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MANCATA INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITORIO. LA CORTE DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO DELL’AGENZIA IN QUANTO LA NOTIFICA AL CONTRIBUENTE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE NON È ANDATA A BUON FINE

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Estratto: “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”.

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Civile, Sez. 5, ordinanza Num. 7375  del 17 marzo 2020.

                                                RILEVATO CHE:

L'Agenzia delle entrate ricorre con quattro motivi per la cassazione della sentenza n. 102/49/11 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 30 giugno 2011 e non notificata che, in controversia relativa all'impugnazione dell'avviso di accertamento n. XXXXXXXXXXXX, emesso dalla stessa ricorrente nei confronti della parte intimata per maggiori imposte relative all'anno 2004, rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate e confermava la sentenza di primo grado;

la C.t.r. della Lombardia, con la sentenza impugnata, affermava che: la determinazione delle maggiori imposte operata dall'Ufficio violava l'art. 39, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in quanto l'utilizzo del metodo induttivo per l'accertamento dei ricavi non era consentito in presenza delle regolari scritture contabili, comprensive del libro inventari, prodotto dalla contribuente;

alla Società M. S.r.l. era stata contesta la tardività della dichiarazione, quindi il ricorso al metodo induttivo non era giustificato; era stata applicata dall'Amministrazione Finanziaria una media di settore senza motivazione; la Società aveva dimostrato che le percentuali dei due anni precedenti (2002 e 2003), non contestate dall'Ufficio, erano pari allo 0,6% ed al 2,15% dei ricavi; a seguito del ricorso, la Società è rimasta intimata;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 18 dicembre 2019, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197.

                                            CONSIDERATO CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate censura la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2 del D.P.R. n. 322/1998 e degli artt. 41 e 39 del D.P.R. n. 600/1973, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ.;

secondo la ricorrente, la C.t.r. erroneamente affermava che il metodo di accertamento adottato dall'Ufficio fosse ingiustificato perché la violazione contestata riguardava la tardività della dichiarazione; infatti, l'Agenzia delle Entrate sostiene che la dichiarazione della società dovesse considerarsi omessa, ai sensi dell'art. 2 .D.P.R. n. 322/1998, perché presentata oltre i 90 giorni;

quindi, in caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio era legittimato a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito ed a determinarlo con metodo induttivo, anche utilizzando, presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, di cui all'art. 39, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973; con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente censura la violazione falsa applicazione degli artt. 39 e 42 D.P.R. n. 600/1973, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ.; secondo l'Agenzia delle entrate i giudici di appello erroneamente avevano escluso che il metodo di accertamento induttivo potesse essere utilizzato nel caso di scritture contabili regolari; con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente censura la violazione e la falsa applicazione degli artt. 39 e 41 del D.P.R. n.600/1973, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ.;

secondo l'Agenzia delle entrate, la C.T.R. erroneamente aveva ritenuto illegittima l'applicazione da parte dell'amministrazione finanziaria di una media di settore senza motivare ed argomentare tale dato statistico, utilizzabile ai fini della determinazione del reddito in caso di omessa dichiarazione e conseguente accertamento d'ufficio;

con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente contesta l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5) cod.proc.civ.;

secondo la ricorrente, la C.t.r. con la sentenza impugnata disattendeva l'esito dell'accertamento, senza motivare in alcun modo sulle circostanze e gli elementi di superamento del dato presuntivo offerto dall'Ufficio in termini di ricavi medi del settore nel bacino di utenza territoriale del contribuente; in punto di motivazione, infatti, i Giudici di secondo grado si sarebbero limitati alla mera constatazione delle percentuali di ricarico degli anni precedenti, senza chiarire in che termini e per quale ragione tali percentuali valgano a dimostrare l'inattendibilità dell'accertamento e a sostenerne l'annullamento; inoltre, la sentenza della C.T.R. mancherebbe di argomentare sull'eventuale sussistenza di elementi concreti che possano valere a confutare e sovvertire l'accertamento presuntivo;

1.2. preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso è inammissibile perché non risulta notificato alla contribuente;

1.3. invero, l'unica notifica documentata, inoltrata dalla ricorrente l'ultimo giorno utile (1 ottobre 2012, lunedì) a mezzo posta ed indirizzata alla società contribuente presso il difensore domiciliatario, non risulta andata a buon fine ed è stata restituita al mittente con l'indicazione che, in data 2 ottobre 2012, il destinatario risultava sconosciuto presso l'ultimo domicilio professionale; come è stato detto, «in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa>>" (Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016);

nel caso in esame, pur risultando la ripresa del processo notificatorio in data 2/11/2012, con l'invio di un'ulteriore notifica a mezzo posta, ai sensi dell'art.149 c.p.c., presso lo stesso indirizzo (l'ultimo domicilio professionale del difensore, come attestato dall'Ordine degli avvocati di Milano si richiesta dell'Agenzia delle entrate), la ricorrente non ha depositato alcuna documentazione attestante l'esito della seconda notifica e le modalità della sua effettuazione; pertanto il ricorso deve ritenersi inammissibile, non essendovi la prova dell'effettiva e valida costituzione del contraddittorio; nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, poiché la contribuente, non essendo stata raggiunta da un'idonea notifica del ricorso, è rimasta intimata;

                                                             P.Q.M.

 La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 18 dicembre 2019.

 

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