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Pensionati che si trasferiscono all’estero. Tra agevolazioni fiscali e controlli dell’Agenzia delle Entrate. 3 cose da sapere.

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Pensionati che si trasferiscono all’estero. Tra agevolazioni fiscali e controlli dell’Agenzia delle Entrate. 3 cose da sapere.

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Sei pensionato e stai pensando di trasferirti all'estero per beneficiare delle agevolazioni fiscali?

In questa guida vedremo insieme il tema delle detassazioni in caso di trasferimento della residenza all'estero per i pensionati, confrontandoci da vicino con il punto di vista dell'Agenzia delle Entrate.

Andiamo con ordine.

Dai un'occhiata a queste 3 (tra tante altre) cose che devi conoscere sulle agevolazioni sui redditi derivanti da pensione in caso di trasferimento di residenza all'estero.

1) Pensionati in Portogallo. Un caso.

L'Agenzia delle Entrate, in risposta all'interpello n. 35/2019 di un contribuente ha chiarito alcuni aspetti sul regime fiscale in caso di trasferimento di pensionati italiani che trasferiscono la propria residenza fiscale in Portogallo e in particolare con riguardo al tema della non imponibilità dei redditi derivanti da pensione.

L'interpellante, pensionato italiano (ex agente di commercio), residente in Portogallo si è rivolto all'Amministrazione Finanziaria in quanto titolare di due pensioni corrisposte dall'INPS e dall'ENASARCO (“Ente Nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio”) per avere chiarimenti sulla imponibilità in Italia dei redditi corrisposti da tali enti.

Come si legge nell'interpello, l'istante ritiene di dover presentare la dichiarazione dei redditi  per l'anno di imposta 2017 (indicando la perdita realizzata- quadro RG) e il FIRR percepito dalla casa mandante (quadro RM), senza l'indicazione delle due pensioni e l'indennità corrisposta dall'ENASARCO, già dichiarati in Portogallo.

Il caso prospettato fa riferimento a due fattori importanti: quello del 1) trasferimento della residenza fiscale all'estero e quello della 2) imponibilità in Italia delle somme corrisposte al contribuente delle “indennità di fine rapporto di agenzia”.

2) I redditi da pensione sono imponibili in Italia?

La risposta è strettamente legata al tema della residenza fiscale del contribuente.

Nella risposta all'interpello succitato, l'Agenzia delle Entrate fa una premessa:

“(...) l’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (cfr. circolare n. 9/E del 1° aprile 2016) e, pertanto, la seguente risposta si basa sui fatti e sui dati così come prospettati nell’istanza di interpello, fermo restando, in capo al competente Ufficio finanziario, l’ordinario potere di verifica e di accertamento nei confronti del contribuente istante, anche con riferimento all’effettivo trasferimento della residenza all’estero del contribuente”.

In poche parole, l'Agenzia delle Entrate non può esprimersi sulla questione della imponibilità o meno prescindendo da un accertamento di merito sul reale trasferimento della residenza fiscale. L'Agenzia delle Entrate continua precisando che:

“(...) la predetta Convenzione (tra l’Italia e il Portogallo) stabilisca, all’articolo 4, paragrafo 1, che “l’espressione ‘residente di uno Stato contraente’ designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza o di ogni altro criterio di natura analoga”.

3) Il Trattamento fiscale delle Indennità di fine rapporto di agenzia.

L'altra questione affrontata dall'Agenzia delle Entrate è quella riguardante il trattamento fiscale delle “indennità di fine rapporto di agenzia” nel caso di specie erogate nei confronti del pensionato dall'ENASARCO (la c.d. indennità di risoluzione del rapporto- FIRR) e dalla casa mandante (le c.d. indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica).

Tieni conto che, mentre il reddito che deriva dall'attività svolta dall'agente è qualificato come reddito d'impresa (art. 55 del TUIR) “in quanto trattasi di attività oggettivamente contemplata tra quelle di impresa commerciale di cui all'art. 2195 del c.c.”, le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche (compresi gli acconti e le anticipazioni) non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ma sono considerati redditi di lavoro autonomo.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le “indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia” delle persone fisiche devono essere considerate ai sensi del citato articolo 53, comma 2, lettera e), del TUIR, anche in caso di contribuenti non residenti, ai sensi dell’art. 23, comma 2, lettera a), del TUIR, redditi di lavoro autonomo e sono soggetti a tassazione separata, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera d), del TUIR (fatta salva la possibilità per il percettore di optare per la tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi, ai sensi del comma 3 del citato articolo 17, come precisato nel parere).

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Con riguardo alla normativa internazionale, l'Agenzia ha osservato che secondo la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Portogallo  gli stessi redditi dovrebbero essere ricompresi nella disciplina contenuta nell’articolo 14 (“Professioni indipendenti”), paragrafo 1, che postula il principio generale della tassazione esclusiva di tali redditi nello Stato di residenza del contribuente e come eccezione la tassazione concorrente nello Stato di residenza del contribuente ed in quello della fonte del reddito, nei casi in cui il residente dispone abitualmente nello Stato della fonte di una base fissa ed il reddito è attribuile a detta base o la permanenza si protrae per periodi di durata complessiva o superiore a 183 giorni nell'anno solare.

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Nel caso esaminato, secondo l'Ufficio, poiché il contribuente pensionato aveva svolto (negli anni antecedenti al 2017) la sua attività lavorativa in Italia, le quote parti delle indennità maturate e accantonate negli anni di riferimento devono essere assoggettate, ai sensi dall'art. 14, par. 1 della succitata Convenzione, ad imposizione esclusiva in Italia.

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Come abbiamo visto, il trasferimento della residenza all'estero per i pensionati non è attributivo in maniera automatica delle agevolazioni fiscali previste.

È buona regola evitare improvvisazioni e rivolgersi ad un esperto, come un avvocato tributarista, poiché la procedura di trasferimento, la corretta individuazione della residenza fiscale e la qualificazione dei redditi percepiti dal contribuente-pensionato necessitano di un'attenta analisi circa i profili fiscali, che può essere compiuta solo da un occhio esperto, in quanto coinvolgente non solo la disciplina tributaria nazionale italiana ma anche quella sovranazionale/europea e quella internazionale.

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Queste sono solo alcune cose da sapere in materia di trasferimento della residenza all'estero per i pensionati.

Tuttavia, le cose da sapere sono molte di più e poiché richiedono un esame ben più approfondito, e l’analisi di copiosa giurisprudenza, non possono essere esaminate ora. Però puoi visionare le tante sentenze pubblicate in questo sito per farti un’idea da solo.

 

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