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Polizza assicurativa estera: 3 cose da sapere

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Polizza assicurativa estera: 3 cose da sapere

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Hai intenzione di stipulare una polizza assicurativa estera? Conosci bene gli obblighi tributari relativi alla sua sottoscrizione?

In questa guida parleremo della stipula della polizza assicurativa con compagnia assicurativa estera e faremo luce sui relativi effetti fiscali, confrontandoci direttamente con il parere dell'Agenzia dell'Entrate.

Vediamo.

Tieni conto che la sottoscrizione di una polizza assicurativa estera implica diversi obblighi sotto il profilo fiscale, in particolare come vedremo, oltre a quelli connessi ai redditi derivanti dal rapporto di assicurazione, gli obblighi di monitoraggio fiscale  delle attività  all’estero e quelli connessi all’ IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero).

In seguito ad un'istanza di Interpello, si è espressa l’Agenzia delle Entrate che ha proposto un chiarimento sulla tassazione dei redditi derivanti dal contratto di polizza assicurativa estera e sugli obblighi di compilazione del Quadro RW e del pagamento dell’imposta IVAFE.

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IL CASO

Il caso che andremo ad analizzare riguarda un contribuente italiano che aveva stipulato un contratto di assicurazione sulla vita (nel 1976) con una compagnia assicurativa estera che in data 31 dicembre 2018 gli ha accreditato sul conto corrente estero svizzero l'importo c.d. ”alfa”.

La compagnia assicurativa estera non ha applicato alcuna imposta sostitutiva sui premi corrisposti al contribuente ed ha certificato che i premi pagati dall'assicurato “non sono legati ad investimenti in azioni o fondi d'investimento, obbligazioni o altro(...)”.

Così, il contribuente ha presentato al Fisco i seguenti interrogativi: 1) Come procedere a tassare tali somme? A quale periodo d’imposta far riferimento? Quale base imponibile e quale aliquota applicare? 2) Quale il valore finale dell’attività finanziaria estera e come compilare il Quadro RW, per il monitoraggio delle attività finanziarie detenute all’estero, e ai fini del pagamento dell’IVAFE?

Il contribuente, si legge nell'interpello ha prospettato la seguente soluzione: “i proventi corrisposti dalla compagnia assicuratrice, in data 31 dicembre 2018, debbano essere tassati nel periodo d'imposta 2018 dal momento che tale data rappresenta il momento di incasso e di chiusura del contratto assicurativo, nonostante la scadenza dello stesso sia fissata alla data del 1° gennaio 2019.” Inoltre secondo l'interpellante, tali redditi devono essere inclusi nei quadri RM e RW del Modello Redditi 2019.

LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE:

L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 300/2019 analizza i diversi quesiti esposti dal contribuente, fornendo la propria risposta con riguardo a:

- La tassazione del premio derivante dal riscatto della polizza assicurativa estera.

Anzitutto, l’Agenzia delle Entrate definisce i contratti di assicurazione sulla vita, come “quelli aventi ad oggetto il rischio morte qualora la compagnia sia obbligata a corrispondere al beneficiario una somma o una rendita alla morte dell’assicurato, sia quelli che assicurano in caso di sopravvivenza dell’assicurato il diritto a quest’ultimo o al terzo beneficiario di ricevere una somma o una rendita ad una data prestabilita”.

Con riguardo alle somme percepite in dipendenza di polizze di assicurazione sulla vita, la tassazione varia a seconda delle tipologie contrattuali ed alle prestazioni garantite, anche qualora ci si trovi in presenza di contratti misti.

L'Ufficio, ha inoltre richiamato il 5 comma dell’art. 34 del D.P.R. n. 601/1973, il quale prevede che: ”I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (...)”.

Le modifiche normative apportate, prevedono che l’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche riguardi il capitale erogato a copertura del “rischio demografico” mentre la parte della prestazione “finanziaria” è imponibile ai beneficiari.

Quindi, sarà coperto da esenzione solo il capitale erogato a copertura del rischio “demografico”, rimanendo imponibili in capo al beneficiario le restanti somme relative alla componente “finanziaria”.

Tale reddito, infatti, rientra fra i redditi di capitale che viene tassato ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. g quater del D.P.R. 917/1986, su una base imponibile determinata dal successivo art. 45, comma 4 in base al quale “i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati”.

Qualora, i redditi così determinati, siano corrisposti, come nel caso in questione, da soggetti esteri a soggetti residenti nel territorio dello Stato, vengono assoggettati ad imposta sostituiva ai sensi dell’articolo 26-ter, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, in modo analogo a quanto avviene nei casi in cui la loro corresponsione avvenga da una compagnia assicuratrice italiana.

- La Compilazione del Quadro RW e al pagamento dell’IVAFE.

L'incasso della polizza da parte dell'assicurato determina (accanto alla chiusura del rapporto) che con riguardo alla polizza non dovrà essere indicato alcunché nei quadri RM o RW del Modello 2020.

Riguardo all’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero), tassa introdotta dai commi da 18 a 22 dell’articolo 19 del D.L. 201/2011 (convertito dalla Legge n. 214/2011), l'Ufficio precisa che in presenza di attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera imponibili in Italia, ai fini dell'applicazione dell'IVAFE deve essere utilizzato il quadro RW del modello di dichiarazione.

Il contribuente viene altresì ritenuto obbligato alla compilazione del Quadro RW, anche in presenza di  polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, sempreché la compagnia estera non abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e dell’imposta di bollo e che non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, il disinvestimento e il pagamento dei proventi.

Il valore della polizza che dovrà essere riportato  nel Quadro RW  sarà pari all’intero importo accreditato in data 31 dicembre 2018 da parte della compagnia assicuratrice, dal momento che è individuato sulla base delle condizioni contrattuali che, nel caso specifico, prevedono che sia da corrispondere a scadenza la somma assicurata in caso di vita e quella qualificata quale “eccedenze accumulate” negli anni fino alla data di scadenza del contratto.

L’Agenzia delle Entrate precisa che il possesso della polizza assicurativa estera deve essere indicato per un periodo di 365 giorni.

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Come vedi, il tema della polizza assicurativa estera è complesso e la normativa confusionaria (tanto che, come nel caso sopra esaminato, vi è non di rado necessità di proporre istanza di interpello).

Queste sono solo alcune cose da sapere in materia di polizza assicurativa estera. Tuttavia, le cose da sapere possono essere molte di più e poiché richiedono un esame ben più approfondito, e l’analisi di copiosa giurisprudenza, anche internazionale, non possono essere esaminate ora. Però puoi visionare le tante sentenze pubblicate in questo sito per farti un’idea da solo.

 

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