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Nel seguente articolo tratteremo del sistema fiscale in Lussemburgo. È importante quando si decide di trasferirsi all'estero conoscere il relativo regime di tassazione, al fine di non incorrere in sanzioni in caso di eventuali controlli da parte dell'amministrazione finanziaria. Inoltre, conoscere il regime fiscale del paese scelto è anche importante, al fine di poter anche comprendere come poter risparmiare sulle tasse rimanendo sempre in regola con il fisco. Difatti, cercheremo di fornire informazioni relativamente anche ad un quesito comune a tutti coloro che si trasferiscono all'estero, ovvero dove sono obbligati a pagare le relative tasse. Vediamo come funziona il sistema fiscale in Lussemburgo.
Tassazione delle persone fisiche e delle persone giuridiche. Le persone fisiche che risiedonofiscalmente in Lussemburgo, subiranno la tassazione dei redditi indipendentemente da dove vengono prodotti, a differenza dei non residenti, in quanto la tassazione colpirà solo i redditi di fonte lussemburghese. Inoltre, in base alla situazione familiare è possibile suddividere i contribuenti in tre classi: la classe 2 riguarda le coppie (considerate in modo congiunto); la classe 1A che fa riferimento a coloro che sono soli e hanno superato i 65 anni di età; la classe 1 per chi è solo ma ha un'età inferiore a 65 anni. Tuttavia, si precisa che per ogni classe sussistono altre suddivisioni, che considerano il numero di persone a carico, le aliquote e le detrazioni che vengono applicate a seconda della classe di appartenenza.
Come abbiamo detto per le persone fisiche, anche per le stesse società è fondamentale stabilire dove le stesse hanno la residenza fiscale. Difatti, per quelle che hanno la residenza in Lussemburgo, la tassazione riguarderà tutti i redditi ovunque prodotti, mentre per le altre la tassazione colpirà solo gli utili commerciali prodotti in Lussemburgo. Si considera residente quella società che ha la sede legale in Lussemburgo, risultante dallo Statuto o quella di direzione effettiva degli affari. Queste ultime sono soggette al pagamento di un’imposta sul reddito pari al 28,80%, che costituisce un’aliquota complessiva che fa riferimento alle seguenti imposte: aliquota ordinaria del 22,05% con l’aggiunta di un’imposta di solidarietà del 5% per le società con redditi superiori a € 15.000, l'aliquota è ridotta al 20% per le società con minor reddito); imposta comunale pari al 6,75%. Non sono soggette all'imposta sui redditi societari le società di persone e anche alcune società come, ad esempio, la società di investimento a capitale fisso (SICAF) o variabile (SICAV), sono esentate in virtù di specifiche disposizioni di legge.
Una domanda frequente che ogni lavoratore italiano che lavora a Lussemburgo, si ritrova a chiedersi è dove deve pagare le tasse. Per poter sciogliere tale dubbio è importante chiarire un concetto fondamentale in materia tributaria che, come sopra sottolineato, è quello di residenza fiscale. Questo criterio rappresenta un punto di riferimento per determinare la soggettività fiscale e l'articolo 2, comma 2, del DPR n 917/86, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, così dispone: "Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile". Dal citato articolo, rileva che un soggetto è residente fiscalmente in Italia se è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta (cioè, per almeno 183 giorni all’anno o 184 nel caso di mesi bisestili) o se ha nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza. Quindi, le differenze fiscali sono date dal luogo in cui si stabilisce la residenza. Il contribuente si può trovarsi in due situazioni differenti a seconda se risiede o meno in Italia. Uno dei principi fondamentali del nostro sistema tributario è quello della tassazione mondiale (principio del World Wide Taxation) sul quale si fonda il sistema tributario, ovvero i redditi, anche quelli che sono prodotti all’estero, devono essere dichiarati anche in Italia, a meno che non è disposto in modo diverso dalle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, che sono di sono di fondamentale importanza poiché non hanno solo lo scopo di evitare le doppie imposizioni e hanno anche l'obiettivo di prevenire l’evasione e l’elusione fiscale. Ad esempio, nel caso della convenzione con il Lussemburgo, questa è stata firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981, ratificata con la legge n. 747 del 14 agosto del 1982 ed entrata in vigore il 4 febbraio 1983, la quale all'articolo 2 paragrafo 3 indica le imposte alla quale tale convenzione si applica, ovvero:" Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono: a) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi; ancorché dette imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»); b) per quanto concerne il Lussemburgo: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (l'impôt sur le revenu de personnes physiques); 2) l'imposta sul reddito degli enti collettivi (l'impôt sur le revenu des collectivités); 3) l'imposta speciale sui compensi a membri dei consigli di amministrazione (l'impôt special sur le tantiémes); 4) l'imposta sul patrimonio (l'impôt sur la fortune); 5) l'imposta commerciale comunale sugli utili e sul capitale d'esercizio (l'impôt commercial communal d'après les bénéfice et capital d'exploitation); 6) l'imposta comunale sull'ammontare dei salari (l'impôt communal sur le total des salaires); ancorché dette imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali «imposta lussemburghese»).
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Se hai deciso di trasferirti all'estero, alla luce di quanto riportato, seppur in modo sintetico visto che ci sono tanti altri aspetti da valutare, hai potuto notare che la materia del sistema fiscale è piuttosto articolata e per evitare di avere problemi è sicuramente più vantaggioso affidarsi a dei professionisti del settore. Inoltre, il consulente analizzando il singolo caso potrà fornirti un'analisi personalizzata, poiché non è possibile generalizzare e questo ti permetterà anche di poter valutare meglio la scelta di trasferirsi all'estero. Ricordati non rischiare di fare tutto da solo, commettere un semplice errore potrebbe "costarti caro".
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