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Contestata l’esterovestizione di società Svizzera. La sede delle decisioni era a Padova. Contribuente omette di pianificare correttamente e riceve controlli fiscali e avvisi di accertamento per numerose annualità.

DOPPIA IMPOSIZIONE A PENSIONATO TRASFERITOSI IN SVIZZERA. CASSATA LA SENTENZA IMPUGNATA DAL CONTRIBUENTE

Pillole sul mondo fiscale svizzero: apertura di un conto in Svizzera + Considerazioni sul lavoratore italiano operante in Svizzera

Trasferimento fittizio della residenza in Svizzera. Conseguenze penali e sequestro.

Estratto: “Tale orientamento consolidato, è stato confermato in altre pronunce successive (Cass., 10 ottobre 2018, n. 26377), basate anche sulla sentenza della Corte di Giustizia UE 19 novembre 2009, n. 540, sempre in tema di dividendi, con cui si è affermato che l'art. 10 della Convenzione Italia-Svizzera va interpretato nel senso che la minore imposta ivi prevista è applicabile per il solo fatto della soggezione del dividendo alla potestà impositiva principale dell'altro Stato, indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta”.

Estratto:la sentenza impugnata (del tutto correttamente ha fatto applicazione della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, recepita con I. n. 948 del 1978, la quale, conformemente al Modello OCSE, prevede, all'art. 7, che "gli utili di un'impresa si uno Stato contraente sono imponibili solo in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata", ed, all'art. 14, che "i redditi che un residente di uno stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili solo in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività."