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Verifica fiscale alle Cartolerie: quando l’accertamento fiscale non tiene conto della diversità di beni offerti

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Verifica fiscale alle Cartolerie: quando l’accertamento fiscale non tiene conto della diversità di beni offerti

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Anche se ormai quasi tutte le attività che si svolgono a scuola e negli uffici sono state digitalizzate con l’avvento di notebook e tablet, avviare una cartoleria, adeguatamente reinterpretata e adattata ai moderni standard, può ancora costituire un business redditizio.

Quello delle cartolerie è un settore che negli anni è molto cambiato, incentrandosi molto di più sui servizi, soprattutto, digitali che verso la vendita di articoli e prodotti di cancelleria ma che tutt’oggi non è ancora tramontato.

Il settore del commercio al dettaglio e all’ingrosso di articoli di cartoleria, di cancelleria e forniture per ufficio ingloba attività molto diverse tra loro, anche in relazione ai vari articoli trattati, al tipo di cliente finale, alle caratteristiche dimensionali ed organizzativi delle singole attività.

In particolare, dal punto di vista dei prodotti commercializzati, in cartoleria è possibile acquistare sia articoli di cartoleria tradizionale quali agende, calendari e rubriche, sacchetti, cancelleria, vari tipi di carta ed album, carta in rotoli per ufficio, ecc. In quelle più grandi è possibile addirittura trovare arredi ed accessori per ufficio quali scrivanie, librerie, portadocumenti, lampade, ecc.

Il focus delle cartolerie è però incentrato sulla fornitura di servizi vari quali la realizzazione di timbri, la rilegatura di libri e tesi, fotocopiatura, fax ed assistenza tecnica. Esistono poi cartolerie con fotocopiatrici tradizionali ma anche quelle più attrezzate e dotate di fotocopiatrici digitali, stampe laser, xerografia e servizi di stampa più complessa.

L’ammodernamento di queste attività, inoltre, le vede impiegate anche quali centri di raccolta per vettori di posta e punti vendita di schede telefoniche. Non è infrequente, infine, trovare in cartoleria accanto ai prodotti tradizionali anche dei libri.

La clientela è composta prevalentemente da consumatori finali, studenti o lavoratori, anche se possono esservi imprese e studi professionali che richiedono la fornitura di articoli di cancelleria. La tipologia di clientela influenza notevolmente le vicissitudini del controllo fiscale in quanto, una cartoleria all’ingrosso che rifornisce aziende o professionisti difficilmente potrà effettuare vendite in nero.

Il settore è comporto per lo più da ditte individuali anche se si riscontrano società di persone e società di capitali di grandi dimensioni, con diverse varietà di prodotti offerti e numerosi lavoratori dipendenti.

Anche le cartolerie, da quelle più piccole a quelle di grandi dimensioni, sia quelle al dettaglio che quelle all’ingrosso, sono sottoposte al controllo fiscale teso a ricostruire i ricavi correlati ai beni e servizi realmente resi e ciò al fine di determinare le maggiori imposte dovute a fini I.V.A. e delle imposte sui redditi.

Si tratta di un controllo difficile in quanto la varietà degli articoli venduti all’interno di una cartoleria, compresi arredi, libri, fotocopie, rilegature e schede telefoniche, è soggetto ad un suo particolare regime iva.

Generalmente la verifica fiscale ha inizio dal controllo del magazzino che può essere svolto sull’intero o a campione. Questa decisione viene fatta sul momento, in base al singolo caso, anche in base al tempo a disposizione dei finanzieri. Per queste ragioni viene prediletto il controllo a campione che, per essere veritiero e realistico dovrebbe essere svolto in collaborazione con il titolare dell’attività di cartoleria anche al fine di individuare le merci più vendute e quindi più rappresentative del magazzino. L’accertamento, infatti, dovrebbe basarsi su quelle merci che concorrono a formare maggiormente il fatturato. Se così non è allora le risultanze non sono sufficientemente attendibili.

L’aspetto più critico del controllo fiscale riguarda, però, le percentuali di ricarico applicate dal contribuente da cui si parte per calcolare l’effettiva entità del volume d’affari conseguito. I problemi si verificano a causa della varietà di merci vendute in cartoleria a ciascuna delle quali viene applicata una diversa percentuale di ricarico.

Ed infatti, per essere certi o comunque per avvicinarsi alla realtà, andrebbe effettuata una differenziazione a seconda del tipo di merce controllata. È ovvio, infatti, che un articolo di cartoleria tradizionale avrà una percentuale di ricarico diversa dagli arredi per ufficio, dai libri, dalle fotocopie o dalle schede telefoniche. Questi controlli, inoltre, per essere attendibili devono prendere in considerazione le vendite promozionali che vengono fatte nel corso dell’anno e che abbassano le percentuali di ricarico.

Gli agenti della Guardia di Finanzia, insomma, dovrebbero stare attenti a questi aspetti in sede di controllo che possono notevolmente influenzare l’entità del volume d’affari quantificato.

Per tali motivi e per ridurre il più possibile la percentuale di errore sarebbe sempre opportuno effettuare questi controlli in contraddittorio con il titolare della cartoleria che è in grado di fornire tutti i chiarimenti del caso.

Si tratta, in diversi casi, di aspetti trascurati in sede di accertamento dove potrebbe non tenersi sufficientemente conto della diversità qualitativa e quantitativa delle merci offerti all’interno di una cartoleria.

Inoltre, affinché la ricostruzione del volume d’affari prodotto da una cartoleria possa essere veritiero deve considerare, contemporaneamente, molti altri aspetti quali le condizioni contrattualizzate con i diversi fornitori, il valore totale delle merci acquistate e vendute, i periodi di vendite promozionali, la collocazione geografica ella cartoleria, la presenza di concorrenti nelle immediate vicinanze.

Si tratta di tutta una serie di circostanze che possono influenzare, in senso negativo, l’entità dei ricavi. Allo stesso tempo gli accertatori devono soppesare le eventuali dichiarazioni rilasciate dal titolare della cartoleria su un eventuale peggioramento della situazione finanziaria e commerciale dell’attività, magari dimostrato da una importante esposizione debitoria del contribuente.

In sostanza, solo una valutazione complessiva della concreta realtà economica oggetto di accertamento può portare ad un risultato fedele. In caso contrario il commerciante è costretto a far valere le sue ragioni in sede di contenzioso, come è avvenuto nei seguenti casi.

Corte di Cassazione, V Sez. Civile, sentenza n. 7108 del 13/03/2019

Questo fatto finito in contenzioso ha riguardato un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva ricostruito in via induttiva maggiori ricavi conseguiti da una contribuente, esercente vendita al dettaglio di articoli di cartoleria. L’accertamento, nello specifico, si fondava sull’applicazione della percentuale media di ricarico presunta e sulla base di rimanenze finali d'inventario ritenute superiori a quanto dichiarato. Per tali motivi l’Ufficio agiva per richiamare tassazione le maggiori imposte dovute dalla commerciante a fini Irpef, Iva ed Irap.

La contribuente, ritenendo illegittimo l’accertamento, ha proposto ricorso lamentando che l’Agenzia delle Entrate avesse del tutto errato nell’applicare le percentuali di ricarico. Ciò anche se la contribuente avesse dimostrato le ragioni che avevano determinato la variazione. Inoltre, la ricorrente lamentava la significatività del campione di merci esaminato in sede di accertamento, ritenendola apparente e poco rilevante.

La Cassazione ha accolto il ricordo della commerciante ritenendo che quest’ultima avesse allegato tutte le prove e le condizioni personali legate all'inizio della propria attività commerciale che avrebbero giustificato le percentuali di ricarico inferiori rispetto a quelle riscontrate.

Corte di Cassazione, V Sez. Civile, sentenza n. 2151 del 30/01/2020

Questa vicenda, invece, ha preso avvio da un avviso di accertamento relativo al recupero a tassazione dell’Iva non corrisposta da una società di commercio all'ingrosso di articoli da regolo e cartoleria. Per l’Agenzia delle Entrate il contribuente non avrebbe effettivamente depositato la merce all’interno dei suoi magazzini, ma anzi questa sarebbe transitata solo per pochi minuti oppure la commerciante avrebbe realizzato una sorta di fittizio deposito "cartolare", senza una reale funzione imprenditoriale, ma solo al fine di lucrare un vantaggio fiscale.

I giudici di merito avevano dato ragione al contribuente ritenendo che quest’ultimo avesse realizzato un deposito assolutamente regolare. A parere dei giudici, infatti, vi sarebbe deposito anche se la merce viene stoccata negli spazi limitrofi del presidio fiscale, anche se non viene materialmente introdotta all’interno dei magazzini.

Per l’Agenzia delle Entrate, al contrario, il contribuente non avrebbe dimostrato la consegna delle merci negli spazi limitrofi o adiacenti al deposito.

La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ponendosi sulla stessa posizione delle commissioni tributarie.

Corte di Cassazione, V Sez. Civile, sentenza n. 7665 del 02/04/2020

Infine, questa terza ed ultima vicenda ha riguardato il caso di una cessione di un ramo di un’impresa familiare, avente ad oggetto esercizio di articoli da regalo e cartoleria, tra due sorelle per un  corrispettivo dichiarato nel rogito notarile ritenuto troppo basso ai fini dell’imposta di registro.

Per tali motivi all'acquirente venne notificato avviso di rettifica e liquidazione, con cui veniva rideterminato il valore di avviamento dell’azienda globalmente considerata. In questo valore veniva incluso anche l'esercizio della rivendita di generi di monopolio.

L'Agenzia delle Entrate, ritenendo troppo basso il prezzo di vendita dichiarato ha provveduto a notificare all’acquirente un avviso di accertamento ai fini IRPEF relativo alla plusvalenza da cessione d'azienda non dichiarata.

La Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate ritenendolo non fondato. In particolare, per i giudici di Piazza Cavour, per le cessioni di beni immobili e di aziende l'esistenza di un maggior corrispettivo non si presume dal valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale.

Ciò determina che l'accertamento della plusvalenza ai fini IRPEF non può basarsi unicamente sul valore accertato ai fini dell'imposta di registro, come avvenuto in questo caso.

 

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