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L’attività di carpenteria metallica destinata ai cantieri costruttivi nella realizzazione di strutture portanti nell’edilizia, sia in ambito civile che industriale ma anche quella di carpenteria navale è uno dei comparti più duri ed impegnativi dell’artigianato.
Nella categoria dei lavori di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile quella di carpenteria è quella più variegata e composita. Con riferimento alle dimensioni aziendali, è bene precisare che nel panorama italiano è possibile trovare sia le piccole ditte costituite dal titolare che si avvale della collaborazione di uno o più operai, sia di imprese più strutturate dotate di una più articolata organizzazione e maggiormente specializzate. Tuttavia, la maggior parte delle ditte che operano nel settore della carpenteria sono di tipo individuale, anche se non mancano le società di persone e le società che operano sotto forma di cooperative. Al contrario, è più infrequente trovare società più grandi che operano come società a responsabilità limitata. Dunque, tralasciando le grandi aziende che sono la parte residuale, le ditte di carpenteria che operano in Italia sono piccole/medie aziende, buona parte delle quali opera di regola tramite contratti di subappalto.
Queste società possono essere oggetto di periodiche verifiche fiscali ed è per questo che non possono permettersi errori o sviste.
L’attività di controllo, effettuata per mezzo la Guardia di Finanza, mira alla ricerca di elementi, dati e notizie che permettano di ricostruire tutte le prestazioni svolte dall’impresa. Il dubbio che aleggia attorno le attività di carpenteria, come in generale per tutte le altre attività che ruotano attorno all’edilizia, è che parte delle prestazioni effettuate non siano state contabilizzate. Insomma, non di rado l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l’evasione si nascondesse nei rapporti con privati, i quali possono non avere interesse al rilascio di alcuna fattura. Questo sospetto, tuttavia, non tiene conto del fatto che, anche se svolti da privati, questi lavori devono essere necessariamente fatturati in molti casi, specie quando il destinatario usufruisce di agevolazioni fiscali o ricorre ad un mutuo SAL (stato avanzamento lavori) per costruire l’opera edile.
I controlli presso i carpentieri, inoltre, potrebbero partire dall’analisi della documentazione contabile obbligatoria e di quella extracontabile da cui acquisire elementi come preventivi, agende, quietanze, documenti di trasporto, etc.
Ma se un preventivo non ha dato luogo ad un lavoro? Si presume lo stesso che il lavoro sia stato eseguito e pagato in nero? Questo è solo uno degli innumerevoli problemi connessi a tale tipologia di accertamenti.
Il confronto potrebbe riguardare, tra le tante cose, i lavori svolti in un certo periodo, la forza lavoro adoperata ed i materiali acquistati da cui ricavare eventuali contraddizioni.
Tali scostamenti potrebbero essere anche di piccola entità, ovvero non superiori al 10% e quindi non così rilevanti da giustificare un recupero di imposta.
Altro aspetto di cui bisogna tener conto in fase di controllo è che il settore della carpenteria si trova ad affrontare periodi morti, senza effettuare prestazioni e con conseguente diminuzione o assenza totale di ricavi.
Inoltre, le dimensioni dell’azienda e quindi del suo fatturato non può essere neppure presunto dalla quantità e qualità dei materiali di magazzino in quanto il settore della carpenteria ricorre a beni di consumo che a volte vengono acquistati a seconda delle singole commesse.
Un altro elemento di verifica potrebbe essere quello del personale impiegato dalla ditta di carpenteria. Sotto questo aspetto vengono quindi analizzati il contratto di lavoro e le mansioni svolte per mettere in luce eventuali irregolarità. I principali controlli potrebbero vertere sulle modalità attraverso cui i compensi potrebbero essere stati sottratti a tassazione Irpef, ad esempio camuffando in busta paga le retribuzioni sotto forma di indennità di trasferta, non imponibili ai fini fiscali e contributivi. Ed ancora, nel mirino del Fisco anche l’eventuale registrazione di fatture per operazioni presunte inesistenti al fine di conseguire l’abbattimento dei ricavi oppure la sottoposizione al regime fiscale italiano delle prestazioni eseguite in Italia da ditte estere che operano in regime di subappalto.
Tuttavia, questi accertamenti potrebbero in alcuni casi anche portare a rilevare irregolarità irrisorie, così come nei casi che seguono.
Corte di Cassazione, sentenza n. 11228 del 29/05/2015
Questa vicenda ha avuto origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società impegnata nel settore della carpenteria, attraverso cui erano stati determinati maggiori IRPEG e ILOR, (l'imposta locale sui redditi poi abrogata e sostituita dall’IRAP), ed erano anche state irrogate delle sanzioni amministrative. La contestazione riguardava in particolare l'indeducibilità di costi relativi a fatture ritenute estranee all’attività di carpenteria. In considerazione di tale contestazione, erano state recuperati a tassazione i maggiori guadagni presunti.
Secondo la contribuente, l’Agenzia elle Entrate si era limitata solo a sostenere, senza provare, le proprie tesi. Al contrario la ditta aveva provato in giudizio, specie con riferimento ad una delle fatture, l’attinenza con l’attività di carpenteria anche se svolta in esecuzione di lavori svolti sulla base di contratto d'appalto.
La Cassazione ha per questi motivi confermato la posizione della CTR ritenendo che la contribuente avesse provato l’inerenza delle operazioni in relazione all'attività di carpenteria da essa svolta.
Invece, l’Agenzia non aveva dimostrato che la ditta non fosse adeguatamente attrezzata e strutturata per volgere le attività contestate.
Comm. Trib. Reg. della Toscana sentenza n. 66/35/07 dep. 29.1.2008
Questo caso, anche se datato, offre spunti importanti sotto il profilo dell’onere della prova in materia tributaria. La vicenda ha avuto origine da avviso di accertamento ai fini Iperf e Ilor (ora IRAP) emesso a carico di ditta individuale che svolgeva attività di carpenteria in ferro e con il quale si contestavano ricavi presuntivamente non dichiarati al fisco e una diminuzione di magazzino non documentata.
Sia in primo che in secondo grado è stato disposto l'annullamento dell’avviso di accertamento ritenuto non sufficientemente motivato in quanto privo di alcuna precisazione sul recupero relativo alla dichiarata perdita di magazzino.
La particolarità è che i giudici hanno dato ragione al contribuente nonostante quest’ultimo non avesse dimostrato la asserita presentazione della dichiarazione integrativa.
Corte di Cassazione, sentenza n. 28059 del 24/11/2017
In merito all’IRAP questo caso ha preso avvio da alcuni avvisi di accertamento notificati al contribuente, titolare di una piccola ditta individuale specializzata in lavori di tubisteria e piccola carpenteria navale avente sede in Slovenia.
A parere dell’Agenzia la ditta aveva lavorato in regime di sub-appalto presso cantieri in Italia omettendo di tenere adeguata contabilità relativamente all’attività svolta sul territorio italiano, classificabile invece, secondo i verificatori, come stabile organizzazione in Italia del soggetto residente all'estero.
La CTR, al contrario, non ha ritenuto sussistere i requisiti della stabile organizzazione in Italia della ditta slovena in quanto le attività svolte presso i cantieri italiani erano svolte da operai che quotidianamente passavano la frontiera, usufruendo di pochi attrezzi ed anche considerato che il contribuente aveva stipulato contratti di lavoro a titolo personale e non in qualità di agente incaricato da impresa estera ed in maniera episodica. La Cassazione ha confermato la sentenza della CTR respingendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
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