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Guida sul reverse charge: cos'è e come si applica nel settore edile

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Guida sul reverse charge: cos'è e come si applica nel settore edile

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Cos'è il reverse charge?

In cosa consiste il reverse charge? È la prima domanda a cui bisogna dare una risposta semplice che ci consente così poi di poter analizzare l'applicazione di tale meccanismo nel settore edile. Praticamente con tale espressione si indica un'inversione contabile mediante la quale ricade sul destinatario della cessione o prestazione invece che sul cedente o prestatore, l'obbligazione tributaria consistente nel versamento dell'Iva. Solitamente, infatti è il fornitore del servizio che deve pagare l'Iva, mentre in questi casi tale onere ricade in capo al ricevente.

Si possono distinguere due differenti tipologie di reverse charge, ovvero quello interno e quello esterno. Quest'ultimo è quello che si applica in caso di operazioni tra soggetti passivi italiani e soggetti passivi stabiliti in altri Paesi membri dell’Unione Europea. Invece, il reverse charge interno corrisponde alle ipotesi di inversione contabile previste per le operazioni tra soggetti passivi stabiliti in Italia.

Il riferimento normativo, per quanto concerne l'applicazione di reverse charge IVA/inversione contabile sono i commi 5 e 6 dell’articolo 17 del dpr 633/1972, i quali indicano i casi in cui si applica, e precisamente vi rientrano: cessioni imponibili di oro da investimento; cessioni di materiale d’oro; cessioni di prodotti semilavorati o di purezza pari o superiori a 325 millesimi; alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.

La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori; alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell’articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione; alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al decreto del D.P.R. 26.10.1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28.12.1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori; alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori; alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.

Con la legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) è stato ampliato l’ambito di applicazione del suddetto metodo, tanto che è stato esteso anche al comparto edile (prestazioni di demolizione, installazioni di impianti e completamento di edifici), ai servizi di pulizia negli edifici, al settore energetico e alla cessione di beni alla grande distribuzione organizzata.

Recentemente, nel 2018, sono state aggiunte altre operazioni, quali a titolo di esempio: prestazioni di servizi di pulizia demolizione; installazioni di impianti e di completamento riguardanti edifici; trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra.

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Reverse charge nel settore edile

Come sopra detto, la legge 190/2014 ha esteso il metodo del reverse charge, già adoperato nel subappalto edile, anche ai contratti d’appalto con oggetto determinate attività normativamente individuate. Nello specifico, ha introdotto nell'articolo 17 del D.P.R. n. 633/72 al comma 6 la lettera a)-ter, precisando che trova applicazione il suddetto metodo nelle "prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici". A tal proposito, giova richiamare una circolare dell'Agenzia delle Entrate, la 14/E/2015, la quale ha specificato che mancando una definizione di edificio bisogna fare riferimento all’articolo 2 del D.Lgs. n. 192/2005, che così dispone: "è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”.

In base a tale definizione rileva che la normativa si applica sia per i fabbricati ad uso abitativo, ma anche per quelli strumentali, facendovi anche rientrare quelli di nuova costruzione o in corso di costruzione. Invece, non sono incluse quelle prestazioni di servizi relative a terreni, parcheggi, piscine, giardini, salvo il caso in cui queste non siano parte integrante dell'edificio stesso. Sotto l'aspetto soggettivo, nella medesima circolare viene precisato quanto segue: che “i soggetti passivi che rendono i servizi di cui alla lettera a-ter), devono applicare il reverse charge indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile, ossia che svolgono un’attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO". Inoltre, sempre nella stessa circolare è stato precisato che tale nuova forma di reverse charge va ad affiancarsi e non a sostituire quella disposta nella lettera a (tipica dei subappalto in edilizia) del medesimo articolo, che si applica "prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore“ (attività identificate dalla sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO). Per poter individuare in modo corretto le prestazioni indicate nella lettera a)-ter è fondamentale prendere in considerazione i codice ATECO.

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La fatturazione del reverse charge

Relativamente alla fattura reverse charge il soggetto che è obbligato ad emetterla deve osservare tutte le regole che sono previste per l'emanazione delle fatture normali, ricordandosi però di inserire la dicitura che giustifica l'assenza dell'Iva. È normale chiedersi come devono comportarsi i soggetti che rientrano nel regime agevolato. Costoro non dovendo applicare l'Iva, sono esclusi dall'applicazione del reverse charge. Invece, nel caso in cui il contribuente minimo ha richiesto delle prestazioni che rientrano nel metodo dell'inversione contabile, sarà costretto a versare l'imposta a debito dato che non può esercitare il diritto alla detrazione.

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In base a quanto sopra esposto è facilmente evidente che tale metodo è piuttosto complesso e nel caso sussistano dubbi in merito alla sua applicazione è sempre opportuno rivolgersi ad un consulente del settore che potrà analizzare il caso specifico e guidarvi, evitando così di poter commettere degli errori. In ogni caso il primo passo è sempre quello di verificare se l'operazione è soggetta all'Iva o al metodo di reverse charge; in caso di applicazione di inversione contabile ricordarsi che è il ricevente che deve dichiarare l'Iva; colui che cede il bene emetterà una fattura senza Iva riportando l'opportuna dicitura ed infine, inserire tutti i dati obbligatori della fattura.

Le informazioni sopra riportate sono state scritte da un avvocato che collabora con professionisti del nostro studio ma la loro rispondenza al sistema vigente non è garantita da DLP Studio Tributario, né nessuno dei suoi avvocati, né nessun altro, non rispecchia la professionalità media di DLP Studio Tributario e non sono state sottoposte ad ulteriori controlli da parte del nostro studio.

Ulteriori approfondimenti sono comunque dovuti in dipendenza delle specificità dei singoli casi concreti, anche (ma non solo) per verificare che le informazioni siano aggiornate al momento in cui servono.

 

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