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Controlli fiscali dell’Agenzia delle Entrate al freelance residente all’estero ma con clienti in Italia. 3 cose da sapere.

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Controlli fiscali dell’Agenzia delle Entrate al freelance residente all’estero ma con clienti in Italia. 3 cose da sapere.

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Ormai lavori, magari da anni, come freelance e sei residente all'estero ma hai dei clienti anche in Italia?

In questa guida vedremo insieme le possibili contestazioni e i possibili controlli fiscali cui potresti essere sottoposto da parte dell'Agenzia delle Entrate se sei un freelance residente all'estero ma con clienti in Italia.

Noi ti consigliamo fin da subito di farti assistere da un professionista per evitare problemi, tenuto conto di come la tematica coinvolge un duplice profilo normativo: le disposizioni tributarie nazionali e le Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Ma adesso, dai un'occhiata a queste 3 (tra tante altre) cose che devi assolutamente conoscere sui controlli fiscali e sulle possibili contestazioni dell'Agenzia delle Entrate al freelance residente all'estero ma con clienti in Italia:

1) La residenza

Il primo elemento da considerare è quello della residenza fiscale.

Si tratta di un aspetto molto importante e da non sottovalutare potendo questa essere acclarata solo in sede di verifica fiscale, rilevando direttamente in tema di imponibilità dei redditi.

La disciplina della residenza fiscale è prevista dal D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) all’art. 2 che afferma come i soggetti passivi d’imposta sono le persone fisiche residenti e non nel territorio dello italiano, e che, ai fini delle imposte sui redditi, “si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta: 1) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o 2) hanno nel territorio dello Stato il domicilio o 3) hanno nel territorio dello Stato la residenza ai sensi del Codice civile.”

Quindi, gli elementi che determinano la residenza fiscale in Italia sono, alternativamente:

- l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente;

- il domicilio o la residenza in Italia ai sensi di quanto disposto dall’art. 43, comma 1 e 2, Codice Civile.

Tieni conto che nell'ordinamento italiano vige il principio del “World-Wide Income Taxation” secondo il quale, per i soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato (in base all'art. 2, comma 2, TUIR) i redditi, ovunque prodotti, sono soggetti ad imposizione in Italia. Invece, per i soggetti non residenti fiscalmente in Italia, sono soggetti ad imposizione in Italia solamente i redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano.

Fai Attenzione: il fatto che tu sia iscritto all’AIRE (con la conseguente cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente) non è sempre e comunque da solo sufficiente ad escludere che l’Amministrazione Finanziaria italiana, ti consideri fiscalmente residente in Italia, qualora dovesse risultare integrato anche solo uno dei restanti requisiti indicati (residenza o domicilio).

POSSIBILI CONTESTAZIONI:

Come detto, la cancellazione dai registri anagrafici della popolazione residente unitamente all’iscrizione all’AIRE non sono elementi sufficienti a metterti al riparo da possibili contestazioni da parte dell’Amministrazione.

Infatti, in caso di un eventuale accertamento da parte dell’Agenzia, che acclari la residenza fiscale in Italia, verranno assoggettati ad imposizione tutti i redditi prodotti.

2) Il Domicilio.

Altro elemento da considerare è il domicilio.

Secondo l’art. 43, comma 1, c.c., per Domicilio di una persona è da intendersi “il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi

Esemplificando, se hai trasferito la tua residenza all’estero, verrai considerato residente in Italia qualora tu svolga la tua attività al di fuori del territorio dello Stato, mantenendo il centro dei tuoi affari nello Stato italiano.

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POSSIBILI CONTESTAZIONI:

- Fittizio trasferimento di residenza all'estero: l’Amministrazione Finanziaria, potrebbe dubitare del trasferimento all’estero del domicilio o della residenza di un contribuente,  e pertanto, potrà anzitutto raccogliere ulteriori informazioni e documenti dal contribuente, e, se questo non possiede sufficiente documentazione, procedere a contestare il fittizio trasferimento di residenza all’estero. La ratio alla base della disposizione in esame è da rinvenirsi nella volontà del Legislatore di evitare che, attraverso fittizi trasferimenti di residenza all’estero, vengano sottratti redditi imponibili all’interno del sistema fiscale nazionale.

Nel caso di contestazione di fittizio trasferimento all’estero, si potrebbe incorrere non solo in sanzioni di carattere amministrativo ma anche penale ( D.Lgs n. 74/2000).

- L’omessa dichiarazione dei redditi;

- La dichiarazione infedele;

- L’omessa compilazione del Quadro RW;

- L’omessa liquidazione e versamento dell’IVIE e dell’IVAFE.

3) Le Convenzioni contro le Doppie Imposizioni.

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Il quadro normativo (nazionale) finora delineato deve, poi, essere integrato con quello sovranazionale.

Tieni presente che l'Italia ha stipulato con numerosi Paesi esteri, comunitari e non, Convenzioni bilaterali per evitare doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio.

Per questo abbi cura di ricercare e documentarti sulla Convezione tra il Paese Estero in cui sei residente e l'Italia.

Tali accordi possono prevedere la possibilità che entrambi gli Stati prelevino un'imposta sullo stesso reddito (tassazione concorrente) o la tassazione esclusiva da parte di uno Stato.

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Quello sui controlli fiscali che l'Agenzia delle Entrate può eseguire nei confronti di un freelance residente all'estero ma con clienti in Italia è un tema particolarmente “caldo” e complesso nel nuovo scenario tributario transnazionale.

Il consiglio è di evitare improvvisazioni e rivolgersi ad un esperto, avvocato tributarista, poiché argomenti come la residenza, il domicilio, la natura del rapporto di lavoro all'estero e l'interpretazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni necessitano di un'attenta analisi circa i profili fiscali, potendo essere compiuta solo da un occhio esperto, in quanto coinvolgente non solo la disciplina tributaria nazionale italiana ma anche quella sovranazionale/europea e quella internazionale.

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Queste sono solo alcune cose da sapere in materia di controlli fiscali dell'Agenzia delle Entrate al freelance residente all'estero ma con clienti in Italia. Tuttavia, le cose da sapere possono essere molte di più e poiché richiedono un esame ben più approfondito, e l’analisi di copiosa giurisprudenza, anche internazionale, non possono essere esaminate ora. Però puoi visionare le tante sentenze pubblicate in questo sito per farti un’idea da solo.

 

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