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Il giudice ben può ritenere che le fatture ed il contratto provino l’effettività dell’operazione (considerata dall’Agenzia delle Entrate inesistente). Confermato l’annullamento integrale dell’avviso.

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Estratto: “il giudice d'appello ha correttamente posto a carico del contribuente l'onere della prova nella materia che occupa (indebita detrazione di fatture relative ad operazioni inesistenti) e contrariamente a quanto dedotto dall'Ufficio, ha esaustivamente indicato, con specifico richiamo alla documentazione allegata, gli elementi di fatto (fattura n. XX del XXX - fattura n. XX bis del XXX - contratto d'appalto), dai quali ha desunto la effettività delle operazioni fatturate”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 14532 del 28 maggio 2019

RILEVATO che:

l'Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 116/50/11, depositata in data 14/3/2011, con la quale la CTR della Campania ha confermato la pronuncia di prime cure, avente ad oggetto l'avviso di accertamento notificato alla P. S.r.l., per il periodo d'imposta relativo all'anno 2002, e recante la contestazione di rimborso IVA, indebitamente, ottenuto in riferimento ad operazioni ritenute dall'Ufficio inesistenti; avverso tale pronuncia, propone ricorso l'Agenzia delle Entrate affidandosi a tre motivi la P. S.r.l., intimata, difende con controricorso.

CONSIDERATO che:

1. con il primo motivo viene denunciata, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 52 del d.P.R. n. 600/72 e 2697 c.c., per avere la CTR erroneamente applicato nella materia "de qua" (indebita detrazione di fatture relative ad operazioni inesistenti) il principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.;

2. con il secondo motivo viene dedotta, in relazione all'art. 360, 1° comma, n.3, c.p.c., la violazione degli artt. 52 del d.P.R. n. 533/72, e 33 del d.P.R. n. 600/73, per avere la CTR, ritenuto, erroneamente, la obbligatorietà della allegazione, in sede contenziosa, del processo verbale di constatazione, quale atto prodromico dell'avviso di accertamento, e per avere valutato carente di motivazione lo stesso avviso di accertamento;

3. con il terzo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., 4. il gravame è infondato per quanto segue;

5. il primo motivo s'appalesa in parte infondato, e per altro verso inammissibile;

6. in ordine al primo profilo va, infatti, rilevato che, il giudice d'appello ha correttamente posto a carico del contribuente l'onere della prova nella materia che occupa (indebita detrazione di fatture relative ad operazioni inesistenti) e contrariamente a quanto dedotto dall'Ufficio, ha esaustivamente indicato, con specifico richiamo alla documentazione allegata, gli elementi di fatto (fattura n. XX del XXX - fattura n. XX bis del XXX - contratto d'appalto), dai quali ha desunto la effettività delle operazioni fatturate;

7. mentre per quanto concerne gli ulteriori motivi di doglianza, gli stessi sono inammissibili in quanto richiedono una disamina del merito ed una diversa valutazione delle risultanze processuali, non prospettabili, come tali, nel giudizio di legittimità;

8. parimenti infondato ed inammissibile risulta il secondo motivo; 9. infatti la CTR non ha affatto rilevato una nullità dell'avviso di accertamento per mancata allegazione del pvc, ma, premesso che lo stesso è stato prodotto solo in appello, ha ritenuto all'esito dell'esame del merito di valutarne l'infondatezza;

10. le ulteriori censure rivolte nei confronti di tale valutazione, sono, peraltro, inammissibili in quanto si limitano a manifestare dissenso sulle conclusioni esposte in merito dal giudice d'appello;

11. in considerazione di ciò, vanno pure considerate insussistenti le censure prospettate con il terzo motivo, concernenti il dedotto vizio di ultra petizione, posto che, come sopra evidenziato, la CTR ha fondato, la "ratio decidendi", esclusivamente, sulla base delle deduzioni e delle allegazioni documentali offerte dalle parti;

12. per quanto precede, il ricorso va, quindi, rigettato; le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 5000,00, ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 13.12.2018.

 

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