L’avviso di accertamento conteneva pretese non provate dall’Agenzia delle Entrate. La stessa non ha provato la fittizietà del contratto. Accertamento integralmente annullato.
Estratto: “La "previsione", per il caso di omesso o ritardato versamento dei canoni della locazione, oggetto del contendere, sancita nell'art. 9, del pagamento di un interesse legale di mora, non integra una clausola penale, non avendo obiettivamente una funzione rafforzativa del vincolo contrattuale, anche se l'adempimento o l'inadempimento cui è connessa sono eventi, non esterni, ma intrinseci alla causa del contratto, e non essendo frutto di una ulteriore e particolare volontà pattizia andatasi ad aggiungere, per volontà discrezionale delle parti, ad una regolamentazione contrattuale già di per sé compiuta e autosufficiente”.
Estratto: “si ritiene che l'inerenza sia una nozione pre giuridica di origine economica che comprende ogni costo che appartiene alla produzione dell'imprenditore, da determinare in funzione dei beni e dei servizi acquistati. E' agevole riscontrare tale requisito nell'acquisto delle materie prime ed in genere dei beni strumentali all'esercizio dell'attività ed in tali casi il disconoscimento del costo è onere dell'ufficio finanziario: Quando invece si tratta di altri beni o servizi (come le sponsorizzazioni o le prestazioni pubblicitarie) è il contribuente a dover dimostrare il collegamento funzionale, anche in termini quantitativi atteso che (si rimanda al testo della sentenza della Corte di Cassazione n. 15250 del 2012) agli uffici finanziari compete pure il potere di stabilire congruità e proporzione dei costi rispetto ai ricavi dell'impresa”.
Estratto: “L'interpretazione del contratto, concretandosi nell'accertamento della volontà dei contraenti, si traduce in un'indagine di fatto affidata al giudice di merito e censurabile, in sede di legittimità, solo per il caso di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguìto per giungere alla decisione, o per violazione delle regole ermeneutiche, con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto vagliati dal predetto giudice di merito”.
Estratto: “questa Corte ha affermato che "in tema di imposta di registro, l'art. 32 del d.P.R. n.131 del 1986 deve essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi di contratto preliminare di compravendita "per persona da nominare", la nomina tardiva determina unicamente l'applicabilità dell'imposta di registro in misura fissa sia nei confronti dell'originario promissario acquirente che del terzo nominato tardivamente, mentre l'imposta dì registro proporzionale dovuta in relazione al contratto definitivo graverà esclusivamente sulle parti che hanno stipulato l'atto, restando del tutto estraneo allo stesso il promissario acquirente che ha effettuato, sebbene oltre il termine contrattuale, la nomina del terzo" (Cass. 3176/2018)”.
Estratto: “La doglianza è invece volta, inammissibilmente, a sostituire la propria interpretazione del contratto concluso tra le due società a quella alla quale è pervenuto il Giudice di merito, con motivazione logica e congrua, peraltro non sindacando la sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3. c.p.c. per violazione delle regole dell'ermeneutica contrattuale”.
Estratto: “il giudice d'appello ha correttamente posto a carico del contribuente l'onere della prova nella materia che occupa (indebita detrazione di fatture relative ad operazioni inesistenti) e contrariamente a quanto dedotto dall'Ufficio, ha esaustivamente indicato, con specifico richiamo alla documentazione allegata, gli elementi di fatto (fattura n. XX del XXX - fattura n. XX bis del XXX - contratto d'appalto), dai quali ha desunto la effettività delle operazioni fatturate”.
Massima: “Tra le operazioni di assicurazione esenti dall'Iva deve essere ricompreso ogni complesso di operazioni riconducibile all'esecuzione del contratto di assicurazione oltre ai servizi eventualmente resi da soggetti terzi, purché strumentali alle diverse fasi di gestione ed all'esecuzione del contratto di assicurazione. Le prestazioni di delega consentono l'affidamento dell'intera gestione del contratto assicurativo ad una sola delle imprese assicuratrici per evidenti e comprensibili esigenze di semplificazione e di economia. Pertanto, le "commissioni di delega", percepite dall'impresa delegataria per le attività di gestione del contratto con l'assicurato, non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi autonoma, diversa dalle prestazioni tipiche rese nell'ambito del rapporto assicurativo”.
Estratto: “Il valore di transazione resta il metodo prioritario di determinazione, in quanto è considerato il più adatto ed il più frequentemente utilizzato.
Per disattenderlo, occorre che:
- l'amministrazione abbia fondati dubbi che esso sia inattendibile;
- i dubbi persistano, anche dopo una richiesta di ulteriori informazioni o complementi di documentazione e dopo aver fornito all'interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali sono fondati tali dubbi;
- l'amministrazione ricorra in primo luogo ai metodi di valutazione immediatamente sussidiari, ossia a quelli stabiliti dall'art. 30 del codice doganale comunitario, in successione”.