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VIOLAZIONE DI LEGGE ( in particolare degli artt. 51 e 52 del DPR n. 131/1986 nonché dall'art. 58 del D.Lgs. 546/1992). ACCOLTO IL RICORSO DELLA SOCIETÀ CONTRIBUENTE

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Estratto: “Orbene una volta riconosciuto che l'Ufficio — come attestato dai giudici di prime cure - in sede di emissione dell'avviso di rettifica in questione era venuto meno all'obbligo imposto dall'art. 52 citato non rendendo noti gli elementi concreti in base ai quali era pervenuto alla diversa stima oggetto della contestazione e solo in sede di appello provveduto alla integrazione della motivazione mediante l'allegazione di atti di compravendita di immobili con caratteristiche similari a quelli oggetto di contestazione, la conseguenza che ne deriva è quella per cui la decisione della CTR impugnata è risultata basata su elementi che non potevano essere presi in considerazione perché non richiamati e allegati all'avviso di accertamento e, comunque, nemmeno esposti nelle difese di primo grado”.

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Civile, Sez. 5, sentenza Num. 7649  del 2 aprile 2020. 

                                                                  Fatti di causa

La C.F.I. P.s.r.l. ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza n. 90/49/14, depositata in data 9.1.2014, con la quale la CTR della Campania, in riforma della decisione della CTP di Napoli di accoglimento del suo ricorso avverso l'avviso di rettifica e liquidazione di maggior valore di un complesso immobiliare acquistato nel 2008, aveva parzialmente accolto l'appello proposto dall'AGENZIA delle ENTRATE avverso la sentenza di primo grado. L'AGENZIA DELLE ENTRATE resiste con controricorso. 

Ragioni della decisione

Con i due motivi di ricorso la C.F.I. P.s.r.l. deduce violazione da parte della CTR degli artt. 51 e 52 del DPR n. 131/1986 nonché dall'art. 58 del D.Lgs. 546/1992 per avere basato la propria decisione di accoglimento dell'appello sui documenti depositati dall'Ufficio per la prima volta in sede di appello; 

Entrambi i motivi, stante la loro connessione, consentono una trattazione unitaria. 

Va premesso che l'Ufficio resistente, a giustifica della produzione documentale effettuata in grado di appello di atti di compravendita riferiti all'acquisto di immobili similari nella zona, ha fatto riferimento al principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 in forza del quale nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria prevale quest'ultima dimodochè non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato D.Lgs. n. 546/1992 che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, pure se preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado. 

Ritiene la Corte, peraltro, che il richiamo normativo operato non riguardi la fattispecie in esame laddove, a monte, balza all'evidenza la violazione delle disposto dell'art. 52 del DPR n. 131/1986 (comma 2 e 2 bis) secondo cui l'avviso di accertamento, in aggiunta alle indicazioni degli elementi in base ai quali il valore attribuito ai beni è stato determinato, delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, " ....deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 

L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma".

Orbene una volta riconosciuto che l'Ufficio — come attestato dai giudici di prime cure - in sede di emissione dell'avviso di rettifica in questione era venuto meno all'obbligo imposto dall'art. 52 citato non rendendo noti gli elementi concreti in base ai quali era pervenuto alla diversa stima oggetto della contestazione e solo in sede di appello provveduto alla integrazione della motivazione mediante l'allegazione di atti di compravendita di immobili con caratteristiche similari a quelli oggetto di contestazione, la conseguenza che ne deriva è quella per cui la decisione della CTR impugnata è risultata basata su elementi che non potevano essere presi in considerazione perché non richiamati e allegati all'avviso di accertamento e, comunque, nemmeno esposti nelle difese di primo grado.

Il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata. 

Non essendovi ulteriori accertamenti da compiere, la causa può essere decisa nel merito con l'accoglimento dell'originario ricorso del contribuente. 

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza 

                                                                      P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l'originario ricorso del contribuente. 

Condanna il resistente al pagamento delle spese che liquida in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.12.2019. 

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