Scrivici per investire in una consulenza compilando il modulo contatti (CLICCA QUI)

 

Email Segretaria@networkdlp.it

 

 

Trasferimento fittizio della residenza in Svizzera. Conseguenze penali e sequestro.

Scritto da
Vota l'articolo!
(0 voti)

Trasferimento fittizio della residenza in Svizzera. Conseguenze penali e sequestro.

***

Prima di esaminare nel concreto il testo del contributo, se è la tua prima volta qui, ecco

ALCUNI DEI SERVIZI DEI PROFESSIONISTI

DEL NOSTRO NETWORK

DIPARTIMENTO TRIBUTARISTI

Ti difendiamo da cartelle, avvisi di accertamento o verifiche fiscali, e combattiamo nel processo per farti ottenere l’annullamento o ti rappresentiamo per trovare un accordo con l'Agenzia delle Entrate e ridurre il debito;

Ti aiutiamo, grazie agli strumenti della pianificazione internazionale: - a proteggere il tuo patrimonio, conti correnti, immobili, beni, e renderli "intoccabili", con trust, società estere od altri strumenti avanzati di protezione; - a ridurre o azzerare le tasse pianificando il trasferimento all'estero della tua impresa, attività e/o dei tuoi assets, aprendo società estere, o trasferendo la tua residenza fiscale all'estero, utilizzando tutti i paradisi fiscali a tuo vantaggio; - a creare un PIANO B, per tutelarti qualsiasi cosa accada in Europa, anche acquisendo molteplici permessi esteri di residenza permanente o di lungo periodo, o persino seconde cittadinanze;

DIPARTIMENTO PENALISTI

Ti difendiamo e creiamo per te la strategia migliore per arrivare alla tua assoluzione totale.

DIPARTIMENTO CIVILISTI

Ti aiutiamo a far valere le tue ragioni, e puoi affidarci il compito di scrivere e diffidare o “denunciare” - in qualità di tuoi avvocati - chi non ti ha pagato o chi ti sta recando un danno od un disagio.

Se sei un professionista e vuoi unirti al network clicca qui.

***

Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it 

***

Hai già sentito parlare di Esterovestizione societaria?

In questa guida parleremo del fenomeno della Esterovestizione societaria e ci occuperemo di un caso di trasferimento della residenza fiscale in Svizzera ritenuto fittizio.

Andiamo con ordine.

L'esterovestizione societaria: cos'è?

Si tratta di un fenomeno di evasione fiscale a livello internazionale, consistente nella costituzione di società all'estero per lo svolgimento di attività che, invece, sono sostanzialmente riferibili all'Italia tenuto conto di alcuni elementi (quali ad esempio l'oggetto sociale o la sede della amministrazione).

Se stai pensando di spostare all'estero la base imponibile della tua società e i relativi profitti anche per beneficiare di una tassazione inferiore a quella italiana oppure della totale esenzione d'imposta è fondamentale analizzare da subito con un professionista se vi potrebbero essere contestazioni e sanzioni nei tuoi confronti, in quanto il confine tra consentito ed illegale, specialmente in questo campo, è davvero molto sottile.

Considera che l'Agenzia delle Entrate ha intensificato i suoi poteri di accertamento e pone in essere i controlli pianificando in modo strategico tali verifiche fiscali.

I controlli vengono svolti sulla base di specifici indici durante l'anno e qualora emergano risultanze a favore del Fisco, questo provvederà ad attivare indagini e accertamenti ulteriori e più approfonditi.

Tieni conto che per dimostrare l'esterovestizione societaria, una volta acquisite ulteriori notizie e documentazioni in relazione allo specifico contribuente, il Fisco verificherà se nel preciso caso gli indici di pericolosità fiscale corrispondono o meno ad una effettiva condotta di evasione fiscale e quindi dovrà procedere a verificare la eventuale residenza fiscale in Italia o meno.

Inoltre, per via del rapporto cooperativo esistente tra le Autorità Fiscali dei Paesi esteri e l'Amministrazione finanziaria italiana, quest'ultima ha la possibilità di acquisire informazioni sulle società estere e accertare la sussistenza di indizi di esterovestizione societaria e dell'effettivo svolgimento della attività nello Stato estero dichiarato.

IL CASO (in materia di fittizio trasferimento di residenza di un professionista e relative conseguenze penali).

Con la sentenza n.13114/2018 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla sussistenza della esterovestizione nel caso in cui il contribuente non sia tassato nel Paese estero in cui dichiara di avere la residenza fiscale.

Il caso in esame traeva origine da una verifica della Guardia di Finanza la quale, contestava al contribuente (professionista) la residenza fiscale in Italia, considerata fittiziamente trasferita in Svizzera e da ricondurre in Italia.

In particolare, erano emersi una “serie di elementi evidenzianti che il centro principale dei suoi interessi così come il fulcro della sua attività lavorativa fosse in Italia” e per questo, si era proceduto anche a contestare al contribuente il reato di omessa presentazione della dichiarazione in Italia, di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000, per gli anni dal 2010 al 2013.

Pertanto, veniva disposto il sequestro preventivo delle somme detenute dal professionista, poi confermato con ordinanza del Tribunale di Ferrara.

Il contribuente si opponeva al provvedimento di sequestro preventivo proponendo ricorso davanti alla Corte di Cassazione penale, con due motivi.

In particolare, il professionista eccepiva il vizio di violazione di legge, facendo appello alla Convenzione Italia-Svizzera- contenente le c.d. tie breakers rules- che all'art. 4 prevedono come il paese titolare della pretesa impositiva è da considerare quello in cui il contribuente ha la sua residenza, in  questo caso la Svizzera, come adeguatamente certificato dal contribuente.

Con il secondo motivo censura l'omesso esame di numerosi elementi da lui addotti, con particolare riferimento ai documenti allegati e indebitamente qualificati come “certificazioni anagrafiche” a favore dell’effettivo trasferimento della sua residenza fiscale in Svizzera.

IL GIUDIZIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE:

La Corte di Cassazione occupandosi del caso (di cui non si è occupato il nostro studio legale e tributario) ha rigettato il ricorso del professionista, ritenendo che gli elementi proposti dal Fisco fossero sufficienti a fondare l'ipotesi della “esterovestizione” del professionista.

Quanto alla prima censura, i giudici di legittimità hanno ritenuto, sulla base del dato fattuale, che l'imputato dovesse ritenersi residente in Italia, in particolare alla luce del riscontro di elementi quali:

- la disponibilità in Italia del suo studio di design e di diversi conti correnti di cui risultava essere titolare in Italia;

- utilizzo di carte di credito nel territorio dello Stato;

- l'utilizzo frequente della rete autostradale italiana.

Quanto all'applicazione dell’art. 4 della Convenzione Italia-Svizzera, che nel caso di specie avrebbe fondato l’attribuzione al contribuente della residenza fiscale svizzera, con la disapplicazione della normativa interna italiana, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, dal momento che agli atti non risultava che il professionista fosse stato assoggettato a tassazione in Svizzera dall’anno 2010 al 2013, non aveva valore il certificato dell'Autorità Svizzera attestante la sua residenza in Svizzera. Infatti, non avendo subito alcuna tassazione in Svizzera,  non si sarebbe potuto parlare di “doppia imposizione”.

Con riguardo al secondo motivo invece, la Corte di Cassazione lo ha qualificato come inammissibile alla luce di una “illogicità argomentativa”.

Per questi motivi la Suprema Corte ha dichiarato la configurazione della residenza fiscale italiana del professionista e la sussistenza del reato di omessa presentazione della dichiarazione, ha confermato la legittimità del provvedimento di sequestro conservativo delle somme del contribuente ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

***

Quello della esterovestizione societaria è un tema molto attuale e complesso. Per questo il consiglio è di evitare improvvisazioni e rivolgersi ad un esperto, come un avvocato tributarista.

Queste sono solo alcune cose da sapere in materia di esterovestizione societaria e possibili controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, le cose da sapere sono molte di più e poichè richiedono un esame ben più approfondito, e l’analisi di copiosa giurisprudenza, anche internazionale, non possono essere esaminate ora. Però puoi visionare le tante sentenze pubblicate in questo sito per farti un’idea da solo.

 

***

Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it 

***

Letto 1846 volte
DLP