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Quand'è che il rapporto tra contribuente e sistema tributario assume la veste processuale?
Ti sarai reso conto tu stesso di come l'ordinamento tributario rappresenti una vera e propria giungla piena di pericoli e rischi e fare “passi falsi” sia davvero molto facile, a tratti inevitabile, specie se non si è in possesso della giusta provvista di prudenza e consapevolezza e di un ottimo supporto professionale.
Pertanto, occorre sin da subito richiedere l'assistenza di un esperto, come un avvocato tributarista, che saprà fornirti la migliore soluzione adatta al tuo caso personale.
La peculiarità degli illeciti tributari all'interno del processo è rappresentata dalla possibile idoneità della stessa condotta (produttiva di quello che in gergo giuridico è chiamato anche “fatto storico”) a determinare una doppia rilevanza processuale: quella conseguente all'illecito tributario e quella dell'illecito penale.
Pertanto, la vicenda processuale ben potrà seguirà due livelli, con diverse finalità e conclusioni:
• • Il procedimento amministrativo, per l'accertamento dei tributi, la loro riscossione e l' irrogazione delle sanzioni amministrative.
• • Il procedimento penale, diretto ad accertare la rilevanza penale delle condotte illecite e quindi la responsabilità in capo all'interessato.
Ma, quand'è che la condotta del contribuente configura illecito rilevante penalmente tale da attivare il processo penale?
Le fattispecie possono essere molto diverse: si parla di omesso versamento dell'Iva, di dichiarazione infedele, di omissione di dichiarazione dei redditi, di falsa dichiarazione per operazioni inesistenti, omissione di fatture, trasferimento fittizio della società in Paesi Fiscali a fiscalità privilegiata, tanto per citarne alcune.
La fonte principale di tali fattispecie è rappresentata dal D.lgs. n. 74/2000 che individua le fattispecie rilevanti dal punto di vista penale distinguendo tra Reati in materia di dichiarazione e Reati in materia di pagamenti delle imposte. Tieni conto che, recentemente, la Legge di conversione n. 157/2019 del DL n. 124/2019 ha riformulato il D.lgs. 74/2000 in materia di sanzioni applicabili ai reati tributari.
Quali soggetti possono essere chiamati a rispondere dei reati tributari?
Considera che la Responsabilità penale è sempre personale (art. 27 della Costituzione), pertanto, per le persone fisiche e le imprese individuali a rispondere in maniera diretta e personale è il soggetto che ha commesso l'illecito.
Per le società, invece, saranno considerati responsabili i rappresentanti legali( amministratori etc...) che agiscono in forza di specifiche deleghe.
Quali conseguenze degli illeciti tributari?
Gli effetti negativi possono essere i più svariati e dipendono dal tipo di illecito e dalla sua gravità.
Si parla della possibilità di essere raggiunto da un sequestro; da confische di denaro; da un provvedimento di Inabilitazione a svolgere l'attività imprenditoriale; sanzioni pecuniarie, fino al carcere.
Le cause di non punibilità nei reati tributari.
Sai già che esistono dei casi in cui le sanzioni non si applicano?
L'art. 13 del D.lgs. n. 74/2000 esamina le c.d. “scriminanti di punibilità.
In poche parole, si tratta di condizioni che agli effetti della pena operano come esimenti, disapplicandola.
In particolare, è previsto come, i reati di Omesso versamento di ritenute certificate, Omesso versamento Iva e di Indebita compensazione non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari (comprese le sanzioni amministrative e interessi) sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie o in caso di ravvedimento operoso.
Mentre, i reati in materia di Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, Dichiarazione infedele e Omessa dichiarazione non sono punibili se i debiti tributari sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, conseguentemente al ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, purché il ravvedimento o la presentazione siano avvenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
Inoltre, qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione è previsto un termine di 3 mesi (termine prorogabile dal Giudice, se necessario, per una sola volta, di ulteriori 6 mesi) per il pagamento del debito residuo.
Le circostanze attenuanti
Fuori dai casi di non punibilità appena esaminati, poi, le pene per i delitti sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie, se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, sono stati estinti mediante integrale pagamento di quanto dovuto (art. 13-bis del d.lgs. n. 74/2000).
In materia di applicazione della pena, poi, tieni conto che esiste anche la possibilità, in determinati casi (ad esempio se l'ammontare della imposta evasa non risulti superiore al 30% del volume d'affari e a 3.000.000,00 euro)di ottenere la sospensione condizionale della pena.
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Ti stai chiedendo come in concreto si arrivi al processo penale? Eccoti uno schema riassuntivo che potrà esserti di aiuto:
1. Può accadere che la Guardia di finanza, durante eventuali accessi, ispezioni, controlli e verifiche acquisisca informazioni dell'avvenuta commissione di un reato (la c.d. notizia criminis- notizia di reato). Pertanto, redige Processo verbale di contestazione (p.v.c.) che fonda l'obbligo in capo all'autorità procedente di denuncia davanti alla competente Autorità Giudiziaria;
2. L'Autorità Giudiziaria, che a seguito a seguito dell'acquisizione della notizia, ritenga fondate le violazioni tributarie accertate, procederà a dare informativa all'Agenzia delle Entrate (art. 36 dpr n. 600/1973) nonché conseguente conferma alla Guardia di finanza;
3. Indagini preliminari- Giudice competente= GIP(gli atti acquisti in sede di accertamento amministrativo possono confluire nel fascicolo del PM ( Procedimento verbale di contestazione- pvc; avvisi di accertamento, documenti anche extracontabili etc);
4. Udienza preliminare- Giudice competente=GUP (ha la funzione di assicurare che un giudice diverso da quello delle Indagini preliminari accerti la fondatezza della richiesta di rinvio a giudizio; può essere anche la sede della definizione del giudizio qualora l'imputato scelga un rito speciale come il patteggiamneto o il giudizio abbreviato).
5. Il giudizio di primo grado (caratterizzato dal dibattimento e dalla discussione);
6. La Sentenza: viene deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento dagli stessi giudici che hanno assistito alla discussione.
Queste sono solo alcune cose da sapere in materia di processo penale in caso di reati tributari.
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