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Sentenza del 20/01/2020 n. 13 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia Sezione/Collegio 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO FATTO RGA 9/2016.
La Direzione Regionale del Friuli Venezia - Ufficio Controlli fiscali notificava alla "….. Spa", un avviso di accertamento relativo all'anno 2010.
L'atto impositivo traeva origine dal processo verbale redatto dall'Ufficio Controlli fiscali in data 26 luglio 2012.
L'avviso di accertamento contestava le seguenti operazioni rideterminando costi ed oneri:
Rilievi IRES:
I. Minori costi da rideterminazione dei prezzi di trasferimento per riaddebito, da parte della capogruppo, di costi di assicurazione: art. 11 O, comma 7, del DPR n. 917/1986.
Rilievo IRAP:
I. Il sopra descritto rilievo ai fini IRES in· materia di inerenza e transfer pricing è indeducibile anche ai fini della determinazione del valore della produzione ai fini IRAP.
Rilievi IVA:
I. Indebita detrazione IVA su operazioni passive non inerenti ai sensi degli artt. 17 e 19 del DPR n. 633/1972.
Avverso l'avviso di accertamento la Società Contribuente proponeva ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Trieste concludendo ·per l'annullamento delle maggiori pretese impositive.
Con atto di controdeduzioni si costituiva in giudizio l'Amministrazione finanziaria che concludeva per il rigetto del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Trieste, con sentenza n. 162/02/15 depositata il 19/05/2015, rigettava integralmente il ricorso e condannava la Ricorrente alla rifusione delle
spese di lite.
La società …… S.p.a. in fallimento ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, concludendo per l'integrale riforma.
Si costituisce l' A.F. contro deducendo e concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia di primo grado.
La vertenza è trattata in pubblica udienza.
Motivi della decisione: Va premesso che nell'ambito del controllo dei rapporti infragruppo l'Ufficio ha analizzato i riaddebiti di costi di assicurazione, principalmente per rischi patrimoniali e per responsabilità civile, effettuati alla società …. S.p.A. dalla capogruppo spagnola ….
Ad avviso dell'Ufficio l'operazione è stata trattata in modo non conforme alla normativa sul c.d. "transfer pricing", di cui all'art. 110, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986, conseguentemente è stato rideterminato il prezzo di trasferimento deducibile dal reddito e recuperato a tassazione l'importo di euro 51.383,51.
Gli anzidetti riaddebiti, essendo stati posti in essere con una società non residente appartenente al medesimo gruppo dell'appellante …… rientrano nell'applicazione del citato art. 110, comma 7, nella parte in cui prevede che i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti, che appartengono al medesimo gruppo, sono valutati al valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati.
In altri termini la disciplina del transfer pricing, di cui al richiamato art. 1l0, comma 7, del TUIR, individua il prezzo a cui le imprese trasferiscono beni materiali, beni immateriali e servizi a società del medesimo gruppo, prezzo che deve essere determinato in conformità con il principio di libera concorrenza.
Le stesse linee Guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento infragruppo nell'ultima versione aggiornata nel 20 l0 danno infatti una precisa definizione di transfer price: "i prezzi di trasferimento sono i prezzi a cui un'impresa trasferisce beni materiali e immateriali o effettua prestazioni di servizi nei confronti di controllate/ controllanti".
L'attribuzione della cosiddetta rilevanza reddituale alle forniture infragruppo richiede quindi l'attuazione di un procedimento logico-ipotetico volto a determinare quale sarebbe stato il prezzo fissato per la medesima operazione in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stato di commercializzazione.
Non vengono richieste, nell'attuazione di tale procedimento logico-ipotetico, né dalla normativa interna né tanto meno dalle citate Linee Guida OCSE, valutazioni ulteriori che non siano quelle del rispetto del principio del prezzo di libera concorrenza.
Per la ricerca del prezzo praticato per la medesima operazione in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione deve farsi riferimento in primo luogo ai listini o tariffe del soggetto cedente, oppure a mercuriali, listini delle Camere di Commercio o tariffe professionali ex art. 9, comma 3 del TUIR.
Nel merito a seguito di richiesta dei verificatori, la …. Spa ha esibito la documentazione relativa allo studio del Transfer Price del gruppo ….composto da n. 4 documenti: master file, Transfer Pricing Report for Intra- Group Services, Transfer Pricing Report for Financial Transactions e il Country File.
Dalla lettura del Transfer Pricing Report for Intra-Group Services (pag. 43) emerge che ……. ha contratto tre differenti polizze di assicurazione per la copertura dei seguenti rischi sia della capogruppo sia di tutte le società del gruppo "Patrimonial, Civil responsability e Environmental (not significant)".
Secondo lo studio presentato, la negoziazione centralizzata con le compagnie assicurative ha permesso di ridurre i costi delle polizze del 20% circa. Di conseguenza la capogruppo ha suddiviso questo risparmio tra le società consociate. La suddivisione è stata effettuata applicando da parte de ……. S.A. un mark up sul riaddebito dei premi del 15,8%.
Sempre secondo il citato documento questo significa che alle società controllate viene riconosciuto un risparmio del 5%. Tale suddivisione del presunto risparmio del 20% circa con imputazione del 15,8% a …… e del 5% delle consociate é motivato dal fatto che …. si carica della gestione della contrattazione nonché dell'anticipo dei pagamenti dei premi di assicurazione che poi vengono riaddebitati, quota parte, alle singole consociate.
Per quanto riguarda il caso di specie appare logico che una contrattazione centralizzata viene effettuata al fine principale dì ottenere delle economie di scala altrimenti non ottenibili in ipotesi di contrattazione individuale. Pertanto risulta evidente che il risparmio, quantificato nel documento ·in circa il 20%, é il fine principale di una tale gestione centralizzata, risparmio di cui beneficia. direttamente anche la capogruppo per la quota parte dei premi a lei imputabili.
In ordine al risparmio viene specificato il motivo per cui questo è stato ripartito imputandolo per il 15,80% alla capogruppo e il rimanente 5% alle consociate.
La determinazione del margine è giustificato da …… facendo richiamo alla gestione della contrattazione, nonché all'anticipo dei pagamenti dei premi.
Come sopra evidenziato parametro di valutazione della quantificazione del valore delle prestazioni infragruppo è il valore normale come individuato dall'art. 9 c. 2 del TUIR" il valore normale va inteso come il prezzo mediamente praticato per i beni c i servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione ".
Tale ultimo riferimento rende evidente come il parametro da prendere a riferimento non è il prezzo effettivamente sostenuto dalla ….., ma il prezzo che avrebbe ottenuto la ……. qualora avesse contrattato direttamente.
Risulta incontestato che la ….. ha ottenuto un risparmio del 5% rispetto al prezzo che avrebbe ottenuto autonomamente, pertanto il costo dedotto non risulta superiore al valore normale dei servizi assicurativi.
Ne consegue che l'appello della Società è fondato posto che i giudici di primo grado hanno solo affermato dì aderire alle argomentazioni dell'Ufficio senza null'altro specificare.
Le argomentazioni sopra sviluppate valgono anche ai fini della ripresa IRAP.
2. Sull'indebita detrazione Iva sui costi relativi all'aumento di capitale della capogruppo, non inerenti ai sensi dé:gli artt. 17 e 19 del D.P.R. n. 633/1972 (Rilievo IVA n. 112010 afferente il p.v.c. del26.07.2012- Maggiore imposta accertata euro 53.552,46).
Sempre nell'ambito del controllo delle operazioni infragruppo è emerso che la …… aveva, ad avviso dell' A.F., indebitamente dedotto dal reddito costi privi del requisito di inerenza ex art. 109, comma 5, del TUIR per i costi relativi all'aumento di capitale della capogruppo …….
Ai fini IVA, la società, in data 14/01/2010, ha provveduto ad emettere autofattura ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, in quanto ha considerato l'operazione in argomento quale prestazione di servizi territorialmente rilevante in Italia, applicando l' IVA ad aliquota ordinaria del 20% per un importo pari ad euro 113.250,26 e procedendo alla doppia registrazione nei registri IVA vendite ed acquisti.
Si evidenzia che il costo addebitato è formato, quota parte, dagli oneri sostenuti dalla capogruppo per l'ottenimento del finanziamento erogato dal pool di banche capitanato dalla……. e quota parte dei costi sostenuti per l'aumento di capitale de ……..
Infatti, nel 2008 la…… S.p.a. aveva ottenuto aperture di credito da parte della capogruppo ….. La provvista finanziaria che aveva permesso alla capogruppo di offrire alle proprie controllate (tra cui ……) un'apertura di credito o un finanziamento vero e proprio, derivava, a sua volta, da finanziamenti ottenuti da un pool di banche capitanato dalla ….. (c.d. Seni or Facilities Agreement) e da due successivi aumenti di capitale.
In sostanza …… aveva posto in essere due diverse operazioni:
-un finanziamento pari a complessivi euro 405 .000.000,00;
-un aumento di capitale per un importo complessivo di euro 418.721.946,00.
Per l'ottenimento del finanziamento e per la procedura da seguire per l'aumento di capitale la capogruppo aveva sostenuto i seguenti costi:
- euro 12.091.810,00 per il finanziamento;
- euro 24.679.681,04 per l'aumento di capitale.
Successivamente da dette operazioni la …. S.p.A. aveva ottenute un'apertura di credito di euro 70.000.000,00.
I costi che secondo …. avrebbero dovuto essere riaddebitati all'Appellante sono stati calcolati tenendo conto del rapporto tra l'ammontare dell'apertura di credito ottenuta dalla ….. e le provviste complessivamente ottenute dalla capogruppo, risultato pari all'8,50%.
L'Ufficio contestava: il riaddebito in quanto i costi sostenuti dalla capogruppo per l'aumento di capitale, non essendo inerenti all'attività della controllata, non le potevano essere imputati.
Viceversa l'Ufficio riconosceva la deducibilità dei costi direttamente ricollegabili all'operazione di finanziamento, ma in base al rapporto tra la provvista ottenuta dalla capogruppo per il finanziamento e il quantum, ·concesso alla controllata, quantificandoli in euro 298.489,00.
Visto che la ….. S.p.A. aveva portato in deduzione costi per euro 556.251,31 a fronte di costi inerenti pari a euro 298.489,00, veniva recuperato l'importo di euro 267.761,31.
I costi in commento, riguardavano le spese di istruttoria e quelle direttamente connesse all'erogazione dei finanziamenti stessi addebitate dalle banche erogatrici' alla capogruppo.
Sostiene quindi l'Ufficio che non sussisteva alcun collegamento tra l'apertura di credito ottenuta dall'…… S.p.a. e i costi sostenuti da ……. per la procedura di aumento del proprio capitale sociale.
A riprova di ciò l'I.L.A." richiamava esplicitamente solo il Senior Facilities Agreement quale fonte delle provviste che La S. metteva a disposizione della controllata italiana.
Pertanto, proseguiva l'Ufficio, la deduzione dei costi sostenuti dalla capogruppo per aumento del proprio capitale violava il principio di inerenza di cui all'art. 109, comma 5, TUIR.
Tale ultima quota non era inerente all'attività di impresa della società contribuente.
Venendo ai riflessi che questo comporta in ambito Iva, bisogna avere riguardo allo speculare art. 19 del D.P.R. 633/72, che prevede un generale principio di detraibilità dell'IVA solo in relazione ai beni e servizi acquistati nell'esercizio d'impresa.
Conclude quindi l'Ufficio che non era possibile per la società …… detrarre l'Iva sulla suddetta quota parte di costi.
Osserva il collegio che il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza é di carattere qualitativo e non quantitativo.
Osserva altresì il Collegio che l'aumento del capitale sociale della capogruppo è stato strumentale all'ottenimento del finanziamento da parte degli istituti di credito, i relativi costi sono stati correttamente dedotti dalla controllata italiana, il pertinente richiamo all'art. 24 del Senior Facility Agreement (all. 13 del ricorso) prescrive degli obblighi di registrazione e quotazione:
"The Lenders are issued new ordinary shares of the Parent pursuant to the Scheme ( as defined in the Amendment Agreement) and either:
(a) the capital increase pertaining to those new ordinary shares is not duly registered in the Mercantile Registry of Barcelona within five days after the date of issuance of such shares;
Or
(b) all such shares are not subsequently listed on the Madrid and Barcelona Stock Exchanges within 20 Business Days after the date of issuance of such shares".
Per chiarezza si offre una traduzione della clausola in commento: "24.18:
Registrazione dell'aumento di capitale/listino azionario. [vi è inadempimento se] A favore degli investitori vengono emesse nuove azioni dalla Capogruppo ai sensi della Proposta (come definito nell'Accordo di modifica) e:
(a) l'aumento di capitale relativo alle nuove azioni ordinarie non è debitamente registrato nel registro delle imprese di Barcellona entro cinque giorni dalla data di emissione di tali azioni;
(b) o tutte le nuove azioni non sono successivamente quotate nella borsa di Madrid e Barcellona entro 20 giorni lavorativi dopo la data di emissione delle stesse".
Dette previsioni non disciplinano una possibilità ma un obbligo relativo all'aumento di capitale sociale da effettuarsi nel rispetto di una delle due modalità di esecuzione pena la risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento.
Ne consegue che sussiste collegamento negoziale tra il Senior Facilities Agreement e l'aumento di capitale da parte della capogruppo.
In conclusione l'appello della Società è fondato posto che i giudici di primo grado hanno solo affermato di aderire alle argomentazioni dell'Ufficio senza null'altro specificare.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano per il doppio grado di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello della Società Contribuente e per l'effetto riforma la sentenza di primo grado.
Condanna l'Ufficio a rifondere all'Appellante le spese di lite quantificate in Euro 1.000.00 per il primo grado ed Euro 1.000.00 per il grado di appello oltre IVA, Cassa Previdenziale ed il rimborso del contributo unificato assolto.
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