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Editoria: tra esigenza di innovazione e controlli fiscali diretti al regime speciale Iva

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Editoria: tra esigenza di innovazione e controlli fiscali diretti al regime speciale Iva

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La carta stampata sta scomparendo: diminuiscono le vendite e calano i fatturati delle case editrici sempre più impegnate a trovare una soluzione alternativa per sopravvivere alla crisi dello stampato e rimanere sul mercato.

La commercializzazione di quotidiani e riviste segue un trend negativo che ogni anno comporta la chiusura di numerose attività di rivendita di giornali ma anche di case editrici, impossibilitate a sostenere i costi o incapaci di adattarsi alla digitalizzazione. Alcuni editori, in realtà, stanno cercando di affrontare questo momento come un’opportunità di cambiamento, scommettendo appunto sulla digitalizzazione dei prodotti in grado di sostituire, anche a livello di ricavi, la produzione cartacea. Ne sono un esempio i piani di abbonamento a quotidiani e riviste in formato digitale.

Anche se l’industria dell’editoria italiana non gode di ottima salute, non mancano comunque accertamenti e controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria mirati ad individuare comportamenti irregolari e fraudolenti da parte degli editori.

Innanzitutto, alcune indagini condotte della Guardia di Finanza partono da accertamenti su presunti maggiori redditi dell’impresa dedita alla produzione e commercializzazione di contenuti, asseritamente conseguiti ricorrendo al meccanismo delle fatture relative ad operazioni inesistenti o alla deduzioni di costi asseritamente indeducibili.

Non di rado sono prese di mira le operazioni commerciali intervenute con imprese aventi sede in paesi a fiscalità privilegiata c.d. black list.

Ma ad essere contestata agli editori è anche la presunta indebita applicazione dell’aliquota agevolata del 4% (concernente l’editoria) per pubblicazioni o prodotti soggetti invece (secondo le contestazioni) all’aliquota ordinaria. Infatti, al settore dell’editoria è applicato un particolare regime Iva, chiamato regime monofase ed in talune ipotesi nascono dei sospetti in ordine alla sua corretta applicazione.

Questo regime esclusivo, che può applicarsi o sulle vendite effettive o sul reso forfettario, comporta che l’Iva relativa alla commercializzazione di prodotti editoriali ricada esclusivamente sull’editore. La corresponsione dell’imposta ricade insomma su un solo soggetto passivo, l’editore appunto. Diversamente dagli altri settori d’impresa, le vicende successive dei prodotti non assumono rilevanza ai fini Iva. Tuttavia, problemi nascono in merito all’applicabilità o meno dell’IVA agevolata prevista per l’editoria relativamente ad alcuni prodotti che, al contrario, secondo talune contestazioni, non ne sarebbero soggetti.

Non tutti i prodotti editoriali possono godere del regime agevola Iva che si applica certamente per le cessioni relative a quotidiani, periodici, cataloghi, libri, supporti integrativi quali cd, dvd, ecc.  Il regime speciale si applica quindi ai prodotti editoriali cartacei, e stampati che hanno una fruizione materiale, ovvero transitano attraverso i canali tradizionali di diffusione, quali le rivendite locali o la spedizione presso il domicilio del consumatore finale.

Tuttavia, dubbi restano sull’applicabilità del regime speciale che esclude, ad esempio, i cd musicali non collegati ai libri stampati oppure l’editoria online.

Insomma, in tali casi il dubbio è che l’editore, specie quando si tratta di merci importate dall’estero, classifichi alcuni prodotti che non dovrebbero essere compresi in queste categorie, quali prodotti editoriali, per godere del regime agevolato Iva.

Ed ancora, altre verifiche condotte nei riguardi degli editori si fondano sull’accertamento induttivo del reddito basato sugli studi di settore che potrebbe generano analisi incoerenti. Infatti il reddito conseguito dall’editore viene in questi casi ricostruito basandosi su parametri statistici e senza considerare le particolari modalità gestionali ed operative che riguardano dalla casa editrice.

Insomma, gli accertamenti condotti sugli studi di settore e fondati su discordanze rispetto a tali parametri non tengono conto della particolarità del singolo caso.

Tali argomentazioni trovano il loro riscontro nelle seguenti sentenze che hanno dato ragione all’editore avvinto da un provvedimento impositivo da parte dell’Agenzia delle Entrate, che ha ottenuto l’accoglimento delle proprie tesi in esito al processo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 11048 del 19/04/2019

Relativamente all’ambito oggettivo di applicazione del regime speciale previsto per gli editori, la Cassazione, in questa pronuncia, ha affrontato il caso di un editore raggiunto da  avviso di rettifica notificato dall'Agenzia delle Dogane, relativamente alla presunta maggiore aliquota IVA applicata su talune merci importate dall'estero, considerate dall'amministrazione quali album fotografici, anziché prodotti editoriali così come indicato dall’editore nella dichiarazione doganale. L'editore, infatti, ha agito in giudizio in quanto i prodotti importati erano stati correttamente dichiarati secondo la classificazione doganale vigente quali libri con finalità didattiche e non invece album fotografici come ritenuto dall’Amministrazione.

Anche la Cassazione ha condiviso questa impostazione confermando la pronuncia di merito ritenendo che i prodotti importati fossero radicalmente diversi da meri album fotografici, in quando classificabili nell'ambito dei prodotti editoriali, essendo essi libri con evidenti finalità educative indirizzati nei confronti dei bambini di età inferiore ai 4 o 5 anni.

Comm. Trib. Reg. per il Piemonte, sentenza n. 945 del 14/06/2017

Con questa pronuncia la CTR piemontese si è pronunciata sull’individuazione del momento impositivo nel regime speciale IVA previsto per l'editoria. La vicenda ha avuto origine da un accertamento indirizzato alle operazioni rientranti nel metodo della cd. forfetizzazione della resa previsto per il regime speciale I.V.A. attribuito agli editori. In particolare, l’Agenzia delle Entrate contestava che una casa editrice adoperava il metodo cd. naturale della forfetizzazione della resa ai fini dell'I.V.A. a debito sulla vendita di libri, sia per i libri scolastici che per quelli di altra natura. Nel dettaglio, a parere degli accertatori l’editore avrebbe commesso un'erronea individuazione del momento impositivo nel senso che per i libri scolastici l’Iva è stata liquidata nel mese in cui è avvenuta la consegna dei libri ai rivenditori (librerie, cartolerie, ecc.) da parte dei distributori. Per gli altri libri, invece, la liquidazione dell’Iva è avvenuta al momento dell'invio diretto da parte dello stampatore/rilegatore al distributore. Per questi motivi la casa editrice aveva ricevuto un avviso di accertamento per maggiore Iva dovuta.

La CTR ha accolto il ricorso della contribuente ritenendo che il momento impositivo nel regime speciale IVA per l'editoria va individuato in quello della consegna o della spedizione, ovvero nel momento in cui si perde la disponibilità dei beni. Per tali motivi il momento impositivo si individua nel momento in cui i beni vengono ceduti ai rivenditori.

Comm. Trib. Prov. di Napoli, sentenza n. 477 del 2010

Infine, relativamente alla rilevanza attribuita agli studi di settore la CTP partenopea con questa pronuncia ha affrontato il caso di una casa editrice avvinta da un avviso di accertamento mediante utilizzo degli studi di settore con cui venivano determinati presunti maggiori ricavi non dichiarati da sottoporre a tassazione ai fini Ires, Iva ed Irap.

I giudici accoglievano infatti il ricorso della contribuente ritenendo insufficiente la presunzione di omessa dichiarazione dei ricavi fondata esclusivamente sugli studi di settore. Al contrario essi considerarono sufficiente la documentazione fornita dalla casa editrice comprovante una situazione di crisi aziendale che non poteva trovare riscontro nei dati forniti dagli studi di settore. Anzi, gli stessi elementi indicati dall'Agenzia delle Entrate quali incrementi di crediti Iva, rimanenze di prodotti e perdite davano conferma di questa crisi.

 

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