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Corte di Cassazione, Sez. 5
Ordinanza n. 34566 del 30 dicembre 2019
RILEVATO CHE
1. con sentenza n. 87/26/12 del 22/05/2012 la Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Foggia (di seguito CTR) accoglieva l'appello proposto da C. s.a.s. (di seguito C. s.a.s.) avverso la sentenza n. 155/05/10 della Commissione tributaria provinciale di Foggia (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso della società contribuente avverso un diniego parziale di rimborso dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2005;
1.1. come si evince dalla sentenza impugnata, la vicenda trae origine dal mancato riconoscimento del rimborso dell'IVA relativa a nove fatture concernenti lavori di costruzione di un impianto di confezionamento effettuati dalla società su di un immobile di proprietà di terzi, ma oggetto di contratto di comodato regolarmente registrato;
1.2. la CTR accoglieva l'appello di C. s.a.s. evidenziando che: a) il mancato riconoscimento, da parte dell'Ufficio, del diritto alla detraibilità dell'imposta non era riferito «al fatto che il soggetto passivo doveva fornire la prova della inerenza delle opere realizzate con lo svolgimento della sua attività» ma al fatto che «l'impianto di confezionamento era stato costruito su un terreno di proprietà di altro soggetto passivo (A. sas) concetto ribadito anche dal primo giudice con la sentenza impugnata»; b) ai fini della detrazione dell'IVA era sufficiente che l'organizzazione dei fattori della produzione fosse effettivamente preordinata all'esercizio dell'attività economica della contribuente, «indipendentemente dal fatto che essa venga realizzata su un terreno di proprietà di altro soggetto passivo»; c) «la detrazione dell'IVA assolta sulle spese di costruzione di un immobile destinato all'esercizio della propria attività non è subordinata (...) alla titolarità del suolo ma alle regole dettate dall'art. 19 (Detrazione) del DPR n. 633/72 qualora il contribuente dimostri che la spesa è inerente all'esercizio dell'impresa»; d) nella specie, non poteva dubitarsi del fatto che «la costruzione del nuovo impianto da considerarsi bene strumentale era finalizzata proprio per l'ampliamento e potenziamento dell'attività già svolta» dalla società contribuente, sicché l'inerenza dei costi alla specifica attività imprenditoriale portava all'accoglimento dell'appello;
2. l'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
3. C. s.a.s. non si costituiva in giudizio, restando pertanto intimata.
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 30, terzo (rectius secondo) comma, lett. c), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in combinato disposto con gli artt. 934 e 1803 ss. cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.;
1.1. secondo la prospettazione della ricorrente, le spese per la costruzione dell'impianto da parte di C. s.a.s. non sarebbero rimborsabili in quanto non riferibili all'acquisto di beni ammortizzabili, avendo il soggetto passivo la disponibilità del bene sul quale le opere eseguite insistono in virtù di un semplice contratto di comodato (che potrebbe essere sciolto in ogni momento) e non in ragione di un diritto di proprietà;
2. con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 19, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando che C. s.a.s. non avrebbe fornito la prova dell'inerenza, consistente nella destinazione in modo permanente e duratura dell'impianto realizzato al potenziamento dell'attività commerciale;
3. i due motivi possono essere congiuntamente esaminati e vanno respinti; 3.1. l'art. 30, secondo comma, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972 va letto, come ricavabile dalla recente Cass. S.U. n. 11533 del 11/05/2018, alla luce del principio unionale della neutralità dell'IVA, che ha carattere tendenzialmente assoluto (CGUE 28 febbraio 2018, in causa C-672/16; CGUE 14 settembre 2017, in causa C-132/16; CGUE 18 luglio 2013, in causa C-124/12; CGUE 29 ottobre 2009, in causa C-29/08);
3.2. ne consegue che il diritto alla detrazione spetta anche alle opere eseguite su beni immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima sia potenziale o di prospettiva (cfr. Cass. S.U. n. 11533 del 2018, sia pure in ipotesi, peraltro pienamente assimilabile, di lavori di ristrutturazione e manutenzione eseguiti su bene concesso in locazione);
3.3. in particolare, è stato precisato che «l'esercente attività d'impresa o professionale può dedurre dai redditi d'impresa i costi occorsi per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di un immobile condotto in locazione, anche se si tratta di un bene di proprietà di terzi, purché sussista il requisito dell'inerenza, avente valenza qualitativa, e quindi da intendersi come nesso di strumentalità, anche solo potenziale, tra il bene e l'attività svolta» (Cass. n. 23278 del 27/09/2018; sul concetto di inerenza si veda funditus Cass. n. 18904 del 17/07/2018);
3.4. nel caso di specie, il nesso di strumentalità dell'impianto costruito da C. s.a.s. è stato ritenuto dalla CTR in quanto detto impianto è stato costruito beneficiando delle agevolazioni alle attività produttive ed è finalizzato all'ampliamento e al potenziamento dell'attività già svolta dalla società contribuente; 3.5. trattasi di accertamento di fatto non debitamente censurato dalla difesa erariale con la deduzione di apposito motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità; 4. in conclusione, il ricorso va rigettato; nulla per le spese in ragione della mancata costituzione di C. s.a.s.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 19 febbraio 2019.
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