMA WORDLWIDE TAXATION IN CUI TRASFERIRTI (E TRASFERIRE LA TUA RESIDENZA FISCALE)

Estratto: “(...) si evince che la società non è incorsa in alcun errore al momento della dichiarazione fiscale, ma ha semplicemente fatto legittima applicazione di una disciplina più favorevole. Piuttosto, è l'Agenzia che intende equiparare la rettifica dell'imposta, nel caso di specie, alla correzione di un errore dichiarativo, per poi richiamare la nuova formulazione della disposizione sulle dichiarazioni integrative/correttive (art. 2, co. 8 e 8 bis, D P R. n. 322/1998), introdotta dall'art. 5 del D.L. n. 193/2016, che ha esteso la possibilità di emendare la dichiarazione fiscale sino alla scadenza del termine per l'accertamento, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione emendativa degli interessi sul tributo da rimborsare”.

Estratto: “(...)è possibile affermare che nel caso in esame è di tutta evidenza l'esistenza di un accordo sinallagmatico che esclude quindi l'esistenza sia di una concessione traslativa, che di una concessione-contratto o accordo sostitutivo di concessione come sostenuto dai giudici di prima istanza.

Infatti, non può trattarsi di una concessione traslativa poiché, proprio in virtù dell'esistenza di un accordo sinallagmatico - ove sono declinati prestazioni ed obblighi cui il vettore deve attenersi - non può sussistere un provvedimento attraverso il quale la pubblica amministrazione si spogli di attività ad essa riservate trasferendole in capo ad un terzo, assieme alla potestà di gestirla autonomamente”.

STIPULA DI NEGOZIO FIDUCIARIO: QUALI IMPOSTE SONO DOVUTE? UN CASO IN CUI LA CORTE DI CASSAZIONE FA CHIAREZZA. RESPINTO IL RICORSO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CHE AVEVA EMESSO UN AVVISO DI LIQUIDAZIONE RITENENDO APPLICABILI LE IMPOSTE DI DONAZIONE, IPOTECARIA E CATASTALE

Pasticcerie: quando il calcolo basato sul peso delle materie prime porta ad accertamenti tributari illegittimi

Estratto: “la CTR affermando: " (...) che la rilevata assenza di uno specifico impianto di censure equivale, sotto il profilo sostanziale, ad una rinuncia degli appellanti a proporre, contravvenendo al disposto del citato art. 53, validi motivi di appello" si è discostata dai principi regolatori della materia”.

Estratto: “La motivazione della sentenza impugnata è apparente perché non controllabile nel suo iter logico, disancorata da precisi riferimenti al quadro probatorio e astrattamente idonea ad essere applicata ad un numero indefinibile di fattispecie (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014).

Dalla lettura della decisione si evince che si controverte sull'applicazione dello studio di settore, si citano precedenti giurisprudenziali relativi all'onere della prova, ma non vi è una conclusione del sillogismo che ancori il ragionamento astratto di diritto agli elementi di fatto della fattispecie, aderendo - se ritenuto del caso -  motivazione del giudice di prime cure, ma in modo critico e ponderato (Cass., Sez. L - , Ordinanza n. 28139 del 05/11/2018, Rv. 651516 - 01)”.

L'ARCHIVIAZIONE NEI REATI TRIBUTARI

Contratti di assicurazione estera: compilazione del quadro RW

Estratto: “La "previsione", per il caso di omesso o ritardato versamento dei canoni della locazione, oggetto del contendere, sancita nell'art. 9, del pagamento di un interesse legale di mora, non integra una clausola penale, non avendo obiettivamente una funzione rafforzativa del vincolo contrattuale, anche se l'adempimento o l'inadempimento cui è connessa sono eventi, non esterni, ma intrinseci alla causa del contratto, e non essendo frutto di una ulteriore e particolare volontà pattizia andatasi ad aggiungere, per volontà discrezionale delle parti, ad una regolamentazione contrattuale già di per sé compiuta e autosufficiente”.

Estratto: “il contribuente, in qualità di dipendente della società E. S., ha svolto la propria attività lavorativa all'estero, nell'annualità 2009, presso la consociata estera in Algeria. Nonostante il periodo di lavoro svolto interamente all'estero, il contribuente, in base a quanto previsto dall'art. 2 del TUIR, si è comunque qualificato come fiscalmente residente in Italia, avendo lì mantenuto il centro degli interessi vitali (ovvero la famiglia) per la maggior parte dei predetti periodi d'imposta. Pertanto, in virtù della predetta normativa interna e della normativa del paese estero, il contribuente ha subito una doppia imposizione: il medesimo reddito è stato, infatti, assoggettato ad imposizione in Italia ai sensi dell'articolo 51, comma 8-bis del TUIR (Stato di residenza fiscale del contribuente), ma anche in Algeria (Stato fonte in cui il reddito è stato prodotto)”.

Estratto: “Il (...) principio dell'alternatività trova applicazione in linea generale, non soltanto con riferimento alle operazioni imponibili ai fini Iva, ma anche con riferimento ad operazioni Iva non imponibili, a quelle fuori campo a quelle escluse per effetto della norma sulla territorialità ed alle operazioni esenti.  Quindi l'imposta di registro sui decreti ingiuntivi si applica in buona sostanza proprio in relazione al principio di alternatività Iva/registro ex articolo 40 d.p.r. 131/86 avuto riguardo all'operazione sottostante.

Estratto: "In tema d'imposta di successione, intervenuta la soppressione del sistema dell'aliquota progressiva in forza della L. n. 342 del 2000, art. 69, deve ritenersi implicitamente abrogato il D. Lgs. n. 346 del 1990, art. B, comma 4, che prevedeva il cumulo del donatum con il relictum al solo fine di determinare l'aliquota progressiva da applicare, attesa la sua incompatibilità con il regime impositivo caratterizzato dall'aliquota fissa sul valore non dell'asse, ma della quota di eredità o del legato" .

TASSAZIONE A SOCIETA' ITALIANA SUI COMPENSI PER LE PRESTAZIONI DI COLLABORAZIONE  TELEVISIVA  SVOLTE DA PARTE DI UN  EX CALCIATORE RESIDENTE NEL REGNO UNITO SENZA SEDE FISSA IN ITALIA.  ANNULLATO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO STANTE L'ASSENZA DI OBBLIGO D RITENUTE FISCALI IN MANCANZA DI SEDE FISSA DEL COLLABORATORE (ai sensi dell'art. 14, comma 1 della Convenzione Italia-Regno Unito).

Estratto: “le tesi dell'Agenzia sono infondate ed illegittime, in riferimento al preciso disposto ex art. 14 della Convenzione Italia- Regno Unito, considerando che la presenza del signor X presso gli studi della società XX, è limitata nel tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività collaborativa concordata con la società medesima, presso cui lo stesso non ha una base fissa, nè si avvale della struttura della società, di un ufficio, di personale, di linee telefoniche dedicate o d'altro, stante la mera presenza in date concordate tra le due parti. Inoltre sussiste una clausola di esclusiva, stabilita nel contratto di collaborazione, in base alla quale il signore può ricevere clienti, nè rilasciare interviste ad altri operatori televisivi, per cui non sussiste alcuna autonomia nello svolgimento dell'attività presso la società. Quanto testè esposto dimostra palesemente la carenza di una base fissa, presso la società, nello Stato Italiano”.

Estratto: “si precisa che necessitano , per qualificare un prodotto come "videocamera" le seguenti condizioni;-essere in grado di registrare filmati sia sulla memoria interna , sia su supporti esterni;- poter utilizzare lo zoom ottico nel corso della registrazione video Nessuna di queste caratteristiche e' presente negli apparecchi in discussione e quindi nell'ambito della Tariffa doganale non possono essere classificati come ''videocamera digitale,'"ma devono essere classificati come "fotocamera digitale" Quanto alle ITV ( informazioni Tariffe Vincolanti) invocate dalla Dogana riguardano altri prodotti”.

Estratto: “a mente dell'art. 10, comma 3, D.lgs. 23/11, nel caso di atto traslativo di diritto reale immobiliare ove l'alienante abbia dichiarato l'accettazione tacita di eredità, la trascrizione di questa deve ritenersi direttamente conseguente rispetto all'atto traslativo, posto che la trascrizione medesima, in forza dell'art. 2648, comma 3 e.e., viene richiesta sulla base dell'atto che ha importato l'accettazione tacita. Ne consegue la esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie, posto che il presupposto di imposta di cui all'art. 10, comma 1 e 2 cit., non è dato dalla accettazione dell'eredità, che in se è antecedente rispetto all'atto di disposizione del diritto ereditato, quanto dalla trascrizione di questa che è possibile in ragione di quanto dichiarato dall'erede nell'atto traslativo del diritto reale e, pertanto, è conseguente a questo”.

Estratto: “Nel caso di specie l'Ufficio risulta avere omesso di procedere a(...)verifica con riferimento alla documentazione allegata all'istanza di autotutela proposta dalla contribuente per contestare l'accertamento, comprensiva del bilancio di esercizio della società conduttrice S.P.D. srl regolarmente depositato, costituente un ulteriore elemento atto a suffragare, valutato nel contesto degli altri elementi precisi e concordanti, la rilevanza probatoria e l'efficacia ai fini fiscali dell'intervenuto accordo di riduzione del canone di locazione”.

Estratto: “il contribuente professionista svolge la propria attività di medico legale, effettuando perizie per l'autorità giudiziaria e per enti assicurativi o studi legali, senza un'organizzazione eccedente quella minima indispensabile per l'attività stessa, in assenza di lavoratori dipendenti, avvalendosi, in via saltuaria ed occasionale, di collaboratori esterni ed, in caso di perizie per conto dell'autorità giudiziaria, utilizzando beni strumentali indispensabili, quali un automezzo, necessario per le vacazioni tra i vari distretti dei tribunali, un computer ed una fotocamera, indispensabili per documentare gli accertamenti medico - legali effettuati, nonchè mobili d'ufficio minimali; ciò risulta dai quadri documentali già allegati e versati in causa dal contribuente, relativamente agli anni in accertamento, 2013 e 2014, ai compensi percepiti, ai costi di lavoro dipendente, pari a zero, stante la già menzionata assenza dello stesso, alle spese mensili dello studio ed agli ammortamenti, dati ed elementi tutti non contestati fondatamente e soprattutto con controprove da parte dell'Agenzia e ritenuti dalla Commissione, anche nella presente sede d'appello, non eccedenti l'indispensabilità per lo svolgimento dell'attività menzionata.”.

Estratto: “In realtà, il metodo, per come applicato, risulta oggettivamente avulso e disancorato dalle effettive circostanze fattuali, presupposto della fattispecie concreta, come dedotte dalle parti, limitandosi l'Ufficio ad affermare di averle considerate, affermazione priva della concreta dimostrazione e comunque smentita dalla lettura del contenuto dell'atto di rettifica e liquidazione. In altri termini, è corretto affermare, come rileva la sentenza impugnata, che l'Ufficio ha erroneamente impiegato una metodologia basata sul solo fatturato, applicando ad esso una percentuale astratta ed uniforme del 20%, che trascura gli elementi differenziali dei 4 punti vendita in esame, senza tenere in considerazione la incidenza dei costi e quindi la situazione reddituale, che caratterizza l'azienda oggetto di valutazione”.

Estratto: “In materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale".

SECONDO L'AGENZIA DELLE ENTRATE I PRIMI GIUDICI HANNO ERRATO NEL RITENERE L'UTILIZZO DEI MARCHI UNA SEMPLICE CONSEGUENZA DELL'UTILIZZO DEI CIRCUITI DI PAGAMENTO. RIGETTATO L'APPELLO: LA SENTENZA IMPUGNATA SI È BASATA SU DI UN GIUDIZIO CHE HA CORRETTAMENTE VALUTATO LA “SOSTANZA ECONOMICA DELLE OPERAZIONI”.

Estratto: “ L'articolazione dell'organizzazione, il numero di soggetti coinvolti e la molteplicità delle attività erogate identificano, ad avviso di Questa Commissione, una realtà complessa che non può essere inquadrata - come preteso - in termini riduttivi di "utilizzo e sfruttamento di beni immateriali" da intendersi quali marchi e know - how connesso ai sistemi di pagamento. Basti pensare, a titolo esemplificativo, alle reti di comunicazioni che veicolano nei corrispondenti circuiti le richieste e le autorizzazioni di spesa, alle operazioni di contabilizzazione e pareggio dei conti, alla gestione dei POS presso gli esercenti: attività, queste, che si avvalgono di strumenti non certo qualificabili come beni immateriali e che esigono servizi peculiari altamente specializzati. Rispetto ad esse, l'utilizzo e sfruttamento dei marchi identificativi risulta sì presente - perché strumentale a garantire l'operatività dei flussi di pagamento - ma anche residuale. E', pertanto, coerente qualificare - secondo quanto fatto dai primi giudici - i corrispettivi versati dalla contribuente quali commissioni per i servizi di pagamento delle carte e remunerazione delle molteplici prestazioni erogate”.

Estratto: “si ritiene che l'inerenza sia una nozione pre giuridica di origine economica che comprende ogni costo che appartiene alla produzione dell'imprenditore, da determinare in funzione dei beni e dei servizi acquistati. E' agevole riscontrare tale requisito nell'acquisto delle materie prime ed in genere dei beni strumentali all'esercizio dell'attività ed in tali casi il disconoscimento del costo è onere dell'ufficio finanziario: Quando invece si tratta di altri beni o servizi (come le sponsorizzazioni o le prestazioni pubblicitarie) è il contribuente a dover dimostrare il collegamento funzionale, anche in termini quantitativi atteso che (si rimanda al testo della sentenza della Corte di Cassazione n. 15250 del 2012) agli uffici finanziari compete pure il potere di stabilire congruità e proporzione dei costi rispetto ai ricavi dell'impresa”.

Estratto: “contrariamente a quanto sostenuto dai primi giudici l'obbligo di motivazione dell'atto accertativo non può ritenersi soddisfatto.

Le ragioni di fatto e di diritto del maggior valore attribuito al bene, riposano, tra l'altro, per stessa ammissione dell'Ente impositore, su pregressi atti di accertamento ICI dagli anni dal 2008 al 2011 le cui notifiche, nonostante l'ordine del giudice, non sono state depositate in questa sede e quindi bisogna concludere che i relativi accertamenti non siano mai entrati nella sfera di conoscenza della parte e vanno pertanto espunti dai presupposti motivazionali dell'atto”.

Estratto: “La tassa sulla benzina è sotto accusa dalla Commissione Europea che ha trasmesso la comunicazione della presunta illegittimità della tassa in un bollettino delle procedure di infrazioni in corso.

Nella nota contro l'imposta sul carburante è riportata la legge comunitaria di riferimento che dice chiaramente che" Gli Stati membri possono prelevare altre Imposte Indirette sui prodotti sottoposti ad accisa purchè siano rispettate due condizioni:

l) La tassa è utilizzata per fini specifici;

2) La tassa sia conforme "alla normativa dell'Unione Europea in materia di accise o di Imposta sul Valore Aggiunto.

In entrambi i casi la tassa sulla benzina risulta illegittima e la Commissione ritiene che, nel caso dell'IRBA questi due requisiti non sono soddisfatti”.

Estratto: “La tassazione della plusvalenza ex art.67, comma 1, TUIR che va a colpire la parte venditrice di un immobile non può che essere applicata facendo riferimento a ciò che esiste nel momento in cui la compravendita si perfeziona. L'utilizzo che il compratore farà, o ha intenzione di fare, di quell'immobile è del tutto irrilevante ai fini della tassazione a carico del venditore. La giurisprudenza di legittimità si è oramai consolidata in questo senso .

Non può quindi l'Ufficio riqualificare l'atto come compravendita di area edificabile, in luogo della compravendita di edificio, per il solo fatto che parte acquirente manifesti l'intenzione di abbattere l'edificio esistente per costruirne altro nuovo”.

Estratto: Osserva il collegio che il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza é di carattere qualitativo e non quantitativo”.

Estratto: “La notifica degli atti impositivi o della riscossione, ove l'evento del decesso del contribuente sia, comunque, noto all'Ufficio, deve essere compiuta, a pena di nullità insanabile (con conseguente inoperatività dell'art.156, comma 3, c. p. c.) della notifica e degli atti stessi, nei confronti di tutti gli eredi, qualora non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65 del d. P.R. n. 600 del 1973, presso l'ultimo domicilio del de cuius collettivamente ed impersonalmente”.

Commercio al dettaglio di calzature e accessori: accertamenti illegittimi se basati su percentuali di ricarico errate.

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IL PROCESSO PENALE PER I REATI TRIBUTARI

Estratto: «l'art. 5, comma 3, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, ha stabilito che «Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5 bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347».

Estratto: «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.»

Estratto: «In tema di legittimo affidamento del contribuente di fronte all'azione dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 10, commi primo e secondo, legge n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), che tale tutela ha voluto esplicitamente offrire, costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono.» (Cass. 10/12/2002, n. 17576); nel corso degli anni si è andato delineando un orientamento della Corte che, senza discostarsi dai criteri enunciati da Cass. n. 17576/2002, ha delimitato, con rigore, l'ambito di applicazione del principio del legittimo affidamento e si è preoccupata di precisare che: «Il legittimo affidamento del contribuente comporta, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori conseguenti all'inadempimento colpevole dell'obbligazione tributaria, ma non incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall'obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi.»

Estratto: “il criterio del c.d. "investimento sostitutivo" - consistente nell'ipotetica destinazione del medesimo capitale, impiegato per l'acquisto del terreno a scopo edificatorio, all'acquisto di BOT, protratto per un periodo pari alla durata dell'investimento immobiliare (anni 1993/2004) - valutato in sé, come primo elemento indiziario del ragionamento inferenziale (cfr. Cass. 26/05/2018, n. 13004), non può essere ammesso come presunzione dotata dei caratteri enunciati dall'art. 2729 cod. civ., da affiancare al mero scostamento tra prezzo di vendita e valore normale del bene, trattandosi di un elemento del tutto teorico; inoltre, nell'attribuire ad un simile criterio astratto ed ipotetico il rango di idoneo elemento inferenziale, la CTR - il cui percorso argomentativo si appalesa, sotto questo aspetto, carente e lacunoso - avrebbe dovuto altresì prendere in considerazione le giustificazioni addotte dalla ricorrente, in punto di mancanza di remuneratività del prezzo di cessione dichiarato, rispetto a quello di acquisto, riconducibili, in sostanza, alla riduzione dell'indice di edificabilità del bene, che aveva indotto la Cooperativa ad abbandonare l'iniziale progetto edilizio”.

Estratto: “la conclusione del giudice di appello risulta condivisibile, in quanto la circolare del 2007 finisce col prospettare, ex post, un nuovo criterio di determinazione dell'aliquota in assenza di norma primaria che faccia salvo il potere di riliquidazione dell'amministrazione; invero, la modifica retroattiva delle modalità di tassazione, a suo tempo individuate dalla stessa Amministrazione finanziaria con apposite circolari (circolari n.29/E e n. 78/E del 6 agosto 2001), non può giustificarsi con l'abrogazione dell'istituto della riliquidazione, elemento da solo insufficiente all'applicazione di un'aliquota maggiore in assenza di una norma primaria che attribuisca all'Amministrazione Finanziaria il relativo potere; né può ritenersi che sia consentito all'Amministrazione Finanziaria di rideterminare, in sede di controllo automatizzato, l'imposta dovuta, già correttamente applicata in base ai criteri vigenti, in forza dell'interpretazione contenuta in una circolare successiva all'erogazione della prestazione pensionistica e che prevedeva, di fatto, un'aliquota più elevata”.

Estratto: “come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte "in tema di IRAP, l'esercizio dell'attività di promotore finanziario di cui all'art. 31, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.

Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. 

Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni”.

Estratto: “La CTP di Milano, dinnazi alla quale veniva riassunto il giudizio, si limitava a confermare le precedenti statuizioni già intervenute. La CTR della Lombardia, dal canto suo, nella sentenza oggetto di impugnazione, pur richiamando in modo espresso il principio di dritto sancito dalla Corte se ne è totalmente discostata nel prosieguo della motivazione statuendo che l'imposta dovuta doveva essere ricomputata considerando quale base imponibile il valore in comune commercio del bene già oggetto di locazione finanziaria al 31 12 1992 "determinato quale sommatoria dei canoni di leasing versati alla data del rogito e del maxicanone di riscatto", così ponendosi in contrasto con la previsione normative di cui all'art. 17 del D.Lgs. 504/1992”. 

Estratto: “Orbene una volta riconosciuto che l'Ufficio — come attestato dai giudici di prime cure - in sede di emissione dell'avviso di rettifica in questione era venuto meno all'obbligo imposto dall'art. 52 citato non rendendo noti gli elementi concreti in base ai quali era pervenuto alla diversa stima oggetto della contestazione e solo in sede di appello provveduto alla integrazione della motivazione mediante l'allegazione di atti di compravendita di immobili con caratteristiche similari a quelli oggetto di contestazione, la conseguenza che ne deriva è quella per cui la decisione della CTR impugnata è risultata basata su elementi che non potevano essere presi in considerazione perché non richiamati e allegati all'avviso di accertamento e, comunque, nemmeno esposti nelle difese di primo grado”.

Estratto:  “La CTR si è (...) limitata, a sostegno delle tesi affermate dall'Amministrazione finanziaria a richiamare, implicitamente, gli elementi di fatto accertati dalla GDF, quali: «l'insistenza dell'organizzazione aziendale e commerciale della cartiera, la qualità di prestanome dei suoi rappresentanti, la mancanza di idonea documentazione sui trasferimenti delle merci, il pagamento mediante assegni commerciali, l'inesistenza della cartiera come contribuente IVA), indicati nella sentenza rescindente, senza approfondire e corredare, concretamente, ogni singolo elemento, rispetto ai dati offerti dalla GDF, procedendo poi alla confutazione di essi, rispetto alle contrapposte deduzioni, su ogni singolo punto, prospettate dalla contribuente; ed errando, poi, nel ritenere che questa Corte, violando le proprie attribuzioni, avesse pronunciato in merito alla sussistenza dei gravi indizi attestanti la mancanza di buona fede in capo alla società ricorrente, con ciò, ulteriormente, violando il "dictum" della sentenza rescindente che richiedeva un espresso e concreto approfondimento sui suddetti elementi indiziari”.

Estratto:  con riferimento al requisito dei ricavi minimi da dichiarare, il ricorrente afferma che dal quadro Re dei Modelli Unico 2003, 2004 e 2005 risulterebbe l'incremento nella misura prevista dalla norma concordataria (vedi alla pag.39 del ricorso, in nota); a fronte delle deduzioni del ricorrente, introdotte fin nel primo grado di giudizio e reiterate in appello, il giudice di appello avrebbe dovuto verificare sia la ricorrenza dei presupposti di cui al comma 4 dell'art.33 d.l. n.269/03, sia se il risultato dell'attività di accertamento superasse la soglia del 50% del reddito dichiarato (ciò almeno in relazione all'accertamento della maggiore Irpef, poichè, per quanto riguarda l'IRAP, quest'ultima esula dalla portata applicativa dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui all'art. 33 d.l. 30 settembre 2003, n. 269 -Sez. 5, Sentenza n. 14266 del 13/07/2016)”.

Estratto: “Il percorso argomentativo seguito dai giudici di appello risulta del tutto deficitario sul merito della pretesa, poiché non esamina le numerose e specifiche contestazioni mosse dal ricorrente nel giudizio di appello — ritrascritte nel ricorso per cassazione in ossequio al principio di autosufficienza — tutte volte a negare valore presuntivo agli elementi presi in considerazione dall'Agenzia delle entrate e posti a giustificazione della ricostruzione del maggior reddito rilevato. Infatti, i giudici di appello hanno recepito acriticamente le conclusioni cui l'Ufficio era pervenuto con la proposta di conciliazione, ma hanno del tutto pretermesso di valutare gli elementi di fatto decisivi e rilevanti, posti in evidenza dal contribuente, e di illustrare le ragioni per le quali hanno aderito alla tesi dell'Ufficio e disatteso le puntuali censure sollevate dal ricorrente per dimostrare che gli elementi indiziari su cui poggiava l'accertamento erano inattendibili ed inficiati da errori”. 

Estratto: è dato rilevare che la C.T.R. non ha spiegato, con chiarezza, le ragioni di condivisione dell'azione accertatrice, e cioè sulla base di quali elementi di fatto abbia ritenuto che l'importo in contestazione (euro 609.683), consistente in perdite su crediti e altri oneri connesse alla cessione (ad altri istituti di credito) di contratti di finanziamento, stipulati dalla succursale milanese con i propri clienti italiani, non rileverebbero come costi deducibili, ossia come componenti negativi del reddito della «SO», assoggettato ad imposizione fiscale in Italia”. 

Estratto“Se alla Amministrazione finanziaria fosse consentito di omettere qualunque motivazione circa i fatti costitutivi della pretesa di riscossione integrale di un credito tributario ancora sub iudice, risulterebbe compromesso il diritto di difesa del contribuente, il quale si vedrebbe costretto ad impugnare la cartella senza conoscere le ragioni (e quindi senza poterle specificamente contestare) per le quali l'Ufficio , sulla base di motivi non palesati, ha ritenuto la sussistenza delle condizioni per procedere alla iscrizione a ruolo straordinario. 

Vero che la cartella, specie se preceduta dalla notifica del prodromico avviso di accertamento, non richiede una particolare motivazione; ma ciò vale con riguardo alle ragioni di fatto e di diritto su cui si basa la pretesa impositiva, già nota al contribuente perché contenute nell'atto impositivo o perché desumibile dalla sua stessa dichiarazione (nel caso di cartelle emesse a seguito di controlli automatizzati o formali ex artt.36 e 36 ter d.P.R. n.600 del 1973), rendendo in tali casi superflua la ripetizione, nell'atto della riscossione, dei motivi della pretesa impositiva”.

Estratto: “nel caso di specie, si è trattato di una verifica fiscale mediante accesso, presso la sede legale della società, documentato da un verbale di constatazione - e non, quindi, di un accertamento cd. tavolino -, sicché la censura dell'ufficio va disattesa alla luce del saldo indirizzo di questa Sezione tributaria (Cass. 15/01/2019, n. 701), che il Collegio condivide, secondo cui: «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera una valutazione "ex ante" in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'atto impositivo emesso "ante tempus", anche nell'ipotesi di tributi "armonizzati", senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di "resistenza", invece necessaria, per i soli tributi "armonizzati", ove la normativa interna non preveda l'obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nel caso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice”.

LA RILEVANZA NEL PROCESSO PENALE PER REATI TRIBUTARI DEGLI ELEMENTI PROBATORI RACCOLTI IN SEDE DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO. LIMITI E GARANZIE A FAVORE DEL CONTRIBUENTE

IL PATTEGGIAMENTO NEL PROCESSO PER REATI TRIBUTARI. UN CASO

Notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari

I GIUDICI DI SECONDO GRADO HANNO ERRATO NEL RITENERE LEGITTIMO L'ACCERTAMENTO DELL'UFFICIO NON CONSIDERANDO L'ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA AL DIRITTO COMUNITARIO SECONDO CUI È INAPPLICABILE LA PRESUNZIONE LEGALE DI CORRISPONDENZA DEL CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE DI BENI IMMOBILI AL VALORE NORMALE DEGLI STESSI. ACCOLTO IL RICORSO DEL CONTRIBUENTE PER VIOLAZIONE DI LEGGE.

Estratto: “Nella fattispecie in esame la Commissione tributaria regionale non pare si sia adeguata alla normativa vigente ed ai principi sopra enunciati, avendo affermato che, anche in seguito ai predetti interventi normativi, l'utilizzo dei valori O.M.I. è comunque consentito in quanto tale valore sarebbe «pur sempre suscettibile di poter esaurire la prova logica dell'infedeltà della dichiarazione secondo le disposizioni di carattere generale» (v. motivazione della sentenza impugnata); da tale assunto, la Commissione regionale ha poi tratto la conseguenza che «la legittimità dell'accertamento (...) poggia sul fatto che la società non ha mai scalfito il presupposto d'imposta ed in particolare l'attendibilità dei valori di mercato degli immobili ceduti secondo le quotazioni OMI»”.

Estratto: “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”.

Estratto: “In particolare si è riconosciuto che la prova contraria a carico del contribuente può essere assolta mediante la produzione del contratto di mutuo, idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme utilizzate per l'acquisto del bene (cfr. Cass., 31124/2018, nella quale si afferma la sufficienza della prova costituita dalla allegazione del mutuo, senza necessità di dover dimostrare anche le motivazioni dell'erogazione e le garanzie che la supportano)”.

RIDETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO: QUANDO LA  DOCUMENTAZIONE OFFERTA DAL CONTRIBUENTE PUÓ CONSIDERARSI IDONEA A GIUSTIFICARE GLI INCREMENTI PATRIMONIALI E LE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO D'IMPOSTA? UN CASO IN CUI LA CASSAZIONE HA RITENUTO SODDISFATTO L'ONERE PROBATORIO IN CAPO AL CONTRIBUENTE.

Estratto: “Tale ragionamento disattende la giurisprudenza di legittimità, che marca i confini della prova, di cui il contribuente è onerato, ritenendo idonea la produzione di documenti atti a dimostrare la disponibilità e l'entità dei redditi necessari a sostenere le spese, di cui non deve dimostrare l'effettivo utilizzo, ma la sussistenza di elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (Cass., 1510/2017 cit.) Risulta allora priva di pregio la pretesa dell'Agenzia, di fatto condivisa dal giudice regionale, secondo cui non era sufficiente quella scrittura privata, perché occorreva la produzione di documentazione bancaria, quale prova della effettiva disponibilità, in capo alla P., delle somme concesse a mutuo dal G. Al contrario di quanto preteso dall'Ufficio, la documentazione bancaria non costituisce l'unica prova della disponibilità della provvista con cui affrontare le spese, essendo invece idonea e sufficiente una documentazione che sostenga, con elementi certi o anche indiziari, purchè gravi, precisi e concordanti, la disponibilità di mezzi economici che spieghino e giustifichino la manifestazione di spesa del contribuente”.