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Estratto: “Nella fattispecie, pur senza assumere una sorta di "inerenza presuntiva" e ribadito il meccanismo dell'onere probatorio, gli accordi infragruppo appaiono sussistenti sulla base della documentazione societaria, tra cui i verbali di organi sociali, rispetto ai quali i fondati dubbi sulla (parziale) documentazione postuma non risultano decisivi. I documenti artefatti o postumi, di rilevanza interna, non valgono ad avvalorare la fittizietà di servizi di supporto la cui esistenza risulti da documenti contabili e/o societari di data certa. D'altra parte, l'effettiva utilità ritratta dalla controllata è desumibile dalla attività di assistenza e coordinamento effettivamente svolta dalla capogruppo”.

Estratto: “La tassazione della plusvalenza ex art.67, comma 1, TUIR che va a colpire la parte venditrice di un immobile non può che essere applicata facendo riferimento a ciò che esiste nel momento in cui la compravendita si perfeziona. L'utilizzo che il compratore farà, o ha intenzione di fare, di quell'immobile è del tutto irrilevante ai fini della tassazione a carico del venditore. La giurisprudenza di legittimità si è oramai consolidata in questo senso .

Non può quindi l'Ufficio riqualificare l'atto come compravendita di area edificabile, in luogo della compravendita di edificio, per il solo fatto che parte acquirente manifesti l'intenzione di abbattere l'edificio esistente per costruirne altro nuovo”.

Estratto: Osserva il collegio che il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza é di carattere qualitativo e non quantitativo”.

Estratto: “non risulta affatto viziato il ragionamento dei secondi giudici che hanno ritenuto soddisfacenti le circostanze addotte dalla contribuente (concessione in fitto a società terza dell'unica azienda posseduta dalla società contribuente; comparazione tra il canone di affitto percepito e canoni di fitto di aziende similari ricadenti nella stessa zona), per dare prova contraria alla presunzione di reddività minima”.

Estratto: “la CTR ha confermato il valore di avviamento rettificato dall'ufficio senza analizzare il terzo dei parametri previsti dal metodo analitico patrimoniale complesso, ossia il valore economico delle frequenze cedute per ogni singolo abitante, pur avendo la contribuente svolto analitiche contestazioni sul punto”.