Estratto: “Il comma 2-bis dell'art.77 del d.P.R. 602/1973 stabilisce che "L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca...". La comunicazione è ciò che viene notificato; il fatto che debba essere notificata una comunicazione non interferisce con le modalità attraverso le quali la notifica -nel caso, a soggetto dichiarato dall'agente postale, "trasferito in luogo sconosciuto" ossia irreperibile- deve essere attuata”.
Estratto: “Il tenore letterale della norma non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, come già ritenuto da questa Corte (Cass, Sez. U. ordinanze 16/04/2009 nn. 9004 e 9005), trattandosi di adempimento che corrisponde ad esigenze obbiettive delle gestione del processo di cassazione, la cui razionalità è stata già verificata dalla giurisprudenza di legittimità anche nell'ottica del rispetto dei principi costituzionali”.