Estratto: “nel processo tributario deve ritenersi ammissibile l'intervento adesivo dipendente dei terzi in fattispecie connotate da solidarietà tributaria (sia pur non paritetica; Cass., 12 gennaio 2012, n. 255); e detto principio è stato espressamente applicato dalla Corte alla fattispecie in trattazione che, com'è noto, è caratterizzata dalla solidarietà passiva paritetica che avvince le parti contraenti (d.p.r. n. 131 del 1986, art. 57, c. 1; v. Cass., 13 luglio 2017, n. 17279); - va, del resto, rimarcato che, - come ben evidenziato dal giudice del gravame, - l'intervento in questione non ha comportato né l'estensione del thema decidendum né l'esercizio di poteri processuali autonomi, così che non si è affatto risolto in un'indebita rimessione in termine (così come una tale rimessione non può identificarsi con l'effetto espansivo esterno del giudicato, ex art. 1306, c. 2, cod. civ., sia pur a fronte della definitività dell'avviso di accertamento)”.
Estratto: “atteso che il giudice tributario non ha poteri di equità sostitutiva, sicché è tenuto a motivare i propri giudizi estimativi in relazione al materiale istruttorio acquisito al processo”.
Estratto: “La Commissione regionale era quindi tenuta a valutare, anche se al fine della formazione del proprio libero convincimento, la sentenza penale di assoluzione di cui ha, invece, totalmente omesso l'esame, per cui la decisione impugnata va cassata”.
Nel caso esaminato dalla sentenza in discussione, la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto doveroso annullare in toto un avviso di accertamento con cui si contestava la registrazione nella contabilità sociale di una fattura ritenuta emessa a fronte di un’operazione oggettivamente inesistente.
In sede penale, il PM aveva richiesto l’archiviazione, non ritenendo potesse essere provata la fittizietà dell’operazione. Circostanza che i Giudici Tributari non hanno mancato di considerare.
Se infatti è vero che i due processi sono separati, l’archiviazione penale può ben costituire elemento di valutazione da parte delle Commissioni Tributarie.
In definitiva, la CTR ha ritenuto l’atto meritevole di integrale annullamento, e qualsiasi pretesa di pagamento è venuta meno.