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Notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari

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Notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari

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Certamente se ti è stato notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari, sei entrato subito in confusione e fin da subito sono sorte mille preoccupazioni e tanti dubbi. Stai sereno, non scoraggiarti subito, ma cerca di capire prima di tutto come mai ti sei ritrovato in questa situazione al fine di adottare poi la strategia difensiva più adatta. Innanzitutto, inizieremo spiegando cos’è l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, richiamando anche la giurisprudenza che si è espressa in merito a particolari circostanze inerenti la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, ed in particolar modo se le investigazioni che vengono compiute successivamente alla notifica del suddetto atto siano o meno utilizzabili. Inoltre, si riporterà anche la giurisprudenza volta a chiarire se un simile atto abbia efficacia di interrompere la prescrizione del reato.

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Cos’è l’avviso di conclusione delle indagini preliminari?

L’articolo 415 bis del codice di procedura penale disciplina l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, il quale può essere considerato un valido strumento garantista, avente la funzione di informare in merito alla futura imputazione. Difatti, tale provvedimento è importante poiché, solitamente, prima della notifica di tale atto il soggetto non è a conoscenza del procedimento penale al quale è sottoposto, ed è per questo che appena gli arriva la relativa notifica entra subito nello sconforto. A tal proposito si precisa che determinati illeciti comportamenti di un soggetto possono determinare l’applicazione di sanzioni penali in ambito tributario, come ad esempio quando il contribuente supera il limite di soglie di imposta evasa a causa dell’omissione della dichiarazione dei redditi o della stessa compilazione errata, o ancora l’emissione di fatture false. E precisamente con l’atto in oggetto il pubblico ministero porta a conoscenza del soggetto indagato del reato che gli è contestato, con la facoltà per lo stesso di procedere alla nomina di un avvocato di fiducia e della possibilità di esercitare il proprio diritto di visionare e anche estrarre copia degli atti che sono stati oggetto dell’indagine.

Inoltre, è anche avvertito che nel termine di 20 giorni, che decorrono dalla data della notifica, può produrre memorie, documenti, investigazioni difensive e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

Questo atto è connotato da un aspetto garantista, ovvero rappresenta per l’indagato un avvertimento relativamente alle indagini che sono state svolte nei suoi confronti, consentendogli di far valere i propri diritti circa il reato per il quale è accusato. Infatti, in seguito alle iniziative intraprese dal soggetto il PM decide se archiviare o chiedere il rinvio a giudizio.

Una problematica che è sorta relativamente alle indagini preliminari è se si possono adoperare le indagini che vengono effettuate dopo l’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini. La giurisprudenza si è espressa in merito questo quesito sostenendo, appunto, che le investigazioni possono svolgersi anche in seguito all’invio dell’atto di cui all’articolo 415-bis cpp basta che poi si provveda alla notifica di un nuovo avviso di conclusione delle indagini ulteriori svolte (Cass. Penale n. 13954 del 2004). La procedura di acquisizione dell'atto successivo e di notifica di un nuovo avviso di chiusura delle indagini, secondo la Corte è un modus operandi corretto poichè “una sanzione di inutilizzabilità (o anche di nullità assoluta per violazione del diritto di difesa ex art. 178 c.p.p., lett. c) avrebbe colpito l'atto di cui si discute ove gli esiti dello stesso non fossero stati contestati all'imputato appunto mediante la notifica del nuovo avviso di chiusura delle indagini”.

Ed ancora: “l'inutilizzabilità prevista dall'art. 407, comma 3, c.p.p. non può essere equiparata a quella di cui all'art. 191 dello stesso codice; con la conseguenza che, con riferimento agli atti di indagine preliminare compiuti dopo la scadenza del termine non opera il principio della rilevabilità di ufficio in ogni strato e grado del procedimento, ma il diverso principio della rilevabilità su eccezione di parte, la quale potrebbe avere anche un interesse opposto alla inutilizzabilità “ (Cass. pen., Sez. VI, 18 maggio 2005, n. 32869; Cass. pen., Sez. I, 28 aprile 1998, n. 2383; Cass. pen., Sez. I, 17 marzo 1992, n. 1176). 

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Recentemente la Corte ha affermato che: “La notificazione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. non preclude al pubblico ministero la prosecuzione delle indagini, ma l'omessa discovery vanifica le nuove acquisizioni, ferma restando la validità dell'atto imputativo (Corte di Cassazione, Sezione V, 15 gennaio 2019, n. 7585 – Pres. Miccoli; Rel. Scarlini): Il pubblico ministero può, legittimamente, compiere atti d’indagine, di propria iniziativa, nell’arco di tempo che separa la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari dall’esercizio dell’azione penale, purché rispetti i termini stabiliti dagli artt. 405-407 c.p.p. e provveda all’immediato deposito della documentazione dell’attività compiuta, dandone avviso alla difesa per reintegrarla nelle prerogative riconosciute dall’art. 415-bis, commi 2 e 3, c.p.p. In caso contrario, all’omessa discovery del materiale investigativo conseguirà l’inutilizzabilità dello stesso, mentre devono e­scludersi ripercussioni invalidanti sull’atto imputativo”.

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Per quanto concerne il dubbio se il provvedimento in oggetto abbia o meno efficacia interruttiva del corso di prescrizione, una parte della giurisprudenza ha sostenuto che un simil atto ha effetto interruttivo, in quanto l’avviso riporta l’avvertimento all’indagato della possibilità di sottoporsi all’interrogatorio da parte del PM, atto che è presente nell’elenco tassativo di cui all’articolo 160 cp ( Cassazione penale , sez. V, 17 febbraio 2005, n. 10395). Invece, altre pronunce sono di segno contrario proprio perché quest’ultima norma non contiene nel proprio elenco tassativo l’avviso di cui all’articolo 415 bis cpp (Cassazione penale, sez. V, 29 aprile 2005, n. n. 16197). Le sez. unite, 22 febbraio 2007, n. 21833 hanno sostenuto il secondo orientamento affermando, appunto, che “l’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415 bis c.p.p. non costituisce atto interruttivo della prescrizione del reato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 160 c.p”.

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Quanto detto sono solo alcuni aspetti giuridici circa tale provvedimento ma ci sono tanti altri aspetti che non possono essere analizzati in un articolo. Pertanto, non ti allarmare subito se ti viene notificato l’atto di conclusione di indagini preliminari, ma il consiglio finale, vista la delicatezza anche della fase processuale, è quello di consultare il tuo avvocato di fiducia con il quale esaminerai gli atti, cercando di analizzare gli atti di accusa e sulla base di essi potrà individuare la strategia difensiva più adatta alla tua situazione. Difatti, immediatamente individuerà la linea difensiva da adottare durante l’interrogatorio che sarà richiesto, per iniziare immediatamente una difesa efficace. Quindi, non perdere tempo se dovessi ricevere un tale atto poiché il tempo è prezioso per l’avvocato per studiare i tuoi atti d’accusa e di conseguenza, adottare una strategia efficiente.

 

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