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Corte di Cassazione, Sez. 5
Ordinanza n. 33668 del 18 dicembre 2019
FATTO
Ritenuto che:
Con sentenza nr 53/2013 la CTR di Ancona rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP nr 164/2009 con cui era stato accolto il ricorso proposto da D. snc avverso l'avviso di liquidazione notificatole dall'Amministrazione finanziaria in rettifica dell'imposta di registro autoliquidata con riferimento all'acquisto relativo ad un terreno edificabile sito in Comune T. e registrato in data 25.6.1988. Il giudice di appello, ricostruito il quadro di riferimento normativo, riteneva che ai fini dell'aliquota agevolata prevista dall'art 1, comma 28 della legge nr 244/2007 la destinazione anche solo prevalentemente residenziale dell'intervento edilizio fosse perfettamente compatibile con il regime speciale e coerente con le finalità perseguite dal legislatore fiscale. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo. Nessuno si è costituito per la società contribuente.
DIRITTO
considerato che:
Con l'unico motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art 1,comma 1,della tariffa allegata al DPR nr 131/1986 come modificato dall'art 1,commi 25 e 26 della legge 244/2007 in relazione all'art 360,comma 1 nr 3 c.p.c. Critica, in particolare, l'interpretazione data alla CTR all'art 1 della normativa richiamata in rubrica rilevando che l'immobile oggetto della vendita non fosse compreso in un piano particolareggiato di edilizia esclusivamente residenziale come richiesto dalla legge sicchè il bene non avrebbe potuto fruire dell'aliquota agevolata.
La questione veicolata, attraverso l'unico motivo del ricorso, impone di muovere dal dato normativo di riferimento vale a dire dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, prevede, al comma 25, che "Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, all'art. 1 della Tariffa, parte 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga compiuto entro cinque anni dalla stipula dell'atto: 1 per cento". (termine prorogato di tre anni dal D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 23, convertito dalla L. n. 10 del 2011); al comma 26, che "all'art. 1-bis della Tariffa annessa al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero che importano il trasferimento di proprietà, la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati"; al comma 27, infine, che "al D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36 convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il comma 15 è abrogato". La ratio della norma ha come unica finalità quella di incentivare la realizzazione di interventi di edilizia residenziale convenzionata a condizione che l'intervento edificatorio intervenga nel quinquennio previa stipula della convenzione sui prezzi di cessione e sui canoni di locazione. Non è invece previsto che la destinazione sia esclusivamente residenziale e che quindi sull'area in questione non possano essere realizzati anche negozi ed uffici che non vengono a snaturare l'intervento edilizio che nella specie conserva la connotazione di un edificio ad uso residenziale. Condivisibile in questo quadro è pertanto l'interpretazione data dalla CTR che appare coerente con la ratio e la lettera della legge.
Il ricorso va pertanto rigettato. Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione della controricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta ricorso; nulla per le spese
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