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Sono tante le persone che si rivolgono a compagnie di assicurazione per stipulare una polizza sulla vita, al fine di effettuare una forma di investimento il cui scopo principale è proprio quello di garantire e tutelare i propri familiari. E' importante quando si decide di stipulare una tale polizza, anche scegliere le giuste compagnie assicurative e verificare vari elementi, come i vantaggi offerti, eventuali costi e tutti gli aspetti generali della stipula della stessa polizza. Spesso, vengono scelte compagnie assicurative estere, pur continuando la persona fisica ad essere fiscalmente residente in Italia. In questo caso è fondamentale sapere che ci sono degli obblighi fiscali, il cui non rispetto determina delle sanzioni. Pertanto, cercherò di fornirti delle informazioni per evitare di rischiare di far fallire il proprio investimento. In tale articolo ci occuperemo di analizzare il regime di tassazione previsto per le polizze di vita estera da chi è residente fiscalmente in Italia.
Vediamo che cos'è un contratto di assicurazione sulla vita e il relativo regime di tassazione.
Il codice civile così definisce all'art. 1882 il contratto di assicurazione: " L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana". Quindi da tale definizione rileva l'essenza del contratto di assicurazione che si identifica nella tutela che si vuole prestare al proprio patrimonio familiare nel caso in cui potesse essere aggredito da eventuali e imprevisti eventi. Qualsiasi persona fisica residente in Italia può scgliere di stipulare un contratto di assicurazione con compagnie estere e, di conseguenza, è importante sapere come comportarsi e quali sono gli adempimenti fiscali per essere conformi alle disposizioni legislative.
L'articolo 44 comma 1 del Dpr 917/86 precisa che:" Sono redditi di capitale:... g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione...".
Pertanto, per quanto concerne la dichiarazione dei redditi, è di fondamentale importanza nel momento in cui si provvede ad effettuarla indicare anche i contratti di assicurazione stipulati da un soggetto residente in Italia con una compagnia di assicurazione estera, in un preciso quadro della relativa dichiarazione dei redditi, denominato RW. Infatti, il quadro RW non costituisce un quadro con rilevanza reddituale, poichè lo scopo primario è quello di monitorare gli investimenti finanziari e patrimoniali detenuti all’estero da persone fisiche che sono residenti in Italia. Difatti, nel citato quadro, i soggetti che risiedono in Italia devono indicare le varie attività finanziarie e patrimoniali presenti all'estero. Quanto detto è importante perchè permette all’Amministrazione finanziaria di poter monitorare le attività finanziarie detenute all'estero e ciò può avvenire solo se il contribuente, non dimentica di indicarne il valore nel suddetto quadro. Inoltre, la suddetta indicazione è anche importante ai fini dell'imposta sul valore di prodotti finanziari e dei libretti di risparmio presenti all'estero (IVAFE), dato che come abbiamo visto la polizza vita è intesa come un’attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera imponibili in Italia.
Tuttavia, il terzo comma dell’art. 4 del D.L. 167/1990 prevede che:" gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi". Il contraente per considerarsi esonerato dall’obbligo di compilazione del quadro RW, non basta che rispetti quanto richiesto ai fini dell’esonero dal monitoraggio fiscale, ma bisogna richiamare le indicazioni date dall’Agenzia Entrate mediante la circ. 19/E del 27/06/2014, la quale così recita:“(…) nel caso di polizze emesse da imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, l’esonero dalla compilazione del quadro RW spetta non soltanto nel caso di applicazione opzionale dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 da parte della compagnia estera, ma anche qualora il contribuente abbia incaricato l’intermediario residente che interviene nella riscossione del flusso all’applicazione della predetta imposta sostitutiva”.
In base a quanto disposto dall’art. 5, co. 2, D.L. 167/1990, l’omessa compilazione del Quadro RW determina l'applicazione di una sanzione dal 3% al 15% dell'importo non dichiarato per le polizze emesse da Compagnie residenti in Paesi non black-list, mentre le percentuali dal 6% al 30 % dell'importo non dichiarato per le polizze emesse da Compagnie residenti in Paesi black-list. Coloro che hanno omesso di compilare il relativo riquadro possono provvedere a regolarizzare la propria posizione mediante una dichiarazione integrativa. Per quanto riguarda le violazioni dichiarative relative sia al monitoraggio fiscale che all’Ivafe è possibile regolarizzarle attraverso il ravvedimento operoso.
In ultimo si riportano alcuni passi di una recente risposta dell'Agenzia delle Entrate, la n. 300/2019, mediante la quale ha chiarito alcuni dubbi in merito alla materia trattata: " ... Come noto, rientrano nella definizione di contratti di assicurazione sulla vita, sia quelli aventi ad oggetto il rischio morte qualora la compagnia sia obbligata a corrispondere al beneficiario una somma o una rendita alla morte dell’assicurato, sia quelli che assicurano in caso di sopravvivenza dell’assicurato il diritto a quest’ultimo o al terzo beneficiario di ricevere una somma o una rendita ad una data prestabilita.... Tale reddito, infatti, rientra fra i redditi di capitale di cui alla lettera g quater) dell’articolo 44, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e viene determinato ai sensi del successivo articolo 45, comma 4 in base al quale “i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati”. I redditi così determinati, qualora corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nel territorio dello Stato, sono assoggettati all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all’articolo 26-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, analogamente a quanto avviene nei casi in cui la loro corresponsione venga effettuata da imprese di assicurazione residenti in Italia... dovrà essere applicata l’aliquota vigente nel periodo di maturazione di tali redditi e pertanto nella misura: - del 12,50 per cento per la parte dei redditi maturati fino al 31 dicembre 2011; - del 20 per cento per la parte dei redditi maturati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014; - del 26 per cento sui redditi maturati a partire dal 1° luglio 2014. L’imposta sostitutiva così determinata può essere versata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi o da un rappresentante fiscale ovvero applicata dai soggetti di cui all’articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973... Qualora tuttavia i redditi di fonte estera siano percepiti direttamente e senza l’intervento di intermediari residenti e, quindi, in mancanza di un sostituto d’imposta, il contribuente è tenuto ad applicare in dichiarazione dei redditi l’imposta sostitutiva ovvero optare per il regime di tassazione ordinaria al fine di fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 165 del TUIR per le imposte pagate all’estero... il contribuente deve assoggettare ad imposizione detti redditi in dichiarazione, indicando nel quadro RM del modello Redditi Persone Fisiche 2019, l’ammontare del reddito al lordo delle eventuali ritenute subìte con applicazione dell’aliquota vigente nei periodi di maturazione, sulla base di quanto certificato dalla compagnia assicuratrice erogante... Con riferimento all’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (IVAFE) si evidenzia che la stessa è stata introdotta dai commi da 18 a 22 dell’articolo 19 decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In presenza di attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera imponibili in Italia, ai fini dell’applicazione dell’IVAFE, deve essere utilizzato, il quadro RW del modello di dichiarazione. La compilazione di tale quadro è richiesta anche ai fini del monitoraggio delle attività detenute all’estero. Tale obbligo sussiste anche in presenza di polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché la compagnia estera non abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e dell’imposta di bollo e che non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, il disinvestimento e il pagamento dei proventi".
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Dopo l'analisi effettuata, anche se ci sono tantissimi altri aspetti da analizzare, spero che ti sia servito per poter chiarire i tuoi dubbi in merito all'argomento trattato, ma se sono ancora tante le incertezze circa la stipula di una polizza di vita estera, ti consiglio di consultare un professionista che, mediante un'analisi personalizzata, ti aiuterà anche a procedere in modo corretto nel momento in cui devi effettuare la dichiarazione dei redditi, visto che è piuttosto complicato e il rischio di commettere errori è alto.
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