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Corte di Cassazione, Sez. 5,
Ordinanza n. 7350 del 17 marzo 2020
Ritenuto che:
L'AGENZIA DELLE ENTRATE ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1317/30/14 depositata in data 3.9.2014 con la quale la CTR del Veneto ha accolto il ricorso proposto da S. A. e F. D. avverso la decisione della CTP di Venezia che aveva negato il rimborso di parte delle somme corrisposte in relazione ad un atto di compravendita del 18.12.186 con il quale avevano ceduto alla ditta U.C. s.r.l. un terreno edificabile ricompreso in piano urbanistico particolareggiato.
In particolare, era avvenuto che i contribuenti avevano corrisposto le imposte di registro ed ipocatastali nella misura ordinaria, atteso che le agevolazioni per i "piani particolareggiati" previste dall'art. 33, comma 3, della legge n. 388/00 erano state soppresse dal DL n. 223/2006.
Successivamente, in ossequio al disposto di cui all'art. 1, comma 25, della legge n. 244/2007 le agevolazioni in questione (edificazione nel quinquennio e area compresa in piani particolareggiati), erano state ripristinate con decorrenza dal 1 gennaio 2008.
Senonchè, nella legge di conversione del decreto "mille proroghe" (art. 2, comma 23 del DL 225/2010, convertito nella legge n. 10/2011), veniva stabilito che "all'art. 1, comma 28, della legge 24.12.2007, n. 244, il termine di riferimento degli atti pubblici formati, degli atti giudiziari pubblicati o emanati e delle scritture private autenticate a cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 dell'art. 1 della legge 24.12.2007, n. 244, decorre dall'anno 2005".
Considerato che:
Con l'unico motivo l'AGENZIA deduce la violazione delle varie disposizioni di legge, sopra richiamate, a mezzo della quale il legislatore è intervenuto a disciplinare la tassazione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali del trasferimento di immobili siti in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati.
Il motivo è infondato e va, conseguentemente, respinto.
Sulla scorta della normativa appena richiamata e dei dati temporali relativi alla vicenda in esame è possibile affermare: che le agevolazioni in questione, prima abolite, sono state ripristinate con decorrenza dal 2005 e per gli otto anni successivi ex art. 2 del comma 23 del DL 225/2010;
che l'atto di vendita dei contribuenti è stato registrato il 19.12.2006
che l'edificazione è stata ultimata nel 2008.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte Respinge il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2019.
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