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Nomina e obblighi del rappresentante fiscale

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Nomina e obblighi del rappresentante fiscale

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In questo articolo ci occuperemo di delineare la figura del rappresentante fiscale e le sue funzioni.

Si è scelto di trattare tale argomento visto che ormai sono tante le persone che operano in E-commerce ed è indispensabile capire chi è il rappresentante fiscale e quando è obbligatoria la sua nomina. Difatti, quando un'azienda estera effettua operazioni che sono rilevanti ai fini dell’Iva all'interno del territorio italiano, per poter esercitare i relativi diritti ha tre alternative: o può decidere di costituire in Italia una stabile organizzazione; o si identifica direttamente come soggetto passivo IVA; o può nominare un rappresentante fiscale. È proprio su quest'ultimo punto che ci soffermeremo, cercando, in primis, di capire cos'è il rappresentante fiscale e quali sono le sue funzioni.

Un rappresentante fiscale viene nominato al fine di gestire la fatturazione e la contabilità di aziende estere che operano all'interno del nostro Paese. Colui che effettua nel territorio dello Stato determinate operazioni che sono rilevanti ai fini Iva, può nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, al fine di adempiere agli  obblighi o esercitare i relativi diritti. Si precisa, che tale nomina se a volte può essere facoltativa, in altri casi è obbligatoria. L'obbligatorietà della nomina del rappresentante fiscale è prevista in quei casi in cui l'operazione, che si verifica all'interno del territorio nazionale, deve essere assoggettata ad Iva e gli obblighi sono a carico del soggetto non residente. Invece, è facoltativa nei casi in cui è possibile detrarre l'Iva pagata sugli acquisti in Italia. Quanto detto è indicato dall’articolo 17 D.P.R. n. 633/1972, comma 3: “[…] Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell’articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato... Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto […]”. In merito alla responsabilità del rappresentante fiscale è intervenuta l'Agenzia delle Entrate, la quale mediante la risoluzione n 66/E/2002, ha chiarito che il rappresentante fiscale Iva, è direttamente responsabile nei confronti del fisco, solamente per tutte quelle operazioni per le quali, è ritenuto debitore d’imposta.

La nomina del rappresentante fiscale, che può essere sia una persona fisica che giuridica, ai sensi del quarto comma dell’art. 1 del D.P.R. 441/1997, richiamato dal secondo comma dell’art. 17 del D.P.R. 633/1972, si verifica mediante atto pubblico, scrittura privata registrata o lettera annotata (mod. VI) in un preciso registro presso l'Agenzia delle Entrate che è competente in base al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato.

Inoltre, come disposto in una nota sentenza, la nomina di un rappresentante fiscale è:"...di per sé, irrilevante ai fini della natura imponibile o meno delle prestazioni ricevute o effettuate dalla persona rappresentata, giacché il meccanismo della rappresentanza ha unicamente lo scopo di consentire al fisco di avere un interlocutore nazionale quando il soggetto passivo è stabilito all’estero." (Sentenza Corte UE C_1_08 del 19 febbraio 2009 - Athesia - Druck).

Il rappresentante fiscale quando viene nominato, sempre in un momento anteriore all'operazione, dovrà provvedere all'apertura della posizione Iva e la suddetta nomina deve essere comunicata alla controparte.

Un rappresentante fiscale può esserlo nei confronti di più soggetti, purché abbia differenti numeri di partita Iva, mentre un soggetto estero non può nominare più di un rappresentante fiscale. Di conseguenza, il rappresentante fiscale sarà assoggettato agli obblighi individuati dalla normativa Iva per i soggetti residenti e godrà anche degli stessi diritti: fatturazione, liquidazione, versamento, detrazione, dichiarazione annuale, etc.

La Corte di Cassazione mediante la sentenza n. 18759 del 17 giugno 2014, ha confermato tale principio:" il rappresentante fiscale ai fini Iva in Italia di un soggetto non residente nel territorio dello Stato è tenuto ad adempiere alla generalità degli obblighi connessi a tutte le operazioni imponibili, nessuno escluso, risponde in solido con la società rappresentata relativamente a tali obblighi, ivi compresi gli obblighi d’imposta".

Pertanto, il rappresentante fiscale deve occuparsi di adempiere a tutti gli obblighi relativi alla contabilizzazione delle fatture, alla contribuzione e liquidazione dell'Iva e alle relative dichiarazioni che sono previste dalla normativa fiscale. In merito alle fatture, si sottolinea che il rappresentante fiscale può operare secondo due differenti modalità, ovvero egli può applicare l'aliquota nazionale al cliente, che riceve una fattura per la relativa operazione o l'azienda estera nel momento in cui emette la fattura al cliente non applica l'IVA ( meccanismo del reverse charge) e il cliente italiano dovrà integrare la suddetta fattura con l'aliquota adeguata registrando un'autofattura. In tutti i due casi devono essere sempre trascritti oltre i dati dell'azienda estera quelli del rappresentante fiscale.

Inoltre. è presente a volte la figura del rappresentante fiscale leggero, che è prevista dall' art. 44, comma 3 D. L. n. 331/1993, nei casi in cui si fa riferimento ad operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta. Questa procedura semplificata cade nel momento in cui si la prima operazione attiva o passiva che determina il pagamento dell'imposta o il relativo recupero.

Gli obblighi del rappresentante fiscale leggero sono solo quelli della fatturazione delle relative operazioni e provvedere a compilare e presentare elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari.

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In questo articolo ho cercato di spiegare cos'è la figura del rappresentante fiscale e la sua importanza nelle operazioni svolte da aziende estere, che sono rilevanti ai fini dell’Iva all'interno del territorio italiano, indicando altresì quelli che sono i suoi obblighi contabili. Come puoi facilmente intuire la nomina del rappresentante fiscale non è così semplice, per questo è sempre consigliato le prime volte che si deve provvedere a una tale nomina, consultare un professionista che ti possa aiutare a compiere correttamente i primi passi ed evitare di commettere errori.

 

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