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Illegittima l’iscrizione ipotecaria se l’Amministrazione omette la notifica della cartella e la preventiva comunicazione al contribuente. Accolto il ricorso.

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Estratto: “ sulla base di un principio generale, caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica, che assume la doverosità della comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino, comunicazione che costituisce il presupposto imprescindibile per la stessa impugnabilità dell'atto, in particolare nel processo tributario che è strutturato come processo di impugnazione di atti in tempi determinati rigidamente (e solo la "notifica" dell'atto impugnato può costituire rassicurante prova dell'effettivo rispetto del termine di impugnazione) La comunicazione della quale si discute deve necessariamente precedere la concreta effettuazione dell'iscrizione ipotecaria, e ciò perché tale comunicazione è strutturalmente funzionale a consentire e a promuovere, da un lato, il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente a tutela dei propri interessi e, dall'altro, l'interesse pubblico ad una corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e dei relativi mezzi di realizzazione”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Ordinanza n. 4672 del 21 febbraio 2020

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1. S. D. impugnava il provvedimento di avvenuta iscrizione ipotecaria — comunicatole 1'1.02.2010 -per l'importo di euro 131.023,04 sull'abitazione sita in Roma in via M. D., non preceduta dalla preventiva notifica delle cartelle esattoriali né dalla preventiva comunicazione;

contestava altresì la regolarità del procedimento di formazione del ruolo e la decadenza dall'azione esecutiva, l'inesistenza della firma del responsabile del concessionario e l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, nonché la prescrizione della pretesa tributaria.

La CTP di Roma accoglieva il ricorso con sentenza appellata dalla società di riscossione.

La CTR del Lazio accoglieva il gravame in quanto risultava consolidata la pretesa erariale per la omessa impugnazione delle cartelle esattoriali divenute oramai definitive e per l'insussistenza della violazione dell'art. 50 d.P.R. n. 602/73, relativa alla notificazione del preavviso di iscrizione in quanto l'Agente della riscossione non aveva proceduto ad espropriazione ai danni del contribuente ai sensi dell'art. 491 c.p.c., la quale inizia con il pignoramento e non l'iscrizione di ipoteca.

S.D. ricorre sulla base di tre motivi avverso la sentenza n. 768/38/14 depositata 1'11.02.2014.

La società Equitalia Sud s.p.a. resiste con controricorso.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

2.Con la prima censura si lamenta la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, violazione dell'art. 22 c. 5° del d.lgs. n. 546/92; nonché violazione degli artt. 26, 50 e 77 del d.P.R. n. 602/73, nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere i giudici territoriali ritenuto la genericità dell'azione di disconoscimento delle copie agli originali, e, quindi, la regolarità delle notificazioni delle cartelle prodromiche all'iscrizione ipotecaria.

Evidenzia la nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine alla reputata genericità del disconoscimento ed alla richiesta di esibizione degli originali, e l'erroneità della decisione per aver affermato la validità delle notificazioni, anche in mancanza degli originali ovvero delle copie delle cartelle.

Infine, assume la violazione dell'art. 77 c. 2 bis del d.p.r. n. 602/73 per avere il decidente erroneamente affermato la legittimità della iscrizione ipotecaria pur in assenza della preventiva comunicazione contenente l'avviso che, in mancanza di pagamento del debito tributario, sarà iscritta l'ipoteca, senza considerare che la carenza della preventiva comunicazione aveva viziato la procedura di iscrizione di ipoteca.

3.Occorre considerare preliminarmente che, in virtù del principio della ragione più liquida (che consente di modificare l'ordine logico-giuridico delle questioni da trattare di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost., posto che l'accertamento della sussistenza di eventuali motivi di inammissibilità, anche se logicamente preliminare, non potrebbe in ogni caso condurre ad un esito del giudizio più favorevole per il convenuto: Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531) appare opportuno esaminare innanzitutto il merito della questione con la quale la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.77, d.P.R. n. 602 del 1973.

4.11 motivo è fondato secondo le considerazioni che seguono, assorbite le altre censure. Invero l'inapplicabilità (ritenuta da parte del giudice di merito) dell'art. 50, d.P.R. n. 602 del 1973 all'iscrizione ipotecaria è conforme al principio affermato delle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19667 del 2014: "L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento".

5.Tuttavia, con le sentenze nn. 19667 e 19668 del 2014 le Sezioni Unite ( seguite da Cass.n. 23875/2015; Cass. n. 13115/2016; Cass. n. 5577/2019) hanno anche avuto modo di osservare che: "in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente ratione temporis),in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità".

6. In particolare, la L. n. 241 del 1990, art. 21 prevede un obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari, e l'iscrizione ipotecaria costituisce fuor di dubbio un atto che limita fortemente la sfera giuridica del contribuente.

L'art. 6 dello Statuto del contribuente, a sua volta, prevede che debba essere garantita l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

Tali previsioni normative impongono che l'iscrizione di ipoteca debba essere comunicata al contribuente.

Ciò sulla base di un principio generale, caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica, che assume la doverosità della comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino, comunicazione che costituisce il presupposto imprescindibile per la stessa impugnabilità dell'atto, in particolare nel processo tributario che è strutturato come processo di impugnazione di atti in tempi determinati rigidamente (e solo la "notifica" dell'atto impugnato può costituire rassicurante prova dell'effettivo rispetto del termine di impugnazione).

La comunicazione della quale si discute deve necessariamente precedere la concreta effettuazione dell'iscrizione ipotecaria, e ciò perché tale comunicazione è strutturalmente funzionale a consentire e a promuovere, da un lato, il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente a tutela dei propri interessi e, dall'altro, l'interesse pubblico ad una corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e dei relativi mezzi di realizzazione.

Siffatto orientamento costituisce anche una specifica attuazione del principio generale emergente dalla L. n. 241 del 1990, art. 7 il quale impone l'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

La ricordata previsione normativa dell'obbligo di comunicazione (previa) di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 7 è espressione del principio costituzionale di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) ed ha come ratio fondante: 1) la tutela dell'interesse - giuridicamente protetto - dei soggetti destinatari del procedimento: a) ad aver conoscenza di quest'ultimo; b) a poter controdedurre agli assunti su cui si basa l'iniziativa procedimentale dell'Amministrazione; c) ad inserire nel complesso delle valutazioni procedimentali anche quelle attinenti ai legittimi interessi del privato destinatario; 2) la tutela dell'interesse pubblico al buon procedimento, interesse pubblico garantito da quell'apporto alla piena valutazione giuridico-fattuale che solo l'intervento procedimentale dei "soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti" può fornire; 4) altresì, la tutela dell'affidamento (anche al fine di consentire tempestive misure difensive o riparatorie) di soggetti incolpevolmente estranei alla scaturigine del procedimento lesivo, ed ignari di essa; 5) la medesima comunicazione dell'inizio del procedimento (v. TAR Lazio, Sez. 1, 4 settembre 2009, n. 8373).

Non rende meno valida questa ricostruzione esegetica il fatto che la L. n. 241 del 1990, art. 13, comma 2, escluda i procedimenti tributari dall'applicazione degli istituti partecipativi previsti dall'art. 7 della stessa legge, in quanto non si tratta di una esclusione tout court dei predetti istituti, bensì solo di un rinvio

per la concreta regolamentazione dei medesimi alle norme speciali che disciplinano il procedimento tributario. 7.0rbene la censura articolata dalla parte ricorrente non si esaurisce nell'affermazione che la disposizione di cui all'art. 50, d.P.R. n. 602 del 1973 sarebbe - come tale - applicabile alla procedura di iscrizione ipotecaria. Infatti viene anche specificamente dedotto che l'Ufficio avrebbe comunque dovuto comunicare al contribuente che avrebbe proceduto ad iscrivere ipoteca.

Tanto determina l'accoglibilità della censura formulata dalla parte ricorrente, in quanto quest'ultima, pur lamentando sotto il profilo formale la violazione di una disposizione inapplicabile - nella specie, l'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973) -, ha, sotto il profilo sostanziale e attraverso espresse considerazioni specifiche, denunciato l'omessa attivazione del contraddittorio: spetta, infatti, al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia (v. Cass. n. 23875 del 2015; Cass. n. 7605 del 2016; Cass. n. 7605 del 2016, Cass. n. 380 del 2017; Cass. n. 4587/2017).

8.Dalle superiori argomentazioni discende l'accoglimento del ricorso con conseguente cassazione della sentenza impugnata e la declaratoria di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.

Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali dell'intero giudizio, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale consolidatasi successivamente alla introduzione del presente giudizio.

P.Q.M.

 La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso della contribuente. compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.12.2019

 

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