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Sai già che in alcuni casi le sanzioni tributarie non si dovrebbero applicare (e quindi potresti riuscire a dimostrare che non le devi pagare)?
Uno di questi casi è quello in cui la violazione sia dovuta ad una causa di forza maggiore.
Le cause di forza maggiore rappresentano motivi esterni alla volontà del contribuente che ostacolano in modo oggettivo e inevitabile il rispetto degli obblighi tributari.
In questo articolo faremo luce sul concetto di forza maggiore in ambito tributario e vedremo insieme come gli omessi/ritardati versamenti per difficoltà finanziarie/ crisi finanziaria ed economica possono integrare la c.d. “forza maggiore” e esonerare, quindi, il contribuente dall'applicabilità delle sanzioni.
Tieni conto che già l'art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 472/1997 in materia di cause di non punibilità, esonera il contribuente dal pagamento delle sanzioni se l'inadempimento è connesso a forza maggiore.
Il punto di vista della giurisprudenza di legittimità:
La Corte di Cassazione qualifica la forza maggiore come una causa esterna ovvero estranea alla volontà del contribuente che lo obbliga a comportarsi inevitabilmente in modo difforme da quanto dovuto e voluto e che lo costringe a commettere la violazione della norma tributaria a causa di un evento imprevisto, imprevedibile e non altrimenti evitabile (Cassazione, ordinanza n. 3049, 8 febbraio 2018).
Ma, adesso, ecco un caso concreto (tra tanti altri) di inapplicabilità di sanzioni tributarie per causa di forza maggiore.
La CTR di Bari con la sentenza n. 143 del 18 gennaio 2019 ha affermato come la forza maggiore rappresenta un esimente delle sanzioni tributarie, pronunciandosi su un caso di incolpevole mancato pagamento delle imposte da parte del contribuente.
Il processo traeva origine dalla notifica alla società contribuente di una di cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 36-bis DPR 600/1973 e dell'art. 54bis DPR 633/1972.
La società contribuente, quindi, proponeva ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari avverso la cartella di pagamento, non tanto contestando la sussistenza del suo debito nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria ma invocando la disapplicazione delle sanzioni e degli interessi moratori in quanto il mancato pagamento era stato determinato da causa di forza maggiore adducendo la crisi finanziaria e anche economica per ritardato pagamento di quanto dovuto (milioni di euro) da parte di pubbliche amministrazioni e senza possibilità di accesso ad ulteriori forme di finanziamento.
La Commissione Tributaria Provinciale di Bari accoglieva sul punto il ricorso della contribuente e concludeva dichiarando non dovute dalla società ricorrente le somme determinate nella cartella esattoriale notificata dall'Ufficio a titolo di sanzioni.
La CT motivava la decisione rinviando alla disposizione prevista all'art. 6, comma 5 del D. lgs. 472/1997, considerato che l'omesso o il ritardo del pagamento dei tributi era stato determinato da fatti esterni alla contribuente, non cagionati da condotta dolosa e pertanto riconduceva il mancato pagamento dei tributi a un caso di forza maggiore.
Agli atti era stata allegata documentazione comprovante le cause della crisi, l'attestazione dei ritardi nel pagamento da parte degli enti pubblici clienti e della perdita di rilevanti commesse, nonché dell'impossibilità di un nuovo accesso al credito e ancora l'attivazione da parte della società di una procedura di mobilità collettiva e cassa integrazione nei confronti di 18 dipendenti.
Avverso la pronuncia della CTP di Bari proponeva ricorso l'Agenzia delle Entrate.
Ma, la CTR ha confermato la decisione del giudice di primo grado.
In particolare, pur, in considerazione dell'abrogazione dell'art. 97, comma 5 del DPR 602/1973 (quale disposizione che prevedeva la non applicabilità delle sanzioni in caso di omesso versamento di imposte iscritte a ruolo determinato da impossibilità economica del contribuente), la Commissione ha ribadito la configurabilità del caso di forza maggiore, richiamando le numerose sentenze della Corte di Cassazione che lo confermano.
Nella sentenza viene ribadito come, anche se la crisi aziendale non è idonea ad escludere, da sola, il pagamento di imposte, sanzioni e interessi “laddove la crisi si accompagna all'impossibilità di ricevere finanziamenti dal mondo del credito e le posizioni creditorie in sofferenza sono verso Amministrazioni Pubbliche, il comportamento omissivo del contribuente- che pure nel caso ha regolarmente dichiarato correttamente il dovuto- ricade nel caso di forza maggiore e ha un esimente che esclude l'addebito di sanzioni”.
In conclusione, la forza maggiore rappresenta un esimente delle sanzioni tributarie e sostanzia il caso di incolpevole mancato pagamento delle imposte da parte del contribuente.
La società contibuente ha dimostrato di essersi trovata in crisi finanziaria e anche economica per ritardato pagamento di quanto dovuto da parte di pubbliche amministrazioni e senza possibilità di accesso ad ulteriori forme di finanziamento.
Certo è che la società contribuente non poteva in alcun modo prevedere il ritardo nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
Tale sentenza dimostra, come anche sottolineato dal Collegio, che la causa di forza maggiore non possa limitarsi esclusivamente ai casi in cui si verifica un evento catastrofico esterno, ma va inserita in un discorso molto più complesso.
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Queste sono solo alcune delle cose da sapere in materia di inapplicabilità delle sanzioni tributarie per causa di forza maggiore. Tuttavia, le cose da sapere sono molte di più e così i casi in cui in giudici hanno dato ragione ai contribuenti e poichè tutto questo richiede un esame ben più approfondito, e l’analisi di copiosa giurisprudenza, non possiamo parlarne ora. Però puoi visionare le tante sentenze pubblicate in questo sito per farti un’idea da solo.
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