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Estratto: “Nella fattispecie, pur senza assumere una sorta di "inerenza presuntiva" e ribadito il meccanismo dell'onere probatorio, gli accordi infragruppo appaiono sussistenti sulla base della documentazione societaria, tra cui i verbali di organi sociali, rispetto ai quali i fondati dubbi sulla (parziale) documentazione postuma non risultano decisivi. I documenti artefatti o postumi, di rilevanza interna, non valgono ad avvalorare la fittizietà di servizi di supporto la cui esistenza risulti da documenti contabili e/o societari di data certa. D'altra parte, l'effettiva utilità ritratta dalla controllata è desumibile dalla attività di assistenza e coordinamento effettivamente svolta dalla capogruppo”.

Estratto: “In tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria » (Sez. 5, sentenza n. 12131 del 08/05/2019, Rv. 653854 - 01 e Sez. 5, ordinanza n. 23719 del 01/10/2018, n. m.)”.