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Corte di Cassazione, Sez. 5,
Ordinanza n. 4866 del 24 febbraio 2020
Premesso che:
1 . Equitalia Nord ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della commissione tributaria regionale della Lombardia, n.2887 emessa il 28 maggio 2014, lamentando, con il primo motivo, che la commissione aveva violato l'art.112 c.p.c. laddove aveva disposto l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria presa da essa ricorrente nei confronti di A.M., nonostante che quest'ultimo avesse chiesto che l'iscrizione fosse dichiarata "nulla", con il secondo motivo, che la commissione aveva violato l'art.77 del d.P.R. 602/1973 laddove aveva ritenuto che il contribuente non avesse avuto l'avviso d'iscrizione ipotecaria -di cui era venuto a sapere solo da successiva notizia di inizio della procedura esecutiva- in quanto la raccomandata attraverso la quale ne era stata tentata la comunicazione era ritornata al mittente "perché il destinatario si era trasferito per luogo ignoto" mentre avrebbe dovuto ritenere il contrario in quanto, trattandosi di "comunicazione" e non di "notificazione", il trasferimento in luogo sconosciuto "era circostanza che poteva produrre effetti negativi solo sul soggetto resosi irreperibile" e che non imponeva ad essa ricorrente di attivarsi con le forme previste per la notificazione (non per la comunicazione) a soggetto irreperibile, con il terzo motivo, che la commissione aveva violato gli artt.100 e 112 c.p.c. laddove aveva omesso di pronunciare sull'eccezione, proposta da essa Equitalia Nord, di carenza di interesse del contribuente ad impugnare un atto (l'iscrizione ipotecaria) di cui lo stesso diceva non aver mai avuto comunicazione, con il quarto motivo, che la commissione aveva violato gli art. 2 d.lgs.546/92 laddove aveva affermato la propria giurisdizione in quanto "l'atto impugnato era l'iscrizione ipotecaria" invece di riconoscersi priva di giurisdizione considerando che il contribuente era venuto a sapere dell'iscrizione a seguito di comunicazione dell'inizio della procedura esecutiva;
2.il contribuente non ha svolto difese;
considerato che:
1.il primo motivo è infondato. Nullità e annullamento dell'ipoteca sono espressioni equivalenti, atecniche, per cancellazione dell'ipoteca (art.2882 c.c.).
L'equivalenza esclude la denunciata violazione dell'art.112 c.p.c.;
2.il secondo motivo è infondato.
Il comma 2-bis dell'art.77 del d.P.R. 602/1973 stabilisce che "L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca...".
La comunicazione è ciò che viene notificato; il fatto che debba essere notificata una comunicazione non interferisce con le modalità attraverso le quali la notifica -nel caso, a soggetto dichiarato dall'agente postale, "trasferito in luogo sconosciuto" ossia irreperibile- deve essere attuata.
L'affermazione della commissione regionale secondo cui la notifica dell'avviso d'iscrizione ipotecaria doveva essere ritenuta inesistente in quanto, come risultava dalla raccomandata attraverso cui la notifica era stata tentata, era ritornata al mittente "perché il destinatario si era trasferito per luogo ignoto", si sottrae ad ogni censura; 3.con riguardo al terzo motivo di ricorso si osserva quanto segue.
La commissione non si è pronunciata sulla eccezione secondo cui il contribuente sarebbe stato privo di interesse ad impugnare l'iscrizione ipotecaria in quanto aveva sostenuto di non averne avuto comunicazione.
L'eccezione è infondata.
L'interesse ad agire (art.100 c.p.c.) per l'annullamento di un atto consiste nell'utilità (attuale e concreta) che colui che agisce può derivare dall'annullamento.
L'interesse ad agire non è escluso dal fatto che colui che agisce -evidentemente avendo avuto conoscenza dell'atto- non ne abbia avuto conoscenza in modo rituale.
Stante l'infondatezza dell'eccezione, è applicabile la statuizione di questa Suprema Corte per cui "alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art.111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto" (Cass. 13134/2019; Cass. 161 71//2017);
4.11 quarto motivo di ricorso è infondato. La commissione ha affermato la propria giurisdizione in quanto l'atto impugnato era l'iscrizione ipotecaria (non un atto della proceduta espropriativa). L'affermazione è corretta. Per un verso, le controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 19, comma 1, lett. e)-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, dall'art. 35, comma 26- quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla I. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile ratione temporis, ove, come nella specie, i crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta abbiano natura tributaria, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario (Cass. Sez. U. n. 17111 del 11/07/2017).
Per altro verso, ai sensi dell'art.2 del d.lgs.546 del 1992, "restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica";
5.il ricorso deve essere rigettato;
6.nulla sulle spese non avendo la parte intimata svolto difese;
7. al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — Legge di stabilità 2013), l'obbligo, a carico della ricorrente, di pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto;
PQM
la Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — Legge di stabilità 2013), dà atto dell'obbligo, a carico della ricorrente, di pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio del 12 dicembre 2019.
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