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Comunicazione preventiva di fermo amministrativo

Estratto: “ sulla base di un principio generale, caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica, che assume la doverosità della comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino, comunicazione che costituisce il presupposto imprescindibile per la stessa impugnabilità dell'atto, in particolare nel processo tributario che è strutturato come processo di impugnazione di atti in tempi determinati rigidamente (e solo la "notifica" dell'atto impugnato può costituire rassicurante prova dell'effettivo rispetto del termine di impugnazione) La comunicazione della quale si discute deve necessariamente precedere la concreta effettuazione dell'iscrizione ipotecaria, e ciò perché tale comunicazione è strutturalmente funzionale a consentire e a promuovere, da un lato, il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente a tutela dei propri interessi e, dall'altro, l'interesse pubblico ad una corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e dei relativi mezzi di realizzazione”.

Estratto: “come emerge dalla pronuncia impugnata, e le circostanze non risultano contestate, la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria, in ordine di tempo, è l'ultimo atto posto in essere il 30 ottobre 2012 dall'Equitalia Sud S.p.a. dopo che la stessa aveva notificato alla contribuente, in data 18 luglio 2006, la sottostante cartella di pagamento relativa agli avvisi di accertamento di dazi doganali notificati alla stessa nel gennaio 2006, sospesi dalla Commissione tributaria provinciale