LE DETRAZIONI PER LE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SONO LEGITTIME NEI CONFRONTI DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI EDIFICI. RESPINTO L'APPELLO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CHE NE AVEVA CONTESTATO L'APPLICABILITÀ ALLA PARTE APPELLATA ECCEPENDO LA NATURA DI IMMOBILI “STRUMENTALI”.
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Sentenza del 06/02/2020 n. 151 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana Sezione/Collegio 4
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Alla società G.S. S.r.l. è stata notificata una cartella di pagamento in seguito ad un controllo formale ai sensi dell'art. 36 ter DPR 600/73 relativamente all'anno di imposta 2012.
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'applicabilità delle detrazioni per le spese per interventi di riqualificazione energetica, sostenendo che la società G.S. poiché esercitava attività di locazione immobiliare non poteva usufruire delle detrazioni perché gli immobili non erano per lei dei beni strumentali, bensì rappresentavano l'oggetto dell'attività. Contro la cartella di pagamento la contribuente ha presentato ricorso sostenendo - al contrario - che l'art. l della L. 296/06 non limitava le detrazioni ad una specifica categoria di edifici, ma in attuazione della Direttiva Europea n. 91/02 la legge poneva come unico obiettivo l'ottenimento di un risparmio energetico. Nel giudizio di primo grado si è costituita l'Ag. Entrate di Arezzo, ribadendo la legittimità del proprio operato e sottolineando ancora una volta che non si trattava di beni strumentali ma di beni che erano l'oggetto dell'attività sociale della G.S. S.r.l. Con sentenza n. 162/18 la C.T.P. di Arezzo ha accolto il ricorso ed ha condannato l'amministrazione finanziaria al pagamento delle spese liquidate in euro 1.920,00. In sintesi la sentenza motiva partendo dal rilievo che l'art. l della L. 296/06 ed il successivo regolamento di attuazione introdotto con D.M. 19/02/07 non prevedono alcuna differenziazione fra i tipi di beni immobili che possono godere della detrazione e quindi anche il requisito della strumentalità del bene introdotto con la Risoluzione n. 340/08 è arbitrario. A supporto della sua decisione la CTP ha menzionato anche la sentenza della CTR della Lombardia Milano - Brescia n. 2692/15. Contro la sentenza della C.T.P. di Arezzo ha proposto appello l'Ag. Entrate. In sostanza con l'atto di impugnazione l'A. F. ha ribadito che l'agevolazione non può riguardare gli interventi effettuati su immobili costituenti oggetto, e non strumento, dell'attività imprenditoriale, quali: - da un lato, gli immobili merce; - dall'altro, gli immobili patrimoniali, quali tipicamente le unità immobiliari concesse in locazione a terzi, nell'ambito di un'attività di mera gestione immobiliare. Si è costituita in giudizio la società G.S. depositando le proprie controdeduzioni nelle quali insiste perché l'appello sia respinto.
MOTIVI della DECISIONE
La legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha introdotto una nuova specifica agevolazione fiscale per la realizzazione di interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici, con efficacia originariamente limitata al periodo d'imposta 2007, e successivamente prorogata.
L'agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione d'imposta (IRPEF o IRES) del 55% delle spese sostenute per gli interventi di "riqualificazione energetica" con importi massimi variabili a seconda della tipologia di intervento previsto, da ripartire in un numero di rate da 3 a 10 a scelta del contribuente.
Con il decreto del 19 febbraio 2007 (e successive modificazioni) adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico sono state stabilite le modalità di attuazione dell'agevolazione per quanto riguarda la tipologia degli interventi, i soggetti ammessi alla detrazione e gli adempimenti necessari.
La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36 del 31 maggio 2007 ha chiarito inoltre alcuni profili applicativi della normativa in questione. Il D.M. 19/02/07 all'art. 2 "Soggetti ammessi alla detrazione" prevede alla lett. b): "ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto art. 1, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti. " La lett. a) dell'elenco fa riferimento ai privati, cioè non agli imprenditori. Come si vede non vi è alcun riferimento al fatto che si tratti di beni strumentali oppure beni che sono direttamente oggetto dell'attività di impresa. Altrettanto dicasi per la Circolare n. 36 cit. che si limita a precisare che: "I soggetti indicati possono fruire della detrazione a condizione che sostengano le spese e che queste siano rimaste a loro carico. Inoltre devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo che può consistere nella proprietà o nella nuda proprietà, in un diritto reale o in un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato. " La suddetta circolare spiega che la detrazione è ammessa per edifici di qualsiasi categoria catastale. La Corte di Cassazione ha affermato con una decisione molto recente (Sez. 5 - Sentenza n. 29163 del 12/11/2019 Rv. 655908 - 01) che: Il beneficio fiscale, consistente nella detrazione dall'imposta lorda di una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui all'art. l, commi 344 e segg., della L. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007) e al d.m. economia e finanze del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa - incluse le società cooperative - che abbiano sostenuto spese per l'esecuzione di interventi di risparmio energetico su edifici riassegnati ai soci, trattandosi di agevolazione volta a incentivare il miglioramento energetico dell'intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell'interesse pubblico a un generalizzato risparmio energetico, come si evince dalla formulazione letterale della suddetta disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione.
Non solo ma con riferimento specifico alla ipotesi di immobili di proprietà di imprese e concessi in locazione ha precisato con altra sentenza (Sez. 5 - Sentenza n. 19815 del 23/07/2019 Rv. 654854 - 01) che: il beneficio fiscale, di cui all'art. 1, commi 344 e ss. della l. n. 296 del 2006, per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi, trattandosi di un 'agevolazione volta ad incentivare il miglioramento energetico dell'intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell'interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, come si evince, peraltro, dalla formulazione letterale della predetta disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione d'imposta. Va sottolineato che la sentenza da ultimo citata ha regolato un caso esattamente identico a quello in esame, operando in motivazione una completa ricostruzione di tutti i profili giuridici che disciplinano la fattispecie. Ne consegue che l'appello deve essere respinto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale, Sez. IV, così provvede: Respinge l'appello e condanna la parte appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore della società appellata, che liquida in euro 2.200,00 oltre accessori di legge se dovuti. Firenze lì 23 gennaio 2020
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