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Estratto: “la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Cass. SU n. 17757 del 08/09/2016)”.

Estratto: “applicando i superiori principi di diritto al caso di specie, non è dubbio che il contribuente abbia omesso la dichiarazione relativa agli anni d'imposta 2006 e 2007; tuttavia i presupposti per la riconoscibilità del credito IVA di cui si discute non risultano affatto contestati dall'Amministrazione finanziaria, sicché erroneamente la CTR li ha ritenuti non provati”.

Estratto: “Dal riconoscimento della titolarità del socio a far valere il diritto al rimborso del credito Iva, invece, deriva altresì la fondatezza della pretesa. L'Agenzia delle entrate, infatti, non ha in alcun modo contestato la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto invocato, limitandosi solo - sia nell'atto di diniego, sia nel corso del giudizio - a negare la legittimazione del ricorrente. Occorre osservare, del resto, che, da un lato, è irrilevante la mancata iscrizione del credito Iva nel bilancio finale di liquidazione”.

Estratto: “non vi è stata alcuna decadenza in quanto il presupposto per la restituzione si è verificato con il diniego della opzione di recupero dell'Iva mediante detrazione. Difatti solo con tale diniego è divenuto necessario percorrere la diversa via per il recupero dell'Iva”.

Estratto: “le attività preparatorie debbono «essere considerate attività economiche ai sensi della sesta direttiva. Chiunque svolge atti preparatori è di conseguenza considerato soggetto passivo ai sensi dell'art. 4 di tale direttiva e ha diritto a detrazione» e la detrazione «rimane acquisita anche se, successivamente (..) si è deciso di non passare alla fase operativa e di mettere la società in liquidazione, di modo che l'attività economica prevista non ha dato luogo ad operazioni soggette ad imposta”.

Estratto: “La fattispecie concreta, in cui una cartella esattoriale è stata emessa a seguito di controllo automatizzato per l'anno 2002 per aver la contribuente fruito in quell'anno di un credito IVA, riportato dalla precedente annualità, a mezzo della compensazione con altre imposte pur in assenza di dichiarazione annuale del 2001, è sostanzialmente sovrapponibile a quella decisa dalle Sezioni Unite, con la sentenza 8 settembre 2016 n. 17757. Orbene, in tale occasione questa Corte ha affermato il seguente principio di diritto: "la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione”.

In questo articolo, esaminiamo, in luogo di una sentenza, le argomentazioni processuali espresse in un caso di:

- Vizio del procedimento;

- Utilizzo di procedura automatizzazione di liquidazione dell'imposta fuori dai casi consentiti;

- Errato disconoscimento di crediti IVA;

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 633/1972;

Argomentazioni processuali che, nel caso in discussione, hanno permesso di ottenere l'annullamento dell'atto in via di autotutela da parte dell’Agenzia delle Entrate prima della fine del processo, senza necessità, quindi, di giungere alla sentenza di primo grado.