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Corte di Cassazione, Sez. 5,
Sentenza n. 2831 del 06 febbraio 2020
1. Con sentenza n. 81/02/12 pubblicata il 7 giugno 2012 la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 5410/11 con la quale era stato accolto il ricorso proposto dal Fallimento della S. avverso la cartella di pagamento n. xxx emessa dall'Agenzia delle Entrate nei suoi confronti a seguito del mancato riconoscimento del credito IVA per € 257.587,00 per l'anno 2005 e ritenuto indebitamente riportato dall'anno precedente per il quale era stata omessa la presentazione della dichiarazione annuale. La Commissione tributaria regionale ha considerato che il credito IVA per l'anno 2004 era sussistente in quanto correttamente esercitato a mezzo riporto nei registri IVA acquisti sia nel mese di dicembre 2004 che nel mese di gennaio 2005 ed aveva inoltre inviato nel febbraio 2005 la comunicazione annuale IVA nella quale aveva esposto il credito chiesto a rimborso. 2. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza ritualmente notifica ed affidato ad un unico motivo. 3. Il Fallimento della S. è rimasto intimato.
Considerato che:
1. Con l'unico motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 30 d.P.R. 633 del 1972 e dell'art. 17 d.lgs. 241 del 1997 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in particolare si assume che, in assenza della dichiarazione per l'anno in cui è maturato il credito IVA questo non può essere chiesto in compensazione nella dichiarazione dell'anno successivo, ma può essere solo recuperato tramite richiesta di rimborso.
2. Il motivo è infondato. Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente chiarito che "la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili" (Cass. SU n. 17757 del 08/09/2016).
Si è inoltre specificato che "la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario qualora il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili" (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8131 del 03/04/2018).
2.1. Orbene i richiamati principi si attagliano alla fattispecie, che si riferisce ad un credito IVA oggetto di recupero con l'impugnata cartella, in quanto maturato nell'anno 2004 e regolarmente computato nella mensilità di competenza, ma non riportato nella correlativa dichiarazione annuale, in quanto non presentata, pur essendo stato posto in detrazione nell'annualità successiva. Né risulta che l'Agenzia ne abbia contestato in giudizio l'effettiva sussistenza. 3. In conclusione il ricorso va rigettato. 4. Nulla si dispone sulle spese soccombendo l'unica parte costituita.
5. L'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di impugnazione rigettata integralmente o dichiarata inammissibile, non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla dispone sulle spese.
Roma, 21 novembre 2019
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