Estratto: “la mancata produzione di componenti reddituali, stante la gratuità del mutuo tra società transfrontaliere appartenenti allo stesso gruppo, fa venire meno lo stesso elemento costitutivo della fattispecie abusiva dell'indebito risparmio fiscale riconducibile alla norma(...)”.
Estratto: “non risulta affatto viziato il ragionamento dei secondi giudici che hanno ritenuto soddisfacenti le circostanze addotte dalla contribuente (concessione in fitto a società terza dell'unica azienda posseduta dalla società contribuente; comparazione tra il canone di affitto percepito e canoni di fitto di aziende similari ricadenti nella stessa zona), per dare prova contraria alla presunzione di reddività minima”.
Estratto: “atteso che il giudice tributario non ha poteri di equità sostitutiva, sicché è tenuto a motivare i propri giudizi estimativi in relazione al materiale istruttorio acquisito al processo”.
Estratto: “La Commissione regionale era quindi tenuta a valutare, anche se al fine della formazione del proprio libero convincimento, la sentenza penale di assoluzione di cui ha, invece, totalmente omesso l'esame, per cui la decisione impugnata va cassata”.
Estratto: “La società ha allegato che i prezzi di vendita dei prodotti dovevano essere desunti dagli scontrini fiscali acquisiti in sede di verifica, e non dalle dichiarazioni rese dal contribuente in sede di accesso, che era errato il numero delle tazzine di caffè vendute, in quanto non si è tenuto conto dello sfrido né dell'autoconsumo, dovendosi considerare che i sette impiegati consumavano tre caffè al giorno, che non potevano essere applicate le percentuali di ricarico sui prezzi dei prodotti relativi al 2007, mentre l'anno in contestazione era il 2003, che non si poteva applicare la media aritmetica semplice per il computo delle percentuali di ricarico, in quanto i prodotti erano disomogenei (vino, tramezzini, caffè, liquori ed altro), che si doveva tenere conto del periodo di chiusura forzata per quindici giorni dal 14 al 28 settembre 2003. Il giudice di appello non ha in alcun modo considerato queste specifiche deduzioni”.
Estratto: “il fatto storico delle condizioni di salute del socio CA e la loro influenza sulla produttività dell'impresa non è sostanzialmente stato preso in considerazione della CTR, per quanto dalla stessa sentenza emerga che esso era stato dedotto fin dal primo grado. La veridicità storica delle precarie condizioni di salute di CA è confermata anche dal fatto che nelle more del giudizio egli è deceduto, tanto che lo stesso è stato proseguito dai suoi eredi. Si tratta certamente di un fatto potenzialmente decisivo, perché è evidente che le condizioni di salute dell'imprenditore possono incidere sulla redditività dell'azienda, per cui l'omessa analisi di questo fatto - che emerge dalla lettura della sentenza impugnata - integra il vizio dedotto”.