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Quadro RW. Contribuente ottiene la cassazione della sentenza sfavorevole. Non era motivata e non considerava le specifiche contestazioni svolte dal contribuente. Ricorso accolto. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “I motivi di ricorso, da valutarsi congiuntamente, sono fondati. Ed invero, a fronte delle specifiche contestazioni svolte dal contribuente in sede di proposizione dell'atto di appello, la CTR non motiva adeguatamente sulle questioni facendo, invece, genericamente riferimento a "conteggi effettuati a seguito di istruttoria nel contraddittorio con il contribuente" non chiarendo altresì le ragioni per cui le prestazioni di denaro sono state considerate trasferimenti verso l'estero con conseguente applicazione della relativa disciplina”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 34240 del 20 dicembre 2019

RITENUTO CHE:

con l'atto di irrogazione sanzioni relativo all'anno di imposta 2008 notificato in data 24 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di V. Ufficio controlli, richiamando un precedente atto di contestazione inerente la mancata compilazione della sezione III del quadro RW relativa a trasferimenti di denaro da e verso l'estero, irrogava al signor Z. la sanzione ai sensi dell'art. 7 comma 6 d.lgs. n. 472 del 1997 in relazione all'omessa indicazione nella denuncia dei redditi o nell'apposito modulo dei trasferimenti da e verso l'estero di investimenti e di altre attività finanziarie.

Oggetto di contestazione erano in particolare n. 3 trasferimenti relativi a bonifici effettuati a favore di conti correnti esteri; inoltre veniva contestato quanto indicato nella sezione II del quadro RW con riferimento ad "altre consistenze di investimenti non risultanti dai dati presenti in Anagrafe Tributaria". Impugnato l'atto da parte del contribuente, la CTR di Vicenza, con sentenza in data 10 ottobre 2011, rigettava il ricorso ritenendo infondate le contestazioni circa la carenza di motivazione e la mancata allegazione di documentazione all'atto impugnato ritenendo altresì che la violazione sanzionabile si era manifestata alla data di presentazione della dichiarazione quando vigeva la norma che prevedeva la sanzione più gravosa. Proposto appello da parte del contribuente, la CTR del Veneto con sentenza in data 5.12.2012, in parziale riforma della sentenza impugnata, riduceva al 5% la misura della sanzione applicata ritenendo che nella specie dovesse trovare applicazione la legge più favorevole al contribuente. Avverso detta pronuncia l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo cui resisteva il contribuente con controricorso. Quest'ultimo proponeva altresì autonomo ricorso per cassazione articolato in otto motivi.

CONSIDERATO CHE:

1. Con un unico motivo di ricorso rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 5, d.l. n. 167 del 1990, dell'art. 13 bis, comma 7, lett. b) d.l. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla I. 3 agosto 2009 n. 102 nonché dell'art. 3 d.lgs. n. 472 del 1997 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c." l'Agenzia delle Entrate deduceva l'erroneità della pronuncia impugnata laddove aveva ritenuto applicabile la legge più favorevole al contribuente sostenendo che la norma applicabile era quella in vigore fino al 4.8.2009 e non già quella vigente all'epoca della presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2008 che prevedeva una sanzione più gravosa.

2. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduceva l'illegittimità della sentenza impugnata per omessa motivazione, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti consistente nell'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla mancata allegazione all'atto di irrogazione sanzioni della segnalazione della Direzione Centrale Accertamento, da cui sarebbe scaturito l'atto impositivo.

3. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente deduceva l'illegittimità della sentenza impugnata per omessa motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. circa il fatto decisivo e controverso per il giudizio oggetto di discussione tra le parti consistente nell'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione all'immotivato calcolo della sanzione irrogata sulla somma di L. 1.296.000,00 a fronte della contestazione di movimenti verso l'estero per L. 1.246.000,00.

4. Con il terzo motivo di ricorso il contribuente deduceva l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. dell'art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997 e dell'art. 7 I. n. 21 del 2000 in relazione all'omessa allegazione all'atto di irrogazione sanzioni della segnalazione della Direzione centrale Accertamento da cui è scaturita la contestazione.

5. Con il quarto motivo di ricorso il contribuente deduceva l'illegittimità della sentenza impugnata per omessa motivazione ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. circa il fatto decisivo e controverso per il giudizio oggetto di discussione tra le parti consistente nell'effettività della prestazione di intermediazione operata dalla società H. Ltd.

6. Con il quinto motivo di ricorso il contribuente deduceva l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 4 d.l. n. 167 del 1990 e dell'art. 2697 c.c. in relazione alla natura di pagamento della prestazione di intermediazione della società H. a fronte della relativa fattura e non di movimento di denaro sull'estero della movimentazione della somma di Euro 450.000,00. Sosteneva che la mancata compilazione della sezione III del quadro Rw relativamente al bonifico di Euro 450.000,00 effettuato in data 29.1.2008 dipende dalla circostanza che tale movimentazione di denaro è una mera simulazione posto che si riferisce al pagamento di una fattura avente ad oggetto l'onorario per l'intermediazione.

7. Con il sesto motivo di ricorso il contribuente deduceva l'illegittimità della sentenza impugnata per omessa motivazione ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., circa il fatto decisivo e controverso per il giudizio oggetto di discussione tra le parti consistente nella natura di pagamento e non di trasferimento di denaro verso l'estero della somma di Euro 20.000,00 oggetto del bonifico del 17.1.2008 concernente le spese sostenute dalla società A Ltd.

8. Con il settimo motivo di ricorso il contribuente deduceva l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 4 d.l. n. 167 e dell'art. 2697 c.c. in relazione al ritenuto obbligo di dichiarazione nella sezione III del quadro RW del modello unico di movimentazioni di denaro non relative ad investimenti realizzati all'estero durante l'anno di imposta oggetto di accertamento.

9. Con l'ottavo motivo di ricorso il contribuente deduceva, in subordine, l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., del combinato disposto dell'art. 4 d.l. n. 167 del 1990 e dell'art. 6 comma 5 bis d.lgs. n. 472 del 1997 stante il carattere formale e non offensivo della violazione contestata che di fatto non ha arrecato pregiudizio all'esercizio delle funzioni di controllo.

10. Esaminando preliminarmente il ricorso del contribuente, lo stesso si fonda su una serie di censure che attingono la sentenza impugnata, sotto il profilo della omessa motivazione o della violazione di legge, in relazione alla mancata allegazione all'atto di irrogazioni sanzioni della segnalazione su cui lo stesso si fonda nonché alla mancata indicazione del calcolo su cui si basa la sanzione irrogata. Il contribuente ha altresì censurato la pronuncia per non aver individuato le ragioni per cui la prestazione di denaro effettuata a favore della H. Ltd non andasse qualificata come pagamento bensì quale trasferimento verso l'estero di denaro, come tale soggetto all'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 4 d.l. 167/1990.

I motivi di ricorso, da valutarsi congiuntamente, sono fondati. Ed invero, a fronte delle specifiche contestazioni svolte dal contribuente in sede di proposizione dell'atto di appello, la CTR non motiva adeguatamente sulle questioni facendo, invece, genericamente riferimento a "conteggi effettuati a seguito di istruttoria nel contraddittorio con il contribuente.." non chiarendo altresì le ragioni per cui le prestazioni di denaro sono state considerate trasferimenti verso l'estero con conseguente applicazione della relativa disciplina.

11. Il motivo di ricorso articolato dall'Agenzia delle Entrate è assorbito. 12. Pertanto, in accoglimento del ricorso del contribuente, assorbito quello proposto dall'Agenzia delle Entrate, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per l'esame delle questioni evidenziate.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso proposto dal contribuente, assorbito il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di lite. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 24 ottobre 2019.

 

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