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Civile, Sez. 5, ordinanza Num. 7795 del 14 marzo 2020.
RITENUTO CHE:
L'Agenzia delle Entrate notificava a Z.C., coobbligato quale socio della società di persone C. s.s., una cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo straordinario, a norma dell'art.15 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n.602, delle maggiori imposte risultanti dall'avviso di accertamento notificato alla predetta C. s.s.
Contro la cartella di pagamento Z.C. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano che lo rigettava con sentenza n.214 del 2011.
Il contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che lo rigettava con sentenza n. 2 del 4 gennaio 2013.
Contro la sentenza di appello Z.C. propone tre motivi di ricorso per cassazione.
L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.11 primo motivo denuncia:"Nullità della sentenza per assoluto difetto di motivazione o per motivazione apparente in violazione dell'art.111 Cost., art.132 comma 2 n. 4 cod.proc.civ , art.118 disp.att. c.p.c., nonché arti. comma 2 , 36 comma 2 n.4 d.lgs. n.546/1992 (art.360 n.4 cod.proc.civ )", in quanto la motivazione del giudice di appello costituisce una mera copiatura delle controdeduzioni della Agenzia delle Entrate.
Il motivo è infondato.
In tema di motivazione della sentenza mediante riproduzione di un atto di parte, questa Corte ha affermato il principio che nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato. (Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015).
Nel caso in esame, la motivazione mediante riproduzione dell'atto di parte ( controdeduzione Ufficio), che peraltro non esaurisce l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, espone in maniera chiara ed esauriente quali siano le ragioni per cui il giudice di appello ha inteso rigettare taluni dei motivi di impugnazione, consentendo al ricorrente di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa a mezzo contestazione delle ragioni giuridiche fatte proprie dalla C.T.R., come effettivamente avvenuto con la proposizione dei successivi motivi di ricorso per cassazione.
2.11 secondo motivo denuncia:"Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all'art.11 comma 3, 12 comma 2 e 3 e 15 bis del d.p.r. n.602/1973, 7 e 17 della legge 212/2000,3 e 21 octies comma 2 della legge 241/1990, 1 commi 1 e 2 e 6 del d.m. 321 del 1999 ( art.360 n.3 cod.proc.civ )", nella parte in cui la C.T.R. non ha ritenuto la nullità del ruolo straordinario per mancanza di una specifica motivazione contenuta nella cartella circa la sussistenza del "fondato pericolo per la riscossione".
Il motivo è fondato.
L'iscrizione nel ruolo straordinario previsto dall'art.15 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 consente all'Ufficio di procedere, sulla base di accertamenti non definitivi, alla riscossione dell'intero importo delle imposte, sanzioni ed interessi, in luogo della riscossione del solo terzo delle imposte e degli interessi (con esclusione delle sanzioni), consentito dalla iscrizione nei ruoli ordinari ex art.15 d.P.R. cit..
Tale procedura di carattere eccezionale (poiché legittima la riscossione dell'intero importo indicato in un avviso di accertamento non definitivo, perciò passibile di annullamento totale o parziale ad opera del giudice ) richiede, a norma dell'art.11 comma 3 del medesimo d.P.R. 602 del 1973, la sussistenza del "fondato pericolo per la riscossione".
La specificazione normativa del presupposto di fatto legittimante, in via di eccezione, l'iscrizione a ruolo dell'intero importo richiesto con l'avviso di accertamento non definitivo, comporta per l'Amministrazione finanziaria l'obbligo di indicare nella cartella le ragioni per cui, in deroga alla procedura ordinaria, ha ritenuto la sussistenza di fatti indicativi di un fondato ( cioè non aprioristicamente e immotivatamente affermato) periculum in mora, tale da giustificare la riscossione integrale del credito tributario (comprese le sanzioni), ancorché privo del requisito della definitività.
Se alla Amministrazione finanziaria fosse consentito di omettere qualunque motivazione circa i fatti costitutivi della pretesa di riscossione integrale di un credito tributario ancora sub iudice, risulterebbe compromesso il diritto di difesa del contribuente, il quale si vedrebbe costretto ad impugnare la cartella senza conoscere le ragioni (e quindi senza poterle specificamente contestare) per le quali l'Ufficio , sulla base di motivi non palesati, ha ritenuto la sussistenza delle condizioni per procedere alla iscrizione a ruolo straordinario.
Vero che la cartella, specie se preceduta dalla notifica del prodromico avviso di accertamento, non richiede una particolare motivazione; ma ciò vale con riguardo alle ragioni di fatto e di diritto su cui si basa la pretesa impositiva, già nota al contribuente perché contenute nell'atto impositivo o perché desumibile dalla sua stessa dichiarazione (nel caso di cartelle emesse a seguito di controlli automatizzati o formali ex artt.36 e 36 ter d.P.R. n.600 del 1973), rendendo in tali casi superflua la ripetizione, nell'atto della riscossione, dei motivi della pretesa impositiva.
Diversamente, con riferimento alla ricorrenza del presupposto del periculum in mora che giustifica la procedura derogatoria ed eccezionale di iscrizione a ruolo dell'intero credito tributario non definitivo, l'obbligo di indicare le ragioni di adozione del peculiare strumento della iscrizione nel ruolo straordinario si desume dai principi generali in materia di motivazione degli atti tributari compresi gli atti della riscossione, con particolare riferimento all'art.7 comma 3 legge n.212 del 2000 e all' art.12 comma 3 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 secondo cui il ruolo, in mancanza dell'avviso di accertamento deve indicare "la motivazione anche sintetica della pretesa impositiva"; analogamente l' arti. comma 2 d.m. n.321 del 1999 (Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo) prevede che nel ruolo sia contenuta per ciascun debito anche l'indicazione sintetica degli elementi in base ai quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo". Dalle complessive disposizioni legislative e regolamentari in materia di motivazione dei ruoli, si ricava che l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di esplicitare, anche in forma
sintetica e con motivazione per relationem, le ragioni per cui ha ritenuto sussistente il "fondato pericolo per la riscossione", che la legittima alla iscrizione a ruolo dell'intero carico tributario non definitivo.
3.11 terzo motivo denuncia :"Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art.2697 cod.civ.(art.360 n.3 cod.proc.civ )".
Il motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo In accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, atteso il carattere preliminare ed assorbente della questione dedotta con il motivo di ricorso accolto, la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento dell'originario ricorso del contribuente. Spese liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito; condanna l'Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 11.200, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Così deciso il 22.10.2019.
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