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La rilevanza dell’assoluzione penale nel processo tributario. Cassazione dà ragione al contribuente, la sentenza di secondo grado doveva valutare l’esistenza dell’assoluzione. Accolto il ricorso.

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Estratto: “La Commissione regionale era quindi tenuta a valutare, anche se al fine della formazione del proprio libero convincimento, la sentenza penale di assoluzione di cui ha, invece, totalmente omesso l'esame, per cui la decisione impugnata va cassata”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Ordinanza n. 34219 del 20 dicembre 2019

Rilevato che:

L'Agenzia delle Entrate, a seguito di indagini del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza nei confronti della ditta E. 2001 di C.V., dalla quale era emerso che la stessa, negli anni dal 2003 al 2006, aveva emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti di numerosi clienti, tra cui figurava la società E. di S. M. & C. s.n.c., emetteva a carico di quest'ultima avviso di accertamento ai fini del recupero di maggiori IRAP e I.V.A., e distinti avvisi di accertamento a carico dei soci, M.S. e F. S., ai fini del recupero di maggiore imponibile IRPEF.

Proposti distinti ricorsi dalla società e dai soci, la Commissione provinciale di Modena, dopo averli riuniti, li accoglieva, ritenendo insufficienti le prove addotte dall'Ufficio al fine di dimostrare l'inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture.

La sentenza di primo grado veniva impugnata dall'Amministrazione finanziaria dinanzi alla Commissione regionale dell'Emilia Romagna che, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l'appello.

In particolare, evidenziava che l'Ufficio per effettuare l'accertamento previsto dall'art. 41 -bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 aveva direttamente utilizzato il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, avverso il quale le parti contribuenti non avevano presentato memorie al fine di confutarne le risultanze; nel merito, accertava che la ditta E. 2001 di C.V. aveva emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti della E. s.n.c., la falsità delle quali emergeva da una serie di elementi risultanti dal processo verbale di constatazione, che non erano stati smentiti da prova contraria della contribuente.

La società contribuente ed i soci M.S. e F.S. propongono ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, ulteriormente illustrati con memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Considerato che:

1. Con il primo motivo denunciano «omessa e/o insufficiente motivazione e/o violazione di legge in relazione ai fatti pacifici e non contestati di E. s.n.c. in relazione all'art. 167 cod. proc. civ.», sostenendo che risultano incontestati i fatti allegati in primo grado e quelli accertati nell'ambito del procedimento penale a carico di S.M., legale rappresentante della società.

2. Con il secondo motivo censurano la decisione impugnata per «omessa e/o insufficiente motivazione e/o violazione di legge in relazione a quanto eccepito dall'Agenzia delle Entrate sulla presunta carenza di motivazione della sentenza per avere accolto i giudici l'eccezione che era stata sollevata dall'appellato, relativamente alla mancata allegazione, agli avvisi di accertamento emessi per tutte le annualità oggetto di controllo, del p.v.c. di constatazione della Guardia di Finanza che poteva non essere necessaria», lamentando che l'Ufficio nell'avviso di accertamento si è limitato a fare proprio il verbale della Guardia di Finanza senza svolgere attività di accertamento.

3. Con il terzo motivo deducono «omessa e/o insufficiente motivazione e/o violazione di legge in relazione all'efficacia del verbale della Guardia di Finanza sulla reale esistenza delle fatture e delle prestazioni e dei pagamenti», ribadendo che i prodotti oggetto delle fatture sono stati effettivamente utilizzati e sono stati custoditi in magazzino come scorta e che nel primo grado avevano fornito tutti i documenti che dimostravano l'esistenza dei rapporti commerciali con la ditta E. 2001, con la conseguenza che il solo verbale della Guardia di Finanza non era sufficiente ai fini probatori, se non integrato da ulteriori elementi.

4. Con il quarto motivo censurano la sentenza impugnata per «omessa e/o insufficiente motivazione e/o violazione di legge in relazione all'oggetto di discussione orale all'udienza avanti alla C.T.R. di Bologna già indicati in atti e allegati, inerente alla sentenza penale del Tribunale di Sassuolo del 16 febbraio 2011, depositata in segreteria in data 14 marzo 2011», di cui viene riportato uno stralcio della motivazione.

5. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono «omessa e/o insufficiente motivazione e/o violazione di legge in relazione alle testimonianze in sede penale dinanzi al Tribunale di Sassuolo mai contestate», trascrivendo nel ricorso per cassazione in modo parziale alcune deposizioni.

6. Con il sesto motivo deducono «omessa e/o insufficiente motivazione e/o violazione di legge in relazione alla transazione intervenuta e/o agli artt. 306 cod. proc. civ. e 44 della legge n. 546 del 1992 (rinuncia agli atti del giudizio)», sostenendo che nulla è dovuto dalla società in virtù dell'atto di rinunzia agli atti del giudizio sottoscritto con l'Agenzia delle Entrate e con Equitalia.

7. Con il settimo motivo denunciano omessa e/o insufficiente motivazione «in riferimento al convincimento del giudice tributario dalle risultanze del procedimento penale a carico del contribuente» e assumono che il giudice tributario può legittimamente fondare il proprio convincimento anche sulle prove acquisite nel processo penale che possono costituire fonte legittima di prova presuntiva; nel caso di specie, le prove testimoniali rese nel giudizio penale confermano l'avvenuta consegna della merce, la corrispondenza di questa alle fatture, l'inesistenza di altri fornitori e l'avvenuto pagamento delle fatture mediante assegni.

8. Con l'ottavo motivo denunciano nullità della sentenza, per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., perché i giudici di appello non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia, oggetto di discussione tra le parti, nonché per difetto assoluto di motivazione.

9. L'ottavo motivo, che va esaminato con priorità perché denuncia un error in procedendo, è infondato.

9.1. Va, in primo luogo, rammentato che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione dell'obbligo di legge, costituzionalmente imposto dall'art. 111,

sesto comma, della Cost. e dall'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dall'art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992 omette di esporre i motivi in fatto ed in diritto della decisione e di illustrare il percorso logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e, quindi, di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.

La sanzione della nullità colpisce, quindi, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. Sez. U, n. 8053 del 2014; Cass., ord. n. 21257 del 8/10/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perché, dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione adottata non consente di comprendere le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire al risultato enunciato, non esternando in sostanza «un ragionamento che, partendo da determinate premesse, pervenga con un certo procedimento enunciativo» a spiegare il risultato raggiunto sulla res decidendi (Cass. Sez. U, n. 22232 del 3/11/2016; Cass. Sez. 6-5, ord. n. 14927 del 15/6/2017).

La motivazione è, quindi, solo apparente — e la sentenza è nulla — quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016 cit.).

9.2. La motivazione della decisione impugnata non rientra tra le anomalie argomentative sopra individuate e non concretizza, pertanto, una ipotesi di motivazione apparente, in quanto i giudici di secondo grado hanno espressamente indicato le ragioni che li hanno indotti all'accoglimento dell'appello proposto dall'Ufficio, indicando gli elementi indiziari dai quali hanno tratto il convincimento che le operazioni annotate nelle fatture in contestazione fossero fittizie e giustificassero, pertanto, la ripresa a tassazione.

9.3. Il mezzo in esame è, invece, inammissibile, per violazione del criterio dell'autosufficienza, laddove si lamenta la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, perché i ricorrenti non indicano quali siano i motivi di appello non esaminati e non li riportano nella loro integralità nel ricorso, in modo da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano «nuove» e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Cass. n. 17049 del 20/08/2015).

10. Parimenti va rilevata l'inammissibilità del primo motivo di ricorso per genericità e violazione del principio di autosufficienza, in quanto i ricorrenti richiamano «i fatti allegati in primo grado» e «i fatti della sede penale» per assumere che essi non sono stati contestati dall'Agenzia delle Entrate e debbano, di conseguenza, considerarsi pacifici ed incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione, ma omettono di specificare quali siano i fatti non contestati onde consentire a questa Corte di valutare la doglianza e di esprimere un giudizio.

11. La censura rivolta alla sentenza impugnata con il secondo motivo di ricorso è infondata, in quanto i giudici di appello, con motivazione esauriente, hanno fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di questa Corte, in tema di atto amministrativo finale di imposizione tributaria, secondo cui la motivazione per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cass. n. 30560 del 20/12/2017; Cass. n. 29002 del 5/12/2017).

Tale motivazione è quindi sufficiente ad individuare la causa giustificativa del recupero a tassazione in relazione al contenuto dell'atto richiamato e a porre la parte contribuente in grado di adeguatamente spiegare le proprie difese, sia negando i fatti costitutivi della pretesa fiscale,

sia contrastando le risultanze dell'atto impositivo mediante acquisizione di ulteriore documentazione e di altri elementi probatori idonei a dimostrare la insussistenza della pretesa fiscale, dovendosi, al riguardo, distinguere nettamente la questione relativa all'esistenza della motivazione dell'atto impositivo, quale «requisito formale di validità» dell'avviso di accertamento (art. 7 legge n. 212/2000), dalla questione attinente, invece, alla indicazione ed effettiva sussistenza di elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria (Cass. 17/1/1997, n. 459; Cass. 5/6/1998 n. 5544), indicazione che non è richiesta quale elemento costitutivo della validità dell'atto impositivo, e che rimane disciplinata dalle regole processuali proprie della istruzione probatoria che trovano applicazione nello svolgimento del giudizio introdotto dal contribuente con il ricorso di opposizione all'atto impositivo (Cass. n. 8399 del 5/4/2013).

12. Il quarto motivo è fondato, con assorbimento del terzo, del quinto e del settimo motivo.

I ricorrenti si dolgono del fatto che la Commissione regionale non abbia preso in considerazione la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale penale di Sassuolo nei confronti del legale rappresentante della E. s.n.c., e, quindi, le prove sulle quali la pronuncia penale si fonda, che, a loro avviso, confermerebbero la reale esecuzione delle prestazioni e sarebbero idonee a superare la contestata inesistenza delle operazioni oggetto di fatturazione.

12.1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula «perché il fatto non sussiste», non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui detta decisione è destinata ad operare (Cass., ordinanza n. 17258 del 27/06/2019; Cass. n. 10578 del 22/5/2015).

12.2. La Commissione regionale era quindi tenuta a valutare, anche se al fine della formazione del proprio libero convincimento, la sentenza penale di assoluzione di cui ha, invece, totalmente omesso l'esame, per cui la decisione impugnata va cassata.

13. Con la memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ., nel ribadire che il legale rappresentante della società contribuente è già stato giudicato, in sede penale, per gli stessi fatti, con sentenza ormai divenuta irrevocabile, deducono che i giudici di merito avrebbero anche dovuto valutare, in ossequio ai principi di diritto stabiliti dalla Corte Europea e richiamati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 43 del 2018, se nel caso di specie fosse stato violato il divieto di ne bis in idem, ravvisabile quando per lo stesso fatto vengano attivati due distinti procedimenti (nel caso di specie, procedimento amministrativo e procedimento penale), non coordinati tra loro nel tempo, che possano condurre all'applicazione di sanzioni non proporzionate.

13.1. Ritiene il Collegio che debba escludersi la violazione del ne bis idem prospettata dalle parti ricorrenti. Occorre, al riguardo, premettere che il riconoscimento della garanzia del ne bis in idem è sancito dall'art. 4 del Protocollo n. 7 annesso alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), adottato nel novembre del 1984, reso esecutivo nell'ordinamento italiano con la legge 9 aprile 1990, n. 98, e dall'art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE), che stabiliscono che nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale, nella giurisdizione del medesimo Stato, è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza penale divenuta definitiva.

Il principio è stato affermato con riguardo alla materia penale ed all'irrogazione delle sanzioni definite dalla legge «penali», ma è stato successivamente esteso anche ai casi di sanzioni che, sebbene non formalmente penali, vengano ritenute tali, secondo i criteri Engel, per il contenuto afflittivo dalla giurisprudenza della Corte Edu. Per effetto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte Edu, la garanzia convenzionale è stata, infatti, riconosciuta anche nei casi di irrogazione di una sanzione amministrativa per lo stesso fatto, avente natura sostanzialmente penale, in presenza di un doppio binario sanzionatorio in materia tributaria.

13.2. Dopo la sentenza Grande Stevens c. Italia del 4 marzo 2014, in materia di manipolazione del mercato, è intervenuta la Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell'uomo, la quale, nell'intento di precisare il perimetro della garanzia convenzionale del divieto di un secondo giudizio, in ambito tributario, con la decisione A e B c. Norvegia del 15 novembre 2016, ric. nn. 24130/11 e 29758/11, ridimensionando il precedente orientamento, ha affermato che non viola il principio del ne bis in idem convenzionale la celebrazione di un processo penale, e l'irrogazione della relativa sanzione, nei confronti di chi sia stato sanzionato in via definitiva dall'amministrazione tributaria con una sovrattassa, purchè sussista tra i due procedimenti una «connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta».

La Corte di Straburgo ha, in particolare, chiarito che in linea di principio l'art. 4 prot. 7 Cedu non esclude che lo Stato possa legittimamente apprestare un sistema di risposte a condotte socialmente offensive (come l'evasione fiscale) che si articoli - nella cornice di un approccio unitario e coerente - attraverso procedimenti distinti, purché le plurime risposte sanzionatorie non comportino un sacrificio eccessivo per l'interessato, con il conseguente onere per la Corte di verificare se la strategia adottata da ogni singolo Stato comporti una violazione del ne bis in idem, oppure, sia, al contrario, il «prodotto di un sistema integrato che permette di affrontare i diversi aspetti dell'illecito in maniera prevedibile e proporzionata, nel quadro di una strategia unitaria» (§ 122). Non sarebbe, infatti, possibile dedurre dall'art. 4 prot. 7 un divieto assoluto per gli Stati di imporre una sanzione amministrativa (ancorché qualificabile come «sostanzialmente penale» ai fini delle garanzie dell'equo processo) per quei fatti di evasione fiscale in cui è possibile, altresì, perseguire e condannare penalmente il soggetto, in relazione a un elemento ulteriore rispetto al mero mancato pagamento del tributo, come una condotta fraudolenta, alla quale non potrebbe dare risposta sanzionatoria adeguata la mera procedura amministrativa (§123). Nella prospettiva di un equilibrato bilanciamento tra gli interessi del singolo e quelli collettivi, la Corte ha dunque valorizzato il criterio della «sufficiently dose connection in substance and time» ricavato da parte della propria precedente giurisprudenza (§125). In sostanza, secondo la Corte EDU, la disposizione convenzionale non esclude lo svolgimento parallelo di due procedimenti, purché essi appaiano connessi dal punto di vista sostanziale e cronologico in maniera sufficientemente stretta e purché esistano meccanismi in grado di assicurare risposte sanzionatorie nel loro complesso proporzionate e, comunque, prevedibili (§ 130). La Grande Camera, dunque, finisce con l'affidare al giudice nazionale il compito di stabilire se ci si trovi, o meno, in presenza di un bis in idem, valutando se i procedimenti in questione presentino, avuto riguardo alle peculiarità dei casi di specie, l'ulteriore requisito di un nesso materiale e temporale sufficientemente stretto. 13.3. L'esito interpretativo così raggiunto è stato recepito anche dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia della UE, nelle tre sentenze coeve del 20 marzo 2018 (rispettivamente in causa C-537/16, Garlsson Real Estate SA e altri c. Consob, nelle cause riunite C-596/16 e C-597/16, Di Puma c. Consob e Zecca c. Consob, e in causa C-524/15, Menci, quest'ultima relativa alla materia tributaria), secondo cui la violazione del ne bis in idem sancito dall'art. 50 CDFUE non si verifica a) allorché le due sanzioni perseguano scopi differenti e complementari, sempre che b) il sistema normativo garantisca una coordinazione fra i due procedimenti sì da evitare eccessivi oneri per l'interessato e c) assicuri comunque che il complessivo risultato sanzionatorio non risulti sproporzionato rispetto alla gravità della violazione, derivando tale obbligo dall'art. 52, par. 1, della Carta e dal principio di proporzionalità delle pene sancito dall'art. 49, par. 3. 13.4. Anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 43 del 24 gennaio 2018, dopo avere rilevato che il consolidato principio del nesso strumentale e temporale sufficientemente stretto, se riscontrato sussistente tra i due procedimenti amministrativo e penale, rende il doppio binario conforme alla Convenzione EDU, ha sottolineato il chiaro carattere innovativo della sentenza A e B contro Norvegia, poiché «si è passati dal divieto imposto agli Stati aderenti di configurare per lo stesso fatto illecito due procedimenti che si concludono indipendentemente l'uno dall'altro, alla facoltà di coordinare nel tempo e nell'oggetto tali procedimenti, in modo che essi possano reputarsi nella sostanza come preordinati a un'unica, prevedibile e non sproporzionata risposta punitiva, avuto specialmente riguardo all'entità della pena (in senso convenzionale) complessivamente irrogata». Secondo la Corte Costituzionale, non «si può continuare a sostenere che il divieto di bis in idem convenzionale abbia carattere esclusivamente processuale, giacchè criterio eminente per affermare o negare il legame materiale è proprio quello relativo all'entità della sanzione complessivamente irrogata. Se pertanto la prima sanzione fosse modesta, sarebbe in linea di massima consentito, in presenza del legame temporale, procedere nuovamente al fine di giungere all'applicazione di una sanzione che nella sua totalità non risultasse sproporzionata, mentre nel caso opposto il legame materiale dovrebbe ritenersi spezzato e il divieto di bis in idem pienamente operante».

Ha, quindi, evidenziato che questa svolta giurisprudenziale è produttiva di effetti con riguardo al rapporto tra procedimento tributario e procedimento penale, atteso che, in precedenza, l'autonomia dell'uno rispetto all'altro escludeva in radice che essi potessero sottrarsi al divieto di bis in idem, mentre attualmente, pur dovendosi prendere in considerazione il loro grado di coordinamento probatorio, al fine di ravvisare il legame materiale, vi è la possibilità che in concreto gli stessi siano ritenuti sufficientemente connessi, in modo da far escludere l'applicazione del divieto di bis in idem, come chiarito dalla sentenza A e B contro Norvegia.

13.5. Nel caso in esame, alla stregua degli orientamenti interpretativi della giurisprudenza sovranazionale e nazionale, recentemente ribaditi dalla Corte EDU con la sentenza Bjarni Armannsson c. Islanda del 16 aprile 2019, deve rilevarsi l'insussistenza dei presupposti per ravvisare una duplicazione di sanzioni nei confronti di F.S., posto che il processo penale si è svolto esclusivamente nei confronti di M.S. e che l'applicazione del divieto di bis in idem presuppone la identità tra i soggetti sottoposti ad una doppia sanzione per uno stesso fatto (Corte Giustizia UE, IV sezione, sentenza 5 aprile 2017, Orsi (C-217/15) e Baldetti (C-350/15); Sez. 3 pen. n. 25335 del 10/4/2019, Suardi; Sez. 3 pen., n. 6993 del 22/9/2017, dep. 2018, Servello, Rv 272588).

In secondo luogo deve escludersi, anche con riguardo a MS, la violazione del ne bis in idem, che è stata lamentata, peraltro in modo generico, dai ricorrenti, che si sono limitati a sottolineare l'identità storico-naturalistica del fatto astrattamento oggetto tanto di sanzione penale, quanto di sanzione amministrativa, senza tuttavia spiegare in concreto le ragioni per le quali non sarebbero soddisfatte le condizioni di ammissibilità di un «doppio binario» procedimentale e sanzionatorio.

Deve, al riguardo, considerarsi che i ricorrenti neppure hanno indicato quale sarebbe l'importo delle sanzioni amministrative irrogate, onde consentire a questa Corte di valutarne l'afflittività e, quindi, di stabilire se si tratti di sanzioni di carattere sostanzialmente «penali» ai sensi della CEDU e dei relativi Protocolli, e che le due sanzioni, penale e amministrativa, oltre ad avere finalità differenti, considerando differenti profili di condotta, vengono attuate attraverso strumenti di cui è prevedibile ex ante l'adozione e senza duplicazioni nella raccolta e nella valutazione della prova, stante la possibilità che gli elementi probatori acquisiti nel procedimento penale siano posti dal giudice tributario a base del proprio convincimento.

Ne consegue l'infondatezza della doglianza.

14. Il sesto motivo di ricorso è inamissibile per difetto di autosufficienza, atteso che i ricorrenti non hanno ritrascritto in ricorso il contenuto della transazione a cui fanno riferimento, restando pertanto esclusa la possibilità di verificare se essa attenga al ricorso oggetto della presente impugnazione o, piuttosto, come controdedotto dall'Agenzia delle Entrate, a distinti ricorsi proposti dalla società contribuente avverso cartelle di pagamento notificate da Equitalia s.p.a.

15. In conclusione, va dichiarata l'inammissibilità del primo e del sesto motivo, vanno rigettati il secondo e l'ottavo motivo e va accolto il quarto motivo, assorbiti il terzo, il quinto ed il settimo motivo, con conseguente cassazione della sentenza in relazione alla censura accolta e rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame in relazione alla censura accolta, oltre che per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il primo ed il sesto motivo, rigetta il secondo, e l'ottavo motivo, accoglie il quarto motivo e dichiara assorbiti il terzo, il quinto ed il settimo motivo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 8 novembre 2019

 

 

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