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Prescrizione dei reati tributari

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Prescrizione dei reati tributari

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L’istituto di diritto della prescrizione in ambito tributario riveste un ruolo determinante, tanto da suscitare da sempre numerosi dibattiti. Analizzeremo la disciplina normativa della prescrizione dei reati tributari partendo da un esame generico dell’istituto in oggetto per poi soffermarci sulle novità apportate dal decreto fiscale 124/2019, che è intervenuto prevedendo una serie di disposizioni volte a contenere l’evasione.

Premessa sull’istituto della prescrizione in ambito civilistico

Il codice civile fornisce una definizione di prescrizione, identificandola come una causa di estinzione del diritto soggettivo a seguito dell’inerzia o del non uso da parte del titolare di esso protrattosi per un periodo di tempo che è determinato dalla legge. Tale istituto è stato introdotto al fine di attribuire certezza ai rapporti giuridici, poiché l’inerzia o lo stesso non esercizio del diritto per un tempo piuttosto lungo potrebbe far sorgere in capo alle persone la convinzione che il diritto non è più esistente o che lo stesso sia stato abbandonato.

A tal proposito si sottolinea che alcuni diritti sono imprescrittibili, come ad esempio il diritto di proprietà, i diritti della personalità, i diritti di stato. In merito alla durata della prescrizione, si distingue la prescrizione ordinaria, che si verifica con il decorso di dieci anni (termine che si applica ogni volta che non è disposto diversamente dalla legge) e per i diritti reali è previsto il tempo di 20 anni; brevi, che sono quelli che sono individuati in virtù della peculiarità del rapporto come nel caso per l’azione di annullamento la prescrizione è quinquennale.

Un’altra puntualizzazione in merito all’esame dell’istituto della prescrizione è quella che concerne i casi di sospensione o interruzione. Nel primo caso si può verificare la sospensione della prescrizione quando l’inerzia del titolare è giustificata dai casi che sono previsti dalla stessa legge. In questi casi la sospensione è paragonabile ad una parentesi che viene apposta alla prescrizione, dato che tale periodo non viene calcolato ai fini della prescrizione stessa. Invece, l’interruzione della prescrizione si realizza quando cessa l’inerzia del titolare del diritto o perché egli compie un atto tramite il quale esercita un suo diritto o perché lo stesso diritto viene riconosciuto dal soggetto passivo del rapporto giuridico, come ad esempio nel caso del pagamento parziale del debito. Inoltre, a differenza della sospensione l’interruzione determina una vera rottura che non consente di considerare il tempo che è già passato.

Dopo quanto detto, vediamo l’applicazione dell’istituto della prescrizione nell’ambito tributario, poiché un illecito tributario quando è qualificabile come grave allora assumerà il carattere di un reato e tanti sono stati gli interventi legislativi volti, appunto, ad irrigidire la prescrizione per questa tipologia di reati.

La prescrizione dei reati tributari

Relativamente ai tempi di prescrizione per i reati tributari è necessario richiamare il Decreto Legislativo n. 74 del 2000 che prevede alcune regole di carattere specifico e particolare. Il termine inizia a decorrere o dal momento in cui viene commesso il reato o nel momento in cui il reo ha commesso l’ultima parte della condotta illecita. Inoltre, poi è importante anche individuare per ogni singolo reato il momento consumativo, che in caso di reati inerenti la dichiarazione dei redditi questo momento corrisponde a quello della presentazione della stessa, o in caso di omessa dichiarazione , al termine ultimo per la sua presentazione. Relativamente, ad esempio, l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, si richiama la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, che con sentenza n. 40600/2013 ha statuito che “la prescrizione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti inizia a decorrere dall’ultimo episodio incriminabile e non già da ciascun singolo episodio”.

In merito ai tempi di prescrizione per reati tributari, il Legislatore ha previsto che per i delitti previsti dagli artt. 2 – 10 del DLgs n 74/00, il termine ordinario di prescrizione sia elevato di un terzo, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 17 del citato decreto. Invece, nei casi indicati dagli articoli 10-bis, 10-ter, 10-quater, 11, e nello specifico, rispettivamente, le fattispecie di omesso versamento, ritenute certificate, omesso versamento IVA, indebita compensazione e sottrazione fraudolenta al pagamento, il termine di prescrizione è quello riportato dalla disciplina generale, 6 anni ovvero, in caso di interruzione, 7 anni e mezzo.

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Infine, la Legge di Bilancio 2020 mediante il decreto fiscale 124/2019 ha previsto termini di prescrizione più lunghi per quanto riguarda i reati tributari, al fine di consentire di reprimere l’evasione ed è stato, difatti, previsto anche l’inasprimento della pena per i grandi evasori, da 6 a 8 anni di carcere al massimo e, di conseguenza, si ha l’allungamento della prescrizione, che si calcola sul massimo stabilito dalla pena edittale, conducendo così i reati all’impossibilità di potersi prescrivere. Inoltre, una delle altre novità riguarda anche la modifica del momento in cui inizia a decorrere la prescrizione per i reati tributari. Infatti, si fa riferimento non più al momento in cui l’evasore commette ogni singola violazione tributaria ma a quello in cui si interrompe la continuazione della condotta. Un’altra novità è stata l’estensione ad alcuni reati fiscali della c.d. confisca allargata o “per sproporzione”, ai sensi dell’art. 240 bis c.p. Giova doveroso il richiamo ad una pronuncia della Corte Costituzionale, la quale in merito a tale tipologia di confisca ha affermato:”… la confisca “allargata” (...) poggia, nella sostanza, su una presunzione di provenienza criminosa dei beni posseduti dai soggetti condannati per taluni reati, per lo più (ma non sempre) connessi a forme di criminalità organizzata: in presenza di determinate condizioni, si presume, cioè, che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone” (Corte Costituzionale n. 33/2018).

Nello specifico, per riportare alcune modifiche, in base a quanto sopra detto: articolo 2 disciplina la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, mentre resta immutato al comma 2 che disciplina la condotta di “avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, viene modificato il comma 1 e viene introdotto il comma 2 bis. Il comma 1 alza la previsione sanzionatoria a otto anni e il nuovo comma prevede un titolo autonomo di reato, previsione attenuata se gli elementi passivi fittizi siano inferiori ad € 100 mila e la pena rimane in tal caso compresa tra un anno e sei mesi e sei anni di reclusione; art. 3 disciplina la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici: innalzati i limiti di pena ad otto anni; art. 4 riguarda la dichiarazione infedele, i limiti di pena sono stati innalzati: reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi. Inoltre, nel comma 1 ter inserito l’avverbio “complessivamente” invece di “singolarmente”, relativamente alla determinazione della variazione percentuale; art. 5: sia per l’omessa dichiarazione a fini di imposte dirette ed Iva che per omessa dichiarazione del sostituto di imposta le soglie di pena sono diventate di cinque anni, restando ferma la soglia quantitativa dell’imposta evasa, ovvero di € 50 mila; art. 8: emissione di fatture per operazioni inesistenti, la pena della reclusione da 1 e sei mesi a 6 anni resta per la sola ipotesi in cui l’importo delle fatture emesse è inferiore a Euro 100.000 per periodo d’imposta e, se  superiore, diventa da un minimo di 4 a un massimo di 8 anni; art. 10: occultamento o distruzione di documenti contabili, la pena della reclusione è innalzata da 3 a 7 anni.

La riforma voluta dal legislatore è finalizzata a contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale e, difatti, l’inasprimento delle sanzioni previste è proprio per scoraggiare la commissione di reati fiscali. 

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