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LA RILEVANZA NEL PROCESSO PENALE PER REATI TRIBUTARI DEGLI ELEMENTI PROBATORI RACCOLTI IN SEDE DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO. LIMITI E GARANZIE A FAVORE DEL CONTRIBUENTE

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LA RILEVANZA NEL PROCESSO PENALE PER REATI TRIBUTARI DEGLI ELEMENTI PROBATORI RACCOLTI IN SEDE DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO. LIMITI E GARANZIE A FAVORE DEL CONTRIBUENTE

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Prima di esaminare nel concreto il testo del contributo, se è la tua prima volta qui, ecco

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Hai ricevuto un invito a comparire per fornire dati o notizie rilevanti ai fini dell'accertamento (ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2, DPR 600/1973) o è stata avviata nei tuoi confronti una verifica fiscale?

Sei a conoscenza delle contestazioni che potrebbero esserti mosse in sede penale e quali elementi probatori, acquisiti in sede di verifica fiscale o accertamento, potrebbero essere utilizzati a tuo carico nel procedimento penale?

Tieni conto che l'utilizzo di alcuni elementi istruttori ben potranno essere posti a fondamento di una imputazione penale.

Qualora la verifica fiscale sia preceduta dall'attività di polizia giudiziaria e sia il Pubblico Ministero stesso ad autorizzarne l'uso in sede penale, il problema non si pone. Diverso è il caso  in cui sia proprio la verifica fiscale a far emergere elementi di un reato tributario. 

In tal caso,  gli elementi probatori (dichiarazioni del contribuente o di terzi o documenti  emersi nel corso della verifica fiscale) così acquisiti, come accedono al procedimento penale?

Il rapporto tra procedimento tributario e procedimento penale può determinare numerosi problemi con riguardo alla rilevanza degli elementi raccolti in sede fiscale.

Infatti, uno spunto di criticità riguarda la tutela dei diritti del contribuente e in particolare quelli legati alla difesa e all'assistenza dell'interessato. 

Tieni presente che fin dall'avvio dell'attività di accertamento e verifica fiscale hai il diritto di essere avvertito in  ordine alla facoltà di essere assistito da un professionista. Ma attenzione perché,  poiché si tratta di una mera facoltà, qualora non venga attivata dal contribuente, la verifica procederà ugualmente e ciò pone sicuramente dei problemi se si pensa che gli  elementi e le prove così acquisite potranno essere utilizzate in sede di procedimento penale.

Un'ulteriore fonte di rischio è legata alla mancata previsione in sede di accertamento tributario di un diritto ad hoc del contribuente a tacere e quindi a non fornire dichiarazioni o documenti a suo sfavore ( che nel procedimento penale coincidono con la disciplina in materia di dichiarazioni autoindizianti), circostanza questa che può cogliere alla sprovvista il contribuente che sarà portato a rivelare materiale anche non a suo favore.

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Accertamento tributario: quali  garanzie a favore del contribuente?

Considera che  tutti gli accessi, le ispezioni e le verifiche devono essere adeguatamente motivate e connesse ad esigenze “effettive di indagine e controllo sul luogo” ed essere svolte “durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente” (art. 12 L. 212/2000).

      VERIFICA: attività di accertamento e controllo realizzata da parte dell'Autorità Finanziaria.

     Diritti del contribuente: Prima dell'avvio della verifica  i              verificatori devono informare il contribuente della facoltà di    essere assistito da un professionista. 

     Durata: L'attività di verifica non può superare i 30 giorni lavorativi “ prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di      particolare dell'indagine individuati e  motivati dal dirigente     dell'ufficio” (con variazioni della durata per specifiche categorie      di contribuenti).

     ACCESSO: Atto autoritativo attraverso cui prende avvio l'attività di accertamento.

a) accesso presso la sede lavorativa:  prima dell'inizio        dell'attività accertativa, il contribuente (o il suo professionista di fiducia) dovrà richiedere ai verificatori di visionare il provvedimento di autorizzazione a procedere rilasciato dal Capo del loro Ufficio;

b) accesso domiciliare: attivabile solo su richiesta del Procuratore della Repubblica in caso di gravi indizi di violazioni tributarie.

     ISPEZIONI: attività accertativa con finalità probatoria posta in essere al fine di ricercare prove sulle violazioni tributarie.

         - Di norma richiedono l'autorizzazione del Pubblico Ministero.

Il Processo Verbale di Contestazione (PVC)

Si tratta dell'atto finale dell'accertamento che deve essere redatto al termine delle operazioni. 

Con il PVC vengono formalizzate le contestazioni.

Ha natura giuridica di atto pubblico e pertanto fa piena prova fino a querela di falso.

Alcune cose sul PVC che dovresti tenere a mente:

     la sua redazione è obbligatoria a pena di nullità dell'accertamento stesso, rappresentando un corollario del Diritto al contradditorio (Cass. Sent. n. 20770/2013); 

- il soggetto redigente deve sempre leggerlo prima di sottoscriverlo;

- deve sempre essere rilasciata copia dell'originale al contribuente;

- il contribuente deve essere informato sulla possibilità di non firmare il processo verbale poichéqualunque dichiarazione da lui sottoscritta è idonea ad essere utilizzata contro di lui (STAI BENE ATTENTO A QUESTA CONSIDERAZIONE IN QUANTO: TUTTO CIÓ CHE DECIDERAI DI SOTTOSCRIVERE SARÀ IN GRADO DI INFLUENZARE SENSIBILMENTE LA TUA FUTURA STRATEGIA DIFENSIVA, CON RIPERCUSSIONI SU TUTTA L'EVENTUALE VICENDA PROCESSUALE!).

Processo Verbale di Contestazione: può essere utilizzato nel processo penale?

Secondo la Corte di Cassazione il giudice deve valutare il Processo Verbale di Contestazione non limitandosi a prederne atto e “a constatarne l'esistenza” ma deve procedere a “specifica, autonoma valutazione degli elementi in esso descritti comparandoli con quelli eventualmente acquisiti aliunde”(Cass., sent. n. 24319/2014).

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