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Sentenza del 07/01/2020 n. 60 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna Sezione/Collegio 13
Testo:
L'Agenzia delle Entrate di Parma impugna la sentenza XXX/07/17 della CTP Parma che ha annullato l'avviso di liquidazione d n. 14/IT/013XXX/0000/P002, a seguito del ricorso proposto dalla contribuente sig.ra C.
La contribuente si costituisce in giudizio, contesta quanto sostenuto dall' Agenzia e chiede la conferma della sentenza della Commissione Provinciale.
I fatti di causa si possono riassumere in pochi passaggi:
1. il 4 aprile 2001, la signora C. stipulava una scrittura privata con la società Y.R.E.H. S.A. nella quale si dava atto che la signora stava acquistando un bene immobile, il cui prezzo veniva da lei interamente pagato e che la società sarebbe risultata intestataria del bene, in qualità di fiduciaria.
2. Dalla scrittura privata prodotta in atti, risulta che la società si obbligava ad amministrare e gestire l'immobile in oggetto, a restituirlo alla stessa a semplice richiesta e a prestare assenso in caso di vendita dello stesso. Le firme risultano autenticate dal notaio M.M. di Parma.
3. Nella scrittura privata era inoltre previsto che la società Y.R.E.H. S.A. si impegnava a re-intestare a favore della contribuente il bene, senza alcun compenso né rimborso spese, a fronte di una semplice richiesta.
4. Nel 2014, la contribuente, fiduciante, richiedeva alla Y.R.E.H. S.A., di adempiere all'impegno assunto e di provvedere al ri-trasferimento, dell'immobile stesso.
5. In data 16 ottobre 2014, le parti procedevano alla stipula dell'atto di reintestazione e l'immobile veniva intestato all'effettivo proprietario.
6. Nell'atto di re-intestazione, le parti si danno reciprocamente atto che il trasferimento immobiliare "avviene gratuitamente ma non per spirito di liberalità, senza cioè alcun corrispettivo e trovando la propria causa nell'adempimento degli obblighi, a suo tempo assunti, dalla società Y.R.E.H. S.A." E, ancora, che l'incremento patrimoniale era già stato realizzato nell'anno 2001", conseguentemente all'atto di ri-trasferimento non comportava nessun arricchimento.
7. L'Agenzia delle Entrate, preso atto di quanto stipulato tra le parti, manifestava il suo dissenso e notificava l'avviso di liquidazione n. 14/IT/013XXX/0000/P002 con cui liquidava l'imposta di donazione ai sensi degli artt. 1, 56 e 57 e Tariffa allegata al D. lgs 346/1990, nonché l'imposta ipotecaria e catastale dovuta ai sensi del medesimo decreto legislativo per l'importo complessivo di euro 35.706,00.
8. L' Ufficio riteneva che: "il recupero da parte del fiduciante della titolarità dell'immobile richiede la conclusione di un nuovo atto di trasferimento dal fiduciario al fiduciante, con i medesimi adempimenti e quindi l'assoggettamento del nuovo negozio ad un'autonoma imposizione".
9. Contro l'avviso di liquidazione la contribuente presentava ricorso accolto dalla commissione di Parma con la sentenza n. XXX/07/17, che annullava il provvedimento impugnato.
10. L'odierno giudizio è incardinato a seguito dell'atto di appello proposto dall'Agenzia dell'Entrate che chiede la riforma della sentenza.
MOTIVI DI DIRITTO
La Commissione respinge l'appello.
Si richiama la recente ordinanza della Suprema Corte (Ord. 23093 Anno 2019) che inquadra la figura del negozio fiduciario.
"Il negozio fiduciario rientra nella categoria più generale dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, bensì indiretta (Cass. 9 maggio 2011, n. 10163).
Il negozio, che è realmente voluto dalle parti, viene infatti posto in essere in vista di un fine pratico diverso da quello suo tipico, e corrispondente in sostanza alla funzione di un negozio diverso; che, pertanto, l'intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento in favore del fiduciario, limitato però dagli obblighi stabiliti inter partes, compreso quello del trasferimento al fiduciante, in cui si ravvisa il contenuto del pactum fiduciae (Cass. 2 aprile 2009, n. 8024)"
La Corte poi prosegue osservando che: "Ne consegue come necessario corollario che se il pactum fiduciae riguarda beni immobili, occorre che esso risulti da un atto in forma scritta ad substantiam, atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l'art. 1351 cod. civ. impone la stessa forma del contratto definitivo (Cass. 25 maggio 2017, n. 13216; Cass. 9 maggio 2011, n. 10163)".
Nel caso in esame, gli elementi indicati dalla suprema Corte sono presenti in atti.
Le parti avevano stipulato la scrittura privata dalla quale si evince la volontà di regolamentare il rapporto fiduciario. Le firme in calce alla scrittura privata del 2001 sono autenticate da un pubblico ufficiale. Ne consegue che non si è in presenza di un arricchimento patrimoniale o di un trasferimento di proprietà ma solo di un adempimento dovuto in virtù di un obbligo assunto in forza della scrittura privata e del rapporto fiduciario che sottende.
Sorregge l'interpretazione la disciplina e l'orientamento della suprema Corte in tema di trust auto-dichiarati che evidenzia come con l'istituzione di un trust, (non) si produca un trasferimento di beni ma si originano dalle attività che verranno poste in essere in attuazione al principio di segregazione in trust.
L'interpretazione che appare corretta è quella secondo cui in assenza di un trasferimento o una modifica della capacità contributiva del soggetto destinatario del ri-trasferimento l'imposta dovuta debba essere quell'atto.
Mancando il trasferimento, va da sè che il contratto non potrà essere soggetto neppure all'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.
P.Q.M.
La commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, per i motivi suddetti, respinge l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio che liquida nella somma complessiva di euro 5.275,00.
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