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Sentenza del 09/01/2020 n. 9 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria - Sezione/Collegio 1
Massima:
Essendo l'inerenza una nozione pre-giuridica di origine economica comprendente ogni costo appartenente alla produzione dell'imprenditore, è agevole annoverare tale requisito anche nella stipula di una polizza vita a favore dell'amministratore di una società in accomandita semplice che ha investito risorse anche economiche nella formazione del suo gruppo dirigente considerandolo un capitale al verificarsi dell'evento (morte), soprattutto quando l'indennizzo risulta specificamente vincolato a favore della società, come nella specie
Testo:
La CTP di Perugia con la sentenza 129 del 2019 ha accolto parzialmente il ricorso presentato dalla società e dai soci (maggior reddito per la cd trasparenza) contro l'avviso di accertamento per il recupero di somme sottratte a tassazione.
Nell'atto l'ufficio chiariva che le spese di sponsorizzazione non potevano considerarsi inerenti in quanto la società nell'anno da considerare non aveva una propria clientela, realizzando capi ed oggetti nel settore dell'alta moda solo per un prestigioso committente; non riconosceva neppure la deducibilità dei costi di polizze assicurative riguardanti le persone dei soci e di altri familiari degli stessi.
La sentenza di primo grado ha confermato la legittimità dell'avviso in relazione ai contratti di sponsorizzazione e alle polizze diverse da quelle di xxxxx (l'amministratore).
Solo il contratto assicurativo concluso in relazione a quest'ultimo era giudicato deducibile perché la società aveva inteso tenere indenne sé stessa dal rischio della perdita prematura del dirigente considerato una risorsa preziosa per il buon andamento dell'attività.
Appella l'Agenzia sostenendo che i giudici hanno male qualificato il contratto assicurativo concluso nell'interesse di xxxxx: le clausole dello stesso e soprattutto la circostanza che veniva assicurato il rischio morte dell'amministratore qualunque fosse la causa ed a prescindere dalla perduranza della qualifica dovevano indurre a considerare il contratto come una forma di investimento finanziario come tale estraneo all'attività d'impresa.
Nel merito, in linea con numerose sentenze della Corte di Cassazione (ex pluribus si rimanda a 10257/2008, 6650/2006, 12168/2009, 16826/2007, 7340/2008, 6548/2012, 3340/2013, 7214/2015, 30030/2018, 33574/2018, 30366/2019) si ritiene che l'inerenza sia una nozione pre giuridica di origine economica che comprende ogni costo che appartiene alla produzione dell'imprenditore, da determinare in funzione dei beni e dei servizi acquistati. E' agevole riscontrare tale requisito nell'acquisto delle materie prime ed in genere dei beni strumentali all'esercizio dell'attività ed in tali casi il disconoscimento del costo è onere dell'ufficio finanziario: Quando invece si tratta di altri beni o servizi (come le sponsorizzazioni o le prestazioni pubblicitarie) è il contribuente a dover dimostrare il collegamento funzionale, anche in termini quantitativi atteso che (si rimanda al testo della sentenza della Corte di Cassazione n. 15250 del 2012) agli uffici finanziari compete pure il potere di stabilire congruità e proporzione dei costi rispetto ai ricavi dell'impresa.
- nel caso di specie quanto ai costi per pubblicità/ sponsorizzazione non è legittimo disconoscere la loro portata favorevole alla attività d'impresa perché con dovizia di particolari la difesa ha dedotto e dimostrato che xxxxx ha intrapreso una profonda azione di riorganizzazione e ricambio generazionale in modo da affiancare all'attività come fasonista quella autonoma per conquistare autonome aree di mercato nel settore della moda e del lusso e quindi vi era un interesse a farsi conoscere dapprima in ambito locale con il sostegno alle attività di associazione sportive di promozione dello sport;
-in relazione alla sola polizza nell'interesse di xxxxx (per le altre la società stessa ha prestato acquiescenza all'avviso riconoscendo che andavano a solo vantaggio dei soggetti assicurati legati da rapporti di parentela con i dirigenti ed i soci ma estranei alla xxxxx) l'appello incidentale è fondato.
Il contratto sottoscritto attiene sì al rischio morte ma lo valuta in chiave esclusivamente aziendale intendendo assicurare alla società, che aveva investito risorse anche economiche nella formazione di un nuovo gruppo dirigente, un capitale al verificarsi dell'evento.
Decisiva è la considerazione che l'indennizzo era vincolato a favore della società.
Le spese processuali vanno addebitate al soccombente e sono liquidate in 3.000,00 euro complessivi per i due gradi di giudizio considerando il valore della lite e gli altri criteri del D.M. n. 55 del 2014
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale, accoglie l'appello incidentale, accoglie integralmente il ricorso, condanna l'Agenzia delle Entrate alle spese dei due gradi di giudizio liquidate in 3.000,00 euro complessivi oltre accessori di legge. Perugia
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