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Sentenza del 10/12/2019 n. 4961 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 20
OGGETTO DELLA DOMANDA
Con atto, ritualmente notificato l'AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO interponeva appello avverso la sentenza n. 13/12/19 emessa dalla sezione 12 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano in data 19/11/2018 e depositata in data 03/01/2019 statuendo avverso avviso di liquidazione n. XX avente ad oggetto imposta di registro dovuta per l'anno 2017 che l'agenzia aveva richiesto ai sigg. G. F. M., G. R., G. G. e D. C. quale maggior imposta dovuta dagli eredi quale "cumulo" dei valori di "relictum e donatum".
I Giudici di prime cure accoglievano il ricorso nella parte relativa al cumulo in quanto l'imposta è posta a carico dei contribuenti e non del "de cuius", confermando H resto e compensando le spese.
L'agenzia nel suo appello non contesta il legato relativo alla signora D C , per cui io stesso deve considerare: definitivo non essendo stato impugnato; il contenzioso resta quindi in essere per l'imposta richiesta al figlio per euro 38.462,28 ed ai due nipoti ciascuno per E. 32.308,50.
L'agenzia ritiene corretto sommare, al valore dei beni caduti in successione, al valore attuale di tutte le donazioni effettuate dal de cuius quando lo stesso era in vita e da tale somma detrarre la quota parte relativa alla c.d. "quota esente", anche in considerazione che l'imposta dovuta è ora fissata sulla base del grado di parentela.
Chiede quindi la riforma della sentenza impugnata e le spese relative ai due gradi di giudizio che quantifica in euro 8.565,20 come da nota spese depositata.
Si costituiscono i contribuenti che contestano le affermazioni dell'agenzia, richiamando anche sentenze di Cassazione e chiedendo l'inammissibilità dell'appello per mancanza specifica dei motivi di censura della sentenza impugnata oltre alla vittoria delle spese del grado che quantifica in euro 10.706,50 come da nota spese depositata in udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'odierna pubblica udienza sono presenti i difensori delle parti, come da verbale d'udienza.
Udita la relazione del relatore, le parti presenti confermano quanto esplicitato dallo stesso concludendo per le opposte ragioni.
La causa prosegue in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La somma dei valori attuali dei beni donati con quanto caduto in successione era previsto dall'art. 8, 4 comma, del D. Lgs. 346/90 secondo cui: "Il valore globale netto dell'asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'art. 7, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari; il valore delle singole quote ereditarie o dei singoli legati è maggiorato, agli stessi fini, di un importo pari al valore attuale delle donazioni fatte a ciascun erede o legatario.
Questa previsione doveva però - già prima della "reintroduzione" dell'imposta di registro di cui al D. L. 262/06, convertito in L. 286/06 ritenersi superata e svuotata di ogni contenuto e di possibile applicabilità, in quanto il cumulo delle donazioni era espressamente limitato "ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'articolo 7"; vale a dire, delle aliquote progressive di cui alla tariffa allegata al D. Lgs. 346/90.
Il sistema impositivo mediante aliquote progressive era tuttavia già venuto meno prima dell'apertura della successione in oggetto, in forza dell'articolo 69, l comma lett. c) della L. 342/00 (recante aliquote fisse in ragione del grado di parentela).
Non mancano plurimi e convergenti precedenti giurisprudenziali di legittimità secondo cui la previsione di cui al citato art. 8, comma 4, del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n . .'346 - prescriveva il coacervo del donatum con Il relictum - che non era finalizzato a ricomprendere nella base imponibile anche imposizione), ma unicamente a stabilire una forma di riunione fittizia' nella massa ereditaria dei beni donati, ai soli fini della determinazione dell'aliquota da applicare per calcolare l'imposta sui beni relitti. Il sistema della 'riunione fittizia', in altri termini operava in funzione chiaramente antielusiva, così da evitare che il compendio ereditario venisse sottratto all'imposizione progressiva mediante preordinate donazioni in vita da parte del de cujus.
Ora, una volta differenziate le aliquote di legge sulla base del criterio primario e non dell'ammontare crescente del compendio ereditario, ma del rapporto di parentela, non poteva residuare alcuna ratio antielusiva. In tale situazione normativa sono poi sopravvenute la soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni (L.383/01) e la sua re-istituzione ad opera del D.L. 262/06 convertito in L. 286/06. Disciplina, quest'ultima, che ha anche formalmente eliminato, abrogandola espressamente nell'art.2 comma 52, la norma (ossia l'articolo 7 commi da' 1 a 2 quater del D. Lgs. 346/90) che costituiva il riferimento imprescindibile del già citato art. 8, 4 comma.
La disciplina qui applicabile (art. 2 comma 50 L. 286/06) pertanto richiama, per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54, le disposizioni del D. Lgs. 346/90 in quanto compatibili, ma le ragioni di incompatibilità del cumulo ex art.8 citato permangono e trovano conferma anche alla luce della disciplina della reintrodotta imposta di successione; applicata secondo aliquote fisse sul valore complessivo dei beni devoluti a ciascun erede o legatario in ragione del rapporto di parentela. Di conforme parere vi sono plurimi e convergenti precedenti giurisprudenziali di legittimità (Cass. nn. 26050/2016; 24940/2016; 12779/2018; 29739/2008; 5972/2007; 8489/1997) ed ultima in ordine di pubblicazione l'ordinanza n. 758/2019 che ha emesso il seguente principio: "In tema d'imposta di successione, intervenuta la soppressione del sistema dell'aliquota progressiva in forza della L. n. 342 del 2000, art. 69, deve ritenersi implicitamente abrogato il D. Lgs. n. 346 del 1990, art. B, comma 4, che prevedeva il cumulo del donatum con il relictum al solo fine di determinare l'aliquota progressiva da applicare, attesa la sua incompatibilità con il regime impositivo caratterizzato dall'aliquota fissa sul valore non dell'asse, ma della quota di eredità o del legato" .
Tanto premesso la Commissione rigetta l'appello dell'Ufficio e conferma integralmente la sentenza appellata.
La soccombenza dell'agenzia delle entrate determina anche il pagamento delle spese di giudizio che la commissione liquida - per il presente grado e tenuto conto del D.M. 55/2014 nonché dei difformi giurisprudenziali - a favore di parte privata - in euro 3.000,00 (tremila/00) a cui devono aggiungersi gli oneri accessori 15% spese generali, 4% cassa previdenza, 22% Iva, dovute per legge.
P. Q. M.
la Commissione
RIGETTA
l'appello e
CONFERMA
la sentenza appellata.
CONDANNA
l'appellante alla rifusione delle spese liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00).
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