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Corte di Cassazione, Sez. 5
Ordinanza n. 23891 del 25 settembre 2019
RITENUTO CHE
Tra ottobre e dicembre 2009, e poi nel marzo 2010, l'Agenzia delle Entrate notificava alla società C. srl (già snc), nonché ai soci CA (poi deceduto) e M. avvisi di accertamento relativi ad iva ed irap per gli anni 2004 e 2005; gli avvisi si basavano sullo scostamento dagli studi di settore negli anni in questione e sulla scarsa redditività rispetto ai ricavi realizzati. La società ed i soci presentavano istanza di accertamento con adesione, che non portava ad alcun esito, e impugnavano gli avvisi eccependo la mancanza dei presupposti dell'accertamento induttivo e l'inapplicabilità del cluster seguito dall'ufficio per la determinazione del reddito. La CTP di Treviso accoglieva in parte i ricorsi, riducendo il maggior reddito accertato. La società ed i soci appellavano la sentenza, e l'ufficio proponeva appello incidentale; la CTR del Veneto respingeva l'appello e, in accoglimento dell'appello incidentale dell'ufficio, respingeva i ricorsi introduttivi dei contribuenti. Contro tale sentenza ricorrono la società ed i soci (per CA gli eredi) sulla base di tre motivi di ricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo i contribuenti deducono illegittimità della sentenza ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 7 comma 1 legge n. 212 del 2000, dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, e dell'art 42 commi 2 e 3 dpr n. 600 del 1973, con riferimento all'art. 10 comma 3-bis legge n. 146 del 1998 e con riferimento all'art. 5 del d. Ivo n. 218 del 1997 La CTR ha errato nel ritenere motivati gli avvisi di accertamento, per quanto non si fosse realizzato un vero contraddittorio prima della loro emissione, avendo, invece, avuto luogo alcuni incontri in sede di accertamento con adesione, senza che poi le osservazioni compiute dai contribuenti venissero recepite negli avvisi, anche solo per spigare perché di esse non si è tenuto conto. Gli avvisi non si potevano, pertanto, ritenere compiutamente motivati. Il motivo è infondato.
Dalla lettura dell'avviso riprodotto in ricorso risulta che il fisco aveva inviato due questionari con i quali chiedeva alla ditta di giustificare lo scostamento dalle risultanze degli studi settore (TD32U); a seguito di ciò, i contribuenti avevano inviato documentazione e l'ufficio aveva proceduto alla sua disamina analitica ritenendola inattendibile sia per il 2004 che per il 2005. Quindi, la contestazione preventiva dell'addebito nel caso di specie vi è stata, e si è manifestata in modo chiaro con la possibilità per la parte di effettuare produzione documentale, come verificatosi, peraltro disattesa dal fisco. Inoltre emerge che l'atto impositivo non si è fermato esclusivamente allo scostamento dagli studi settore, ma ha proceduto con metodo analitico-induttivo alla verifica della documentazione prodotta, dei flussi di magazzino e rimanenze, della oscillazione di prezzi e costi, dell'antieconomicità della gestione, dell'inconsistenza dei redditi di partecipazione dichiarati rispetto alle esigenze familiari dei soci. Successivamente a ciò, vi è stato il contraddittorio ulteriore in sede di adesione, con due incontri del gennaio 2010 rimasti senza esito. La CTR afferma, al riguardo, che l'ufficio ha attivato il contraddittorio solo dopo la notifica degli avvisi, ma considera questo irrilevante perchè, in sostanza, un contraddittorio c'è stato. Tale conclusione non appare censurabile, avendo comunque l'ufficio dato al contribuente la possibilità di difendersi provando nel corso del procedimento, per cui non emerge quale altra attività l'ufficio dovesse porre in atto per salvaguardare il contraddittorio, e soprattutto che essa potesse portare ad una conclusione diversa da quella l'ufficio è poi pervenuto. Va ricordato che questa Corte ha già avuto occasione di affermare (sez. V, n. 27617 del 2018) che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale fase, infatti, quest'ultimo ha la facoltà di contestare l'applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l'ufficio - ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte - ad integrare la motivazione dell'atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento. Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l'ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri» (cfr. Cass. n. 17646/2014; conf. 10047/2016); Il fatto che nella specie almeno una parte di contraddittorio sia stata instaurata prima dell'emissione degli avvisi di accertamento non appare inficiare il procedimento, una volta che i contribuenti sono stati messi nella condizione di allegare e fare valere tutte le circostanze ad essi favorevoli.
Con il secondo motivo deducono illegittimità della sentenza ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa pronuncia su fatti determinanti del giudizio La CTR non ha motivato sulle osservazioni dei contribuenti relativi alla attendibilità delle scritture e della condotta antieconomica dell'azienda, sulle condizioni di salute del socio CA che hanno influito sull'attività dell'azienda, nonché sull'applicazione di un "cluster" non confacente all'attività della società.
Il motivo è fondato. E' del tutto evidente, anche a tacere della questione dell'applicabilità del cluster corretto al caso di specie, che quanto meno il fatto storico delle condizioni di salute del socio CA e la loro influenza sulla produttività dell'impresa non è sostanzialmente stato preso in considerazione della CTR, per quanto dalla stessa sentenza emerga che esso era stato dedotto fin dal primo grado. La veridicità storica delle precarie condizioni di salute di CA è confermata anche dal fatto che nelle more del giudizio egli è deceduto, tanto che lo stesso è stato proseguito dai suoi eredi. Si tratta certamente di un fatto potenzialmente decisivo, perché è evidente che le condizioni di salute dell'imprenditore possono incidere sulla redditività dell'azienda, per cui l'omessa analisi di questo fatto - che emerge dalla lettura della sentenza impugnata - integra il vizio dedotto nella sostanza (sebbene con una terminologia imprecisa).
Con il terzo motivo deducono illegittimità della sentenza ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. e dell'art. 366 bis c.p.c. per violazione di legge e falsa applicazione dell'art 39 comma 1 lett d) dpr 600 del 1973 e dell'art. 62 sexies d.l. 331 del 1993 La CTR ha errato nel riconoscere sussistenti nel caso di specie i presupposti dell'accertamento induttivo ai sensi dell'art 39 comma 1 dpr 600 del 1973. Il motivo è infondato. I presupposti per l'accertamento induttivo sussistevano perché l'accertamento si basa sul fatto che, secondo le scritture contabili, la società ha venduto prodotti a prezzi inferiori a quelli cui gli stessi prodotti erano stati valutati come rimanenze l'anno prima, evidenziando così un comportamento anti economico (salvo il fatto di cui al secondo motivo).
L'inattendibilità delle scritture contabili, espressamente menzionata nell'avviso di accertamento come emerge dalla riproduzione dello stesso nel ricorso, è quindi certamente uno dei presupposti per l'accertamento induttivo.
In conclusione, il secondo motivo è meritevole di accoglimento, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio del procedimento alla CTR del Veneto, anche per le spese del presente giudizio. Devono, invece, essere respinti il primo e terzo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata, con rinvio del procedimento alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Rigetta il primo e terzo motivo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 maggio 2019.
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