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Presunta maggior plusvalenza da cessione di immobili: l’Agenzia delle Entrate deve dimostrare con indizi gravi, precisi e concordanti l’ipotetico maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente.

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Estratto: “In tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria » (Sez. 5, sentenza n. 12131 del 08/05/2019, Rv. 653854 - 01 e Sez. 5, ordinanza n. 23719 del 01/10/2018, n. m.)”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Sentenza n. 2816 del 06 febbraio 2020

1. - La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 234/21/12 del 23 ottobre 2012, pubblicata il 14 novembre 2012, accogliendo, in riforma della appellata sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 28/05/2011, il gravame del contribuente, ha accolto il ricorso proposto da P. V. avverso l'avviso di accertamento, notificato il 24 dicembre 2008, recante l'importo di 58.184,00 a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (oltre uguale importo a titolo di sanzione), dovuta per l'anno di imposta 2003, in relazione alle plusvalenze (non dichiarate) ricavate dalla vendita di due terreni edificabili. 2. - L' Avvocatura generale dello Stato, mediante atto del 23 dicembre 2013, ha proposto ricorso per cassazione. 3. - Il contribuente intimato ha resistito mediante controricorso del 3 febbraio 2014. E, con memoria dell'8 novembre 2019, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.

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1. - La Commissione regionale tributaria ha motivato l'accoglimento del ricorso introduttivo, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale, osservando: erroneamente il giudice di prime cure ha recepito la tesi della Agenzia delle Entrate la quale « ha ribaltato sic et simpliciter il valore accertato nell'ambito della imposte dirette, a quello delle imposte dirette, senza aggiungere alcun ulteriore indizio »; mentre la plusvalenza tassabile deve essere accertata « secondo i canoni previsti e regolati per le imposte sui redditi »; sicché rileva - non il valore venale di mercato così come previsto per le imposte dirette, bensì - il prezzo effettivamente incassato dal cedente; e grava alla Amministrazione finanziaria l'onere di fornire ulteriori indizi per dimostrare « che il valore accertato ai fini della imposta di registro coincida col corrispettivo ricevuto » dal venditore; peraltro nella specie il maggior valore, ai fini della imposta di registro, è stato determinato in virtù di accertamento con adesione (del compratore) al quale è rimasto estraneo il contribuente appellante.

2. - L'Avvocatura Generale dello Stato ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 67 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e all'art. 2697 cod. civ. Dopo aver premesso che, nella specie, si tratta pacificamente di omessa dichiarazione delle plusvalenze ricavate delle vendite immobiliari, la ricorrente sostiene che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'Agenzia delle Entrate è abilitata a procedere induttivamente ai fini delle imposte dirette all'accertamento della plusvalenza, sulla base del valore accertato in sede di applicazione della imposta di registro; mentre spetta al contribuente, per superare la presunzione della corrispondenza del prezzo incassato al valore di mercato, dimostrare di aver realmente alienato l'immobile a un prezzo inferiore.

3. - Il ricorso non merita accoglimento. 3.1 - Devono essere in limine disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dal controricorrente sotto i concorrenti profili: a) della carenza di interesse alla impugnazione, sul presupposto che, essendo la sentenza impugnata fondata sulla concorrente e autonoma ratio decidendi della nullità dell'avviso di accertamento, per vizio di motivazione, e non avendo la Avvocatura Generale dello Stato censurato la decisione anche al riguardo, il giudicato interno sul punto assorbe e rende ininfluente il ricorso proposto; b) della impertinenza della denunzia della violazione dell'art. 67 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e della non sussumibilità della violazione dell'art. 2967 cod. civ. (ritenuta norma meramen te processuale) nella ipotesi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

3.1.1 - Il puro e semplice riferimento - per incidens - della Commissione tributaria regionale alle « difficoltà » di difesa del contribuente, non vale a suffragare l'assunto di costui circa il supposto accertamento (attribuito al Giudice a quo) della nullità dell'avviso di accertamento per vizio di motivazione. La esclusione del pertinente presupposto rende palese la infondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.

3.1.2 - Altrettanto infondata è la ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso. A dispetto della tesi del controricorrente « le norme poste dal codice civile in materia d'onere della prova [...] attengono al diritto sostanziale, sicché la loro violazione integra un error in iudicando, e non in procedendo » (Sez. L, Sentenza n. 6332 del 19/03/2014, Rv. 630727 - 01) e, pertanto, « la violazione del precetto di cui all'art. 2.697 cod. civ., è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. » (v. per tutte Sez. 3, sentenza n. 13395 del 29/05/2018, Rv. 649038 - 01). E tanto basta a rendere sicuramente ammissibile il ricorso proposto.

3.2 - La tesi in diritto della ricorrente risulta infondata iure superveniente. L'art. 5, comma 3, del d. Igs. 14 settembre 2015, n. 147, dispone: « Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 ».

La giurisprudenza di legittimità ha in proposito fissato il principio di diritto — il Collegio lo ribadisce ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti — secondo il quale: « in tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria » (Sez. 5, sentenza n. 12131 del 08/05/2019, Rv. 653854 - 01 e Sez. 5, ordinanza n. 23719 del 01/10/2018, n. m.); in quanto « la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo » (Sez. 5, ordinanza n. 19227 del 02/08 /2017, Rv. 645291 - 01; cui adde Sez. 5, ordinanza n. 9513 del 18/04/2018, Rv. 647713 - 01; Sez. 5, sentenza n. 12265 del 17/05/2017, Rv. 644134 - 01; Sez. 6 - 5, ordinanza n. 11543 del 06/06/2016, Rv. 640048 - 01).

3.3 - Consegue il rigetto del ricorso. 3.4 - La considerazione della incidenza sulla decisione dello ius superveniens (favorevole al vittorioso controricorrente) consiglia la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Cosi deciso nella camera di consiglio della V Sezione Civile il 19 novembre 2019

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DLP